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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019 (Rv. 653450 - 01)

Opposizione allo stato passivo - Potere del giudice di ordinare alle parti l'esibizione di documenti - Indispensabilità - Discrezionalità - Motivazione - Necessità - Insussistenza.

Prova civile - "actio ad exibendum" - ordine di esibizione - In genere.

In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell'opposizione allo stato passivo, l'emanazione dell'ordine di esibizione (nella specie, di documenti) è discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019 (Rv. 653450 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Civ_art_2711, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_203