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Concordato preventivo - Indennizzo dovuto per lo scioglimento del contratto preliminare - Cass. n. 26568/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Dlgs_14_2019_art_097 - Indennizzo dovuto per lo scioglimento del contratto preliminare ai sensi dell'art. 169-bis l.fall. - Natura di credito concorsuale - Sussistenza - Prededuzione - Esclusione - Ragioni.

In tema di concordato preventivo, il credito relativo all'indennizzo dovuto per lo scioglimento del contratto preliminare a norma dell'art. 169-bis l.fall. ha natura concorsuale, in quanto va soddisfatto come credito anteriore al concordato, anche quando la facoltà di scioglimento sia stata esercitata dal debitore successivamente al deposito del ricorso di cui all'art. 161 l.fall., come chiarito con le modifiche apportate all'art. 169-bis l.fall. dall'art. 8 del d.l. n. 83 del 2015 (conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), avente sul punto natura sostanzialmente interpretativa; tale previsione, infatti, ha chiarito che la collocazione in prededuzione può essere riservata solo al credito derivante da eventuali prestazioni contrattuali eseguite legalmente ed in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'art. 161 l.fall.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26568 del 23/11/2020 (Rv. 659745 - 02)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 161= Dlgs_14_2019_art_044), (Legge Falliment. art. 169_2 = Dlgs_14_2019_art_097)

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