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concordato preventivo - commissario giudiziale - Cass. n. 26894/2020 (2)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Compenso - Liquidazione - Motivazione - Necessità - Contenuto - Motivazione implicita - Ammissibilità - Limiti.

In tema di compensi spettanti al commissario giudiziale del concordato preventivo, il decreto con il quale viene operata la relativa liquidazione deve essere motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali demandate al giudice dall'art. 39 l.fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, a pena di nullità denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se la motivazione può essere implicita, integrata cioè dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, sempre che vi sia l'espresso riferimento ai parametri applicati, non bastando il mero rinvio all'istanza del commissario giudiziale, senza l'indicazione dei criteri in concreto adottati.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26894 del 26/11/2020 (Rv. 659991 - 01)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 39 = Dlgs_14_2019_art_137), (Legge Falliment. art. 165 = Dlgs_14_2019_art_092)

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