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Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27117 del 25/10/2018 (Rv. 651307 - 01)

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinata dalla cd. l. Prodi - Art. 8, comma 3, lett. b), d.l. n. 70 del 2011 - Chiusura delle procedure - Mancata individuazione dell’assuntore - Conversione in fallimento - Termine semestrale - Decorso - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinata dal d.l. n. 26 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi), ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. b), del d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011, in caso di mancata individuazione dell'assuntore del concordato fallimentare, il tribunale può disporre la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, ex artt. da 69 a 77 del d.lgs. n. 270 del 1999, senza dover attendere il decorso del termine di sei mesi dalla conclusione del detto procedimento di individuazione, trattandosi di norma tesa ad accelerare la chiusura di procedure aventi ormai funzioni esclusivamente liquidatorie, salvo che entro detto termine il commissario liquidatore abbia posto in essere tutte le operazioni prodromiche alla loro chiusura in via ordinaria, ovvero liquidato integralmente l'attivo residuo e chiuso le liti pendenti.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27117 del 25/10/2018 (Rv. 651307 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_314