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Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3778 del 08/02/2019

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - verificazione cosiddetta revocatoria incidentale - ammissibilità - effetti - esclusione del credito o della garanzia fondati su titolo revocabile - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3778 del 08/02/2019

Nel giudizio di verifica dei crediti, il curatore, a norma dell'art. 95, comma 1, l. fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, può eccepire l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione, senza essere tenuto, per escludere il credito o la garanzia, a proporre l'azione revocatoria fallimentare, né ad agire in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore ai sensi dell'art. 98 l. fall. Qualora, tuttavia, non sia stata proposta azione revocatoria in senso formale, ma sia stata solo sollevata eccezione, finalizzata a paralizzare la pretesa creditoria, il giudice delegato non dichiara l'inefficacia del titolo del credito o della garanzia, né dispone la restituzione, ma si limita ad escludere il credito o la prelazione, a ragione della revocabilità del relativo titolo, con effetti limitati all'ambito della verifica dello stato passivo al quale la richiesta del curatore è strettamente funzionale.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3778 del 08/02/2019