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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere – Cass. n. 18597/2011

Pegno regolare - Elementi costitutivi - Costituzione in garanzia di depositi bancari - Compensabilità da parte del creditore pignoratizio - Esclusione - Obbligo di insinuazione al passivo - Sussistenza - Eventuale incameramento delle somme - Revocabilità ex art. 67 legge fall. - Configurabilità.

Qualora il cliente della banca, a garanzia del proprio adempimento, vincoli un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, anche al portatore, e non conferisca alla banca il potere di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare e si rientra nella disciplina del pegno regolare (artt. 1997 e 2787 cod. civ.), in base alla quale la banca non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo e il documento. In tale ipotesi, il creditore assistito da pegno regolare è tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 legge fall., per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione, che opera invece nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione. Pertanto, nell'ipotesi di soddisfacimento della banca mediante incameramento della somma portata dal libretto offerto in pegno regolare, sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fall..

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18597 del 12/09/2011

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