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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3956 del 19/02/2018 (Rv. 647235 - 02)

Regolamentazione delle spese nel procedimento ex art. 98 l.fall. - Art. 91 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di spese processuali, a seguito delle modifiche apportate all'art. 101 l.fall. dall'art. 86 del d.lgs. n. 5 del 2006, non si pone più il problema dell'estensione ai giudizi di opposizione allo stato passivo del principio desumibile dal previgente art. 101, comma 4, l. fall. (non riproposto nella nuova formulazione della norma) - che, in materia di dichiarazione tardiva di credito, poneva a carico del creditore le spese conseguenti al ritardo della domanda - sicché, anche nei giudizi di cui all'art. 98 l.fall., si applica la regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio, ha confermato il decreto del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, ha accolto l'opposizione del creditore e ha condannato la curatela al pagamento delle spese di lite).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3956 del 19/02/2018 (Rv. 647235 - 02)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_208, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_091