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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - per i creditori - debiti pecuniari - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10091 del 10/04/2019 (Rv. 653691 - 01)

Effetti – compensazione - Concordato preventivo - Patto di elisione o compensazione - Opponibilità – Limiti - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10091 del 10/04/2019 (Rv. 653691 - 01)

In tema di concordato preventivo, è opponibile il patto di compensazione stipulato contestualmente al deposito dei titoli acquistati presso la banca ed a garanzia del credito derivante dal finanziamento da questa concesso al debitore ammesso alla procedura se l'accordo stipulato contestualmente al finanziamento attribuiva alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse, indipendentemente dal fatto che il debito dell'istituto di credito sia divenuto liquido ed esigibile dopo la domanda di concordato.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10091 del 10/04/2019 (Rv. 653691 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_155, Dlgs_14_2019_art_096