Skip to main content

Concordato preventivo - ammissione - condizioni - Domanda di concordato - Regolarità e attendibilità delle scritture contabili - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5653 del 26/02/2019

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Domanda di concordato - Regolarità e attendibilità delle scritture contabili - Controllo del tribunale - Esclusione - Attestazione del professionista - Verifica completezza dati aziendali e criteri di giudizio - Ammissibilità.

In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda il tribunale non può controllare direttamente la regolarità ed attendibilità delle scritture contabili del proponente, ma soltanto svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione del professionista designato ai sensi dell'art. 161, comma 2, l.fall., in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5653 del 26/02/2019