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Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17080 del 12/08/2016

Amministrazione straordinaria - Formazione del passivo - Credito nascente da contratto di conto corrente bancario - Certezza della data ex art. 2704 c.c. anteriore all'insolvenza - Necessità - Fondamento - Proposizione di domande riconvenzionali subordinate del commissario di nullità del contratto e di ripetizione di indebito - Irrilevanza.

L'insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di un credito fondato su di un contratto di conto corrente bancario, per la validità del quale è prevista la forma scritta "ad substantiam", postula l'accertamento dell'anteriorità della data di quest'ultimo, ex art. 2704, comma 1, c.c., rispetto alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza, in ragione della terzietà dell'organo gestore della procedura verso i creditori concorsuali ed il debitore, senza che la banca possa avvalersi, a fini probatori del credito invocato, degli estratti del conto stesso. Né la proposizione, in via subordinata, di domande riconvenzionali di nullità di specifiche clausole contrattuali e di ripetizione di indebito da parte del commissario è idonea a superarne la questione della data certa e, dunque, dell'opponibilità del contratto alla procedura, perché, quando la difesa della parte si articola in più domande subordinate, la verifica di compatibilità deve farsi nell'ambito di ciascuna di esse, implicandone la formulazione in via gradata il progressivo abbandono delle tesi già sostenute.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17080 del 12/08/2016