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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - in genere - Cass. n. 13002/2019

Danno - Mera lesione della "par condicio creditorum" - Sufficienza - Presunzione "iuris tantum" di danno - Conseguenze - Prova contraria a carico del convenuto.

Nell'azione revocatoria fallimentare, a differenza di quella ordinaria, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione perché il pregiudizio alla massa - che può consistere anche nella mera lesione della "par condicio creditorum" o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti - è presunto in ragione del solo fatto dell'insolvenza; si tratta, peraltro, di presunzione "iuris tantum" che può essere vinta dal convenuto, sul quale grava l'onere di provare che in concreto il pregiudizio non sussiste.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13002 del 15/05/2019 (Rv. 654255 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2741, Cod_Civ_art_2901, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_056

Revocatoria

Ordinaria

Pauliana

Azione

corte

cassazione

13002 

2019