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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5134 del 25/11/1977

Imprese soggette - imprenditore defunto - rapporto tra creditori del defunto da un lato e creditori dell'erede e legatari dall'altro - priorità dei primi nel soddisfacimento.*

La dichiarazione di fallimento post mortem, ai sensi dell'art 11 della legge fallimentare, comporta il soddisfacimento preferenziale dei creditori del defunto, rispetto ai creditori dell'erede ed ai legatari, ivi compreso il coniuge superstite legatario ex lege di usufrutto, i quali potranno far valere i loro diritti solo nei confronti degli eredi, se ed in quanto il risultato finale della procedura concorsuale possa consentirlo. ( V 387/72, mass n 356282).*

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5134 del 25/11/1977