Skip to main content

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - imprenditore ritirato - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10319 del 27/04/2018 (Rv. 649103 - 01)

Cessazione dell'attività di impresa - "Dies a quo" - Accertamento da parte del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.

Ai fini della decorrenza del termine annuale dalla cessazione dell'attività, intendendosi quest'ultima come il concreto esercizio dell'attività di impresa, entro il quale, ai sensi dell'art. 10 l.fall., può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, anche la dismissione di tale qualità deve intendersi correlata al mancato compimento, nel periodo di riferimento, di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa, ed il relativo apprezzamento compiuto dal giudice del merito, se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10319 del 27/04/2018 (Rv. 649103 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_033