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Consecuzione tra procedure concorsuali – Cass. Sent. 15724/2019

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Consecuzione tra procedure concorsuali - Nozione - Prededucibilità - Traslazione da una procedura ad un'altra - Configurabilità.

La consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale; tale fenomeno funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall'una all'altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell'ambito procedurale in cui è maturata ma anche nell'altro che al primo sia conseguito.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 15724 del 11/06/2019 (Rv. 654456 - 02)

Riferimenti normativi: RD_267_1942_art_69, RD_267_1942_art_111 bis