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Insinuazione allo stato passivo – Cass. n. 1520/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Insinuazione allo stato passivo - Scrittura privata - Anteriorità rispetto al fallimento - Opponibilità alla massa - Data effettiva della scrittura - Mezzi di prova di diritto comune.

Ai fini dell'insinuazione allo stato passivo, la data certa ex art. 2704 c.c. assume rilevanza per dimostrare l'anteriorità della scrittura privata rispetto alla dichiarazione di fallimento di uno dei suoi autori, ai soli fini della sua opponibilità alla procedura concorsuale, restando invece affidata alle regole del diritto comune la prova del momento in cui un rapporto contrattuale ha avuto inizio, come pure quella della sua effettiva durata.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1520 del 25/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704

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1520

2021