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Concordato preventivo - organi - in genere - Concordato preventivo - Cessione dei beni ai creditori -  Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5663 del 26/02/2019

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - in genere - Concordato preventivo - Cessione dei beni ai creditori - Sospensione della prescrizione - prescrizione civile - sospensione - per rapporti tra le parti.

Il concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni, ma dei soli poteri di gestione finalizzati alla liquidazione. Ne consegue che l'art. 2941, n. 6, c.c., non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo in questione, poichè la titolarità dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore, il quale la esercita non in nome o per conto dei creditori concordatari, ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale, secondo l'art. 182 l.fall., nel testo vigente "ratione temporis" (anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 169 del 2007).

 Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5663 del 26/02/2019

Cod_Civ_art_2941