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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 (Rv. 656272 - 03)

Concordato preventivo - Vendita di beni - Ordine di cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, l. fall. - Verifica delle condizioni da parte del giudice delegato e del Tribunale - Estensione - Fondamento.

Il giudice delegato, cui sia stata richiesta la cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, l.fall., così come il Tribunale, in sede di reclamo, non possono limitarsi a constatare la mera previsione in ambito concordatario del provvedimento purgativo, ma devono verificare se ricorrano le condizioni di legge perché la purgazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo possa essere pronunciata, dato che il provvedimento di omologazione del concordato preventivo riguarda la valutazione del corretto svolgimento della procedura, della fattibilità della proposta e del piano che la supporta e incide sui diritti dei creditori anteriori, a mente dell'art. 184 l.fall., in termini di misura della loro soddisfazione e non di negazione della loro esistenza.

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 (Rv. 656272 - 03)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_217, Dlgs_14_2019_art_114, Dlgs_14_2019_art_112, Dlgs_14_2019_art_048, Dlgs_14_2019_art_113, Dlgs_14_2019_art_11