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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18181 del 05/07/2019 (Rv. 654655 - 01)

Effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria)

Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie -  Rinnovazione per atto pubblico di preliminare di compravendita immobiliare già redatto per scrittura privata - Effetti - Prelazione ex art. 2775 bis c.c. - Revocabilità - Fondamento.

In presenza della prova della "scientia decoctionis", può essere revocato, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., il contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato con atto pubblico nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore, prima già redatto con scrittura privata, in quanto volto a costituire in favore del promissario acquirente un diritto di prelazione, sfruttando gli effetti dell'art. 2775 bis c.c., che non nasce da una fattispecie legale, in sé non suscettibile di revoca, ma consegue alla formazione di un atto negoziale, volto esclusivamente alla rinnovazione del primo contratto con le forme idonee alla trascrizione, senza che abbia rilievo il fatto che tale atto non riguardi crediti contestualmente creati, posto che la valutazione negativa dell'ordinamento nei confronti della violazione delle regole della "par condicio creditorum", resa manifesta nel disposto dell'art. 67, comma 1, l.fall. con riguardo alla costituzione negoziale di garanzie per crediti preesistenti anche non scaduti, vale "a fortiori" anche per gli atti costitutivi di diritti di prelazione che riguardino crediti già sorti.

Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18181 del 05/07/2019 (Rv. 654655 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2775_2, Cod_Civ_art_2645_2Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166