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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9460 del 19/07/2000

Domanda di restituzione di beni immobili concessi in comodato a società successivamente fallita - Domanda di restituzione di detti beni - Proposizione mediante le forme dell'art. 103 legge fall. - Necessità - Limiti - Condizioni - Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui beni immobili vengano concessi in comodato ad una società poi fallita, al fine di stabilire se la domanda di restituzione dei beni stessi debba essere proposta dal comodante, nei confronti del fallimento, con la procedura dell'art. 103 legge fall., è necessario accertare se i beni costituiscano elementi esclusivi della "universitas iuris" qual è l'azienda, al punto da configurarla giuridicamente ed economicamente (tanto che la loro restituzione corrisponda alla restituzione dell'intera sua entità), ovvero mere componenti di tale universalità, per tale verso conservando la suscettibilità a formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici (la S.C. ha così cassato la sentenza che, in relazione ad alcuni impianti di carburante concessi in comodato ad una società petrolifera poi fallita, aveva ritenuto che la domanda di restituzione proposta dal comodante doveva essere proposta con le forme dell'art. 103 legge fall., limitandosi ad affermare che si trattava di beni inclusi in un complesso aziendale e che l'azienda aveva natura giuridica mobiliare).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9460 del 19/07/2000