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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 18823 del 28/07/2017

Concordato preventivo con cessione dei beni - Commissario liquidatore - Legittimazione ad impugnare l’avviso di accertamento notificato alla società - Insussistenza - Ragioni.

In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi, compresi quelli tributari, di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all’imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l’esercizio dell’impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo d’imposta anche in relazione agli obblighi di natura tributaria maturati dopo l’ammissione alla procedura concordataria e dopo l’omologazione della relativa proposta.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 18823 del 28/07/2017