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Effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Cass. n. 8970/2019

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Fallimento dichiarato in consecuzione del concordato preventivo - Revocatoria fallimentare - Regime precedente alla novella dell'art. 69-bis, comma 2, l.fall - Termine per la proposizione dell'azione - Decorrenza - Decreto di ammissione - Fondamento.

Nell'ipotesi di fallimento dichiarato in consecuzione di una procedura di concordato preventivo, nel regime vigente prima dell'introduzione dell'art. 69 bis, comma 2, l.fall., per effetto dell'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e non da quella del deposito della relativa domanda, attesa l'omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e considerato che gli effetti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nell'art. 169 l.fall..

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8970 del 29/03/2019

Revocatoria

Ordinaria

Pauliana

Azione

corte

cassazione

8970 

2019