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Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Cass. n. 10973/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Amministrazione straordinaria - Presentazione piano di risanamento ad opera dell'imprenditore ricorrente - Obbligo - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di amministrazione straordinaria, l'art. 5 del d.lgs. n. 270 del 1999 non richiede al ricorrente la predisposizione di un piano di risanamento, né l'indicazione delle modalità che si intende impiegare per perseguire l'obiettivo del recupero dell’equilibrio economico-finanziario, spettando al commissario giudiziale spiegare come la crisi sia superabile e a quello straordinario predisporre un programma di risanamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto reiettivo dell’opposizione allo stato passivo fallimentare avanzata da un professionista in relazione al compenso per l'assistenza prestata all'imprenditore nelle fasi di preparazione e presentazione del ricorso finalizzato all'ammissione all'amministrazione straordinaria, compenso negatogli sull'asserito presupposto dell'insufficienza dell'attività prestata a motivo dell'inidoneità del piano predisposto a giustificare l'accesso alla procedura).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10973 del 26/04/2021 (Rv. 661278 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_221