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Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 7960/2016

Cessione di crediti fondiari da parte del Banco di Napoli - Art. 3, comma 6, del d.l. n. 497 del 1996 - Credito ceduto - Esenzione da revocatoria fallimentare - Fondamento.

La cessione di un credito fondiario vantato nei confronti di un imprenditore poi fallito, operata dal Banco di Napoli in favore di una società finanziaria appartenente al proprio gruppo, comporta l'automatico trasferimento alla cessionaria dei privilegi e delle garanzie esistenti in capo al cedente, ivi compresa l'esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma 3, l.fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella l. n. 80 del 2005). A tale conclusione si perviene in ragione del richiamo, da parte dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 497 del 1996 (conv., con modif., nella l. n. 558 del 1996), all'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, il quale, al fine di rendere possibile il perseguimento dell'eccezionale scopo di risanamento e privatizzazione del Banco di Napoli, consente di assicurare il trasferimento dei crediti fondiari - ormai svincolati ex art. 39 del d.lgs. n. 385 del 1993 dal pregresso connotato soggettivo che li legava necessariamente agli operatori bancari - alla cessionaria con l'intero regime di favore di cui godeva il titolare.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7960 del 20/04/2016

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