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Concordato preventivo - ammissione - Attestatore - Requisiti soggettivi - Terzietà e indipendenza rispetto al debitore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6922 del 11/03/2019

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Attestatore - Requisiti soggettivi - Terzietà e indipendenza rispetto al debitore - Rapporti personali o professionali - Indagine sulla idoneità a comprometterne l'indipendenza - Necessità - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.fall., in presenza di rapporti personali o professionali dell'attestatore con l'impresa proponente o con coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento, il giudice deve sempre verificare che tali rapporti siano tali da compromettere in concreto l'indipendenza del suo giudizio. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello, che aveva respinto la domanda di omologa del concordato preventivo per mancanza di indipendenza dell'attestatore, solo perché legato da rapporto di parentela con una dipendente della società proponente).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6922 del 11/03/2019

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