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Formazione dello stato passivo -Vendita con spedizione - Pagamento del prezzo – Cass. n.19719/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo -Vendita con spedizione - Pagamento del prezzo - Fallimento dell'acquirente - Consegna della merce al vettore o allo spedizioniere - Sufficienza - Ragioni.

In tema di accertamento del passivo, il credito del venditore nei confronti del compratore fallito, nel caso di beni mobili da trasportare da un luogo all'altro può essere provato con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, perché è in quel momento, ai sensi dell'art. 1510 c.c., che si trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19719 del 22/09/2020 (Rv. 659002 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1510, (Legge Falliment. art. 92  = Dlgs_14_2019_art_200)

CORTE

CASSAZIONE

19719

2020