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Effetti per il fallito - rapporti processuali – Cass. 12264/2019

Legittimazione processuale del fallito - Spossessamento fallimentare - Coincidenza - Fondo patrimoniale - Acquisizione al fallimento - Esclusione - Revocatoria ordinaria del fondo - Legittimazione processuale del fallito - Sussistenza.

Sebbene, ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, la perdita della legittimazione processuale del fallito coincida con l'ambito dello spossessamento fallimentare, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento (trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori), permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore-fallito, sicché sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12264 del 09/05/2019 (Rv. 653781 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 0167 – Costituzione del fondo patrimoniale

Cod. Civ. art. 0168 – Impiego ed amministrazione del fondo

Cod. Civ. art. 290.1 – Condizioni