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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19792 del 05/10/2015

Fallimento del datore di lavoro - Risarcimento del danno da omissione contributiva per previdenza complementare - Natura previdenziale e non retributiva di detti contributi - Conseguenze in sede di insinuazione al passivo del credito - Esclusione del privilegio - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19792 del 05/10/2015

Previdenza (assicurazioni sociali) - forme integrative e complementari di sicurezza sociale - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19792 del 05/10/2015

I contributi dovuti dal datore di lavoro per la previdenza complementare (nella specie, a titolo di indennità di premorienza Fonchim, prevista dal c.c.n.l. del settore chimico-farmaceutico a partire dall'1 gennaio 2007), originando da un rapporto contrattuale diverso da quello di lavoro subordinato e non essendo legati a quest'ultimo da nesso di corrispettività, hanno natura esclusivamente previdenziale e non retributiva, sicché non concorrono a determinare la base di calcolo del trattamento di fine rapporto né, tantomeno, rientrano tra le forme di previdenza e assicurazione obbligatoria. Ne consegue che, in caso di omesso versamento contributivo, il credito risarcitorio insinuato al passivo del fallimento del datore di lavoro non è assistito da privilegio.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19792 del 05/10/2015