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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1465 del 18/01/2019 (Rv. 652406 - 01)

Società in liquidazione – Cancellazione dal registro delle imprese – A seguito di conclusione di procedimento liquidatorio – Fallibilità – Limiti – Possibilità di invocare la manleva in relazione alla posizione debitoria – Sufficienza – Esclusione.

Il fallimento della società cancellata dal registro delle imprese a seguito di conclusione del procedimento di liquidazione in tanto può essere dichiarato in quanto al manifestarsi di un nuovo debito, entro il termine di cui all'art. 10, comma 2, l.fall., non si contrapponga l'emersione di una situazione creditoria idonea ad assicurarne il soddisfacimento. Quest'ultima non può essere, tuttavia, rappresentata dal diritto di manleva eventualmente correlato al debito rimasto insoddisfatto, posto che la garanzia in parola opera solo in conseguenza dell'adempimento, da parte del garantito, dell'obbligazione principale, palesandosi inidonea ad incidere sulla dinamica attuativa della medesima obbligazione, proprio perché suscettibile di rimanere inadempiuta.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1465 del 18/01/2019 (Rv. 652406 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_033, Cod_Proc_Civ_art_106