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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 13287/2018

Rimessa su conto corrente bancario - Revocabilità - Funzione solutoria - Indicatori - Fattispecie.

 In tema di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente è sempre revocabile il pagamento accreditato su conto scoperto, pur se la somma provenga da un separato negozio di finanziamento concluso con la stessa banca al fine di ripianare lo scoperto di quel conto, dovendosi riconoscere la funzione solutoria ogni qual volta il pagamento sia finalizzato ad estinguere le passività correlate al conto stesso. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto un "mero giroconto" ed un'operazione di "mera regolarizzazione contabile" le rimesse eseguite dal fallito per restituire alla stessa banca mutuataria un "prefinanziamento" utilizzato per coprire esposizioni debitorie).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13287 del 28/05/2018 (Rv. 648902 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166

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13287 

2018