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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22785 del 25/09/2018 (Rv. 650930 - 01)

Relazione del professionista attestatore - Domanda di compenso - Prova del diligente adempimento - Ammissione del debitore al concordato - Insufficienza - Fondamento.

Il professionista al quale sia stato negato, a causa di carenze nella dovuta diligenza, il compenso per la redazione della relazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall., non può invocare, a fondamento del proprio credito, l'ammissione del debitore che lo ha designato (successivamente dichiarato fallito) alla procedura concordataria. Infatti, il decreto emesso dal tribunale ex art. 163, comma 1, l. fall. non costituisce approvazione della relazione, né un apprezzamento di competenza esclusiva del tribunale in ambito concordatario, in quanto l'ammissione a detta procedura non assevera definitivamente, con valore di giudicato, l'esattezza dell'adempimento del professionista, potendo la valutazione essere, in seguito, smentita dal medesimo tribunale, in sede di procedura fallimentare, all'esito di un più approfondito controllo da parte del commissario giudiziale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22785 del 25/09/2018 (Rv. 650930 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_090, Dlgs_14_2019_art_047