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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Cass. n. 12890/2020

Interruzione di diritto del processo per fallimento di una delle parti - Termine per la riassunzione - Comunicazione del curatore alle parti interessate a mezzo p.e.c. - Idoneità ai fini della decorrenza del termine - Requisiti - Fattispecie.

Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione.

In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell'art. 43 l.fall., il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento, la cui comunicazione può provenire anche dal curatore fallimentare mediante posta elettronica certificata, trattandosi di uno dei mezzi all’uopo consentiti dalla legge, ma questa deve avere specificamente ad oggetto il processo nel quale l'evento esplica i suoi effetti e deve essere diretta al procuratore che assiste la parte costituita - non colpita dall'evento - nel giudizio in cui la conoscenza legale dell'interruzione viene in rilievo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S. C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio, aveva ritenuto che il relativo termine dovesse farsi decorrere da una comunicazione inviata a mezzo p.e.c. dal curatore ad un differente legale che difendeva la medesima controparte in un diverso giudizio pendente dinanzi ad un altro ufficio).

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 12890 del 26/06/2020 (Rv. 658021 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307

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2020