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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.1521 del 23/01/2013

Legittimazione del creditore istante - Esistenza del credito - Valutazione incidentale - Sufficienza.

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.1521 del 23/01/2013