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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Cass. n. 29112/2017

Azione promossa dal creditore individuale - Pendenza del giudizio - Sopravvenuto fallimento del debitore - Improcedibilità dell’azione - Esclusione - Condizioni.

Il sopravvenuto fallimento del debitore non determina l'improcedibilità dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore qualora il curatore non manifesti la volontà di subentrarvi, né risulti aver intrapreso, con riguardo al medesimo atto di disposizione già impugnato ex art. 2901 c.c., altra analoga azione a norma dell'art. 66 l.fall.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29112 del 05/12/2017 (Rv. 646485 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_165, Cod_Civ_art_2901

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