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Sentenza dichiarativa di fallimento - Desistenza dell'unico creditore istante – Cass. Sent. 16122/2019

Fallimento ed altre procedure concorsuali - dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa di fallimento - Giudizio di reclamo - Desistenza dell'unico creditore istante - Conseguenze - Revoca del fallimento - Condizioni.

In tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove prodotta soltanto in sede di reclamo, al contrario, la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16122 del 14/06/2019 (Rv. 654629 - 01)

Riferimenti normativi: RD_267_1942_art_15, RD_267_1942_art_18, Cod_Civ_art_2704