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Concordato preventivo - ammissione – Cass. 14713/2019

Concordato preventivo con riserva - Atti legalmente compiuti - Autorizzazione del tribunale - Ordinaria o straordinaria amministrazione - Distinzione - Necessità - Criteri.

Dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., l'imprenditore può compiere senza necessità di autorizzazione del tribunale gli atti di gestione dell’impresa finalizzati alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio, secondo il medesimo criterio previsto dall'art. 167 l.fall.; sicché la distinzione tra atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione resta incentrata sulla sua idoneità a pregiudicare i valori dell'attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell'interesse di questi ultimi e non dell'imprenditore insolvente, essendo quindi possibile che atti astrattamente qualificabili dì ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell'impresa possano, invece, assumere un diverso connotato nell'ambito di una procedura concorsuale.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14713 del 29/05/2019 (Rv. 654268 - 02)