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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17606 del 04/09/2015

Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Liquidatore - Legittimazione processuale - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17606 del 04/09/2015

In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, atteso che, in queste ultime può, ove esperite nei confronti del debitore cedente, spiegare intervento senza essere litisconsorte necessario.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17606 del 04/09/2015