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Azione di responsabilità contro il curatore revocato

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - azione di responsabilità contro il curatore revocato ex art. 38 l. fall. - legittimazione processuale del curatore - esclusività- limiti - inerzia dell'amministrazione fallimentare - conseguenze - legittimazione del fallito - azione extracontrattuale di risarcimento danni contro il curatore - ammissibilità - prescrizione - sospensione durante la pendenza della procedura fallimentare - esclusione - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25687 del 15/10/2018

>>> La legittimazione diretta del fallito alla proposizione dell'azione ex art. 38 l. fall. contro il curatore revocato è configurabile solo nel caso di ingiustificata inerzia del nuovo curatore, essendo di regola legittimata a tale azione solo la massa dei creditori. Nei confronti del curatore, anche non revocato, il fallito è tuttavia sempre legittimato a richiedere, per fatti illeciti che non incidano sul patrimonio fallimentare, il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., il cui termine prescrizionale decorre dalla produzione del danno e non resta sospeso ai sensi dell'art. 2941 n. 6 c.c., poiché tale disposizione si riferisce a fattispecie di responsabilità nascente dall'amministrazione del patrimonio altrui, non applicabile al rapporto in questione non compreso nell'attività fallimentare. (Nella specie la S.C., ha confermato la decisione della corte d'appello che, ritenuta improponibile l'azione ex art. 38 l. fall. da parte del fallito nei confronti del curatore revocato, non avendo ravvisato inerzia da parte del nuovo curatore - che aveva assunto tale decisione dopo avere valutato le risultanze di un parere legale- diversamente qualificando l'azione proposta quale domanda ex art. 2043 c.c., ne aveva dichiarato la prescrizione, ritenendo non applicabile alla specie l'ipotesi di sospensione prevista dall'art. 2941 n. 6 c.c.).

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25687 del 15/10/2018