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Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1195 del 18/01/2018 (Rv. 647229 - 01)

Contratto in corso - Prosecuzione "ope legis" - Ragioni - Subentro del commissario - Espressa manifestazione di volontà - Necessità - Disdetta dell'altro contraente - Inopponibilità - Fattispecie.

Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, come interpretato dall'art. 1 "bis" del d.l. n. 134 del 2008, conv., con modif., nella l. n. 166 del 2008, dispone la prosecuzione "ope legis" dei contratti in corso in funzione della conservazione dell'impresa ammessa alla procedura, sicché il contratto ineseguito o parzialmente eseguito continua ad avere esecuzione sia dopo la dichiarazione di insolvenza, sia a seguito dell'apertura dell'amministrazione straordinaria, finché il commissario non eserciti, formalmente ed inequivocabilmente, la facoltà di sciogliersi dal contratto, sia perché a ciò appositamente provocato dall'altro contraente mediante l'interpello previsto dal comma 3 dell'art. 50, sia perché in tal senso spontaneamente determinatosi a prescindere dalla detta intimazione della controparte. Ne consegue che durante la parentesi di esecuzione "inerziale" del contratto, di cui al citato comma 2, il contraente "in bonis" deve attendere le scelte del commissario – salvo metterlo in mora mediante l'interpello e sempre che prima non sia intervenuta la scadenza naturale del contratto – senza che l'esecuzione del contratto ad opera della procedura possa essere interpretata come tacito subentro "per facta concludentia" del commissario, preclusivo della sua facoltà di scioglimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non opponibile alla procedura la disdetta del contratto annuale di somministrazione di gas all'unità produttiva, comunicata dal somministrante, al fine di impedirne il rinnovo tacito, prima dell'autorizzazione ministeriale del programma e senza che il commissario si fosse espresso circa il subentro o meno nel contratto).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1195 del 18/01/2018 (Rv. 647229 - 01)