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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18779 del 12/07/2019 (Rv. 654663 - 01)

Passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - crediti di lavoro

Crediti di lavoro - Fallimento del datore di lavoro - Prosecuzione della prestazione lavorativa - Obbligo di pagamento delle retribuzioni - Fondamento.

La dichiarazione di fallimento dell'imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro, in quanto l'azienda, nella sua universalità, sopravvive e l’impresa non cessa, passando soltanto da una gestione per fini di produzione, suscettibile peraltro di essere continuata o ripresa, ad una gestione per fini di liquidazione, sicché, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia proseguita dopo la dichiarazione di fallimento e, di fatto, anche oltre il periodo di esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato dal tribunale, i crediti maturati dal lavoratore devono essere ammessi al passivo in prededuzione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18779 del 12/07/2019 (Rv. 654663 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119_2Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_006