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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1466 del 18/01/2019 (Rv. 652407 - 01)

Insolvenza - Presupposti - Natura civile o commerciale del debito - Limitazione della garanzia patrimoniale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento; solo l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1466 del 18/01/2019 (Rv. 652407 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_001