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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16158 del 30/07/2015

Azioni esecutive pendenti anteriormente al fallimento - Assorbimento nella procedura concorsuale - Effetti - Fondamento - Conseguenze - Cessione di crediti pignorati - Inefficacia. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16158 del 30/07/2015

Nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, le azioni esecutive individuali pendenti al momento del fallimento, in conseguenza della sentenza dichiarativa, sono assorbite dalla procedura concorsuale, che si sostituisce ad esse, ma gli effetti anche sostanziali degli atti già compiuti che non siano incompatibili con il sistema dell'esecuzione fallimentare, tra i quali anche il vincolo d'indisponibilità dei beni derivante dal pignoramento, restano salvi in favore della massa dei creditori, nei cui confronti, quindi, la cessione crediti verso terzi già pignorati è priva di effetti.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16158 del 30/07/2015