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Fallimento - cessazione - chiusura del fallimento – Cass. 13270/2019

Chiusura per mancanza di domande nel termine - Interpretazione - Riferimento alle sole domande tempestive - Successiva rinuncia delle domande - Irrilevanza.

A seguito della riforma della legge fallimentare di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007, l'art. 118, comma 1, n. 1, l.fall. va interpretato nel senso che il fallimento non può essere chiuso quando siano state comunque presentate domande tempestive di insinuazione al passivo, ancorché successivamente rinunciate, potendo l'eventuale rinuncia alle domande, siano esse tempestive o tardive, rilevare soltanto ai fini della chiusura della procedura ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 2, l.fall.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13270 del 16/05/2019 (Rv. 653773 - 01)