Skip to main content

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - Cass. n. 26062/2017

azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Contratto autonomo di garanzia - Contratti di garanzia di natura accessoria - Equiparabilità ai fini dell’art. 67 l.fall.

Le diversità strutturali e funzionali che intercorrono tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia non determinano differenze di regime giuridico sotto ogni profilo. In particolare, nel rapporto tra debitore principale e creditore beneficiario, il pagamento fatto dal garante autonomo produce effetti identici - in ordine all'attribuzione patrimoniale - a quello posto in essere dal fideiussore: in entrambi i casi si tratta di un pagamento del terzo, che trova titolo nell'assunzione negoziale di un obbligo di garanzia. Ne consegue che, avuto riguardo al rapporto tra debitore principale e creditore garantito, tale pagamento è revocabile ex art. 67, comma 2, l.fall., al ricorrere di identici presupposti, sia oggettivi (pagamento e regresso), che soggettivi.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 26062 del 02/11/2017

Revocatoria

ordinaria

pauliana

azione

corte

cassazione

26062 

2017