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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 34447 del 24/12/2019 (Rv. 656487 - 01)

Credito tributario - Prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella - Eccezione del curatore in sede di ammissione al passivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Giurisdizione civile - giurisdizione in generale.

L'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 34447 del 24/12/2019 (Rv. 656487 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_203, Cod_Civ_art_2946