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1137. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

Art.1137. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.

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Documenti collegati:

Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni – impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15318 del 09/06/2025 (Rv. 674818 - 01)
Rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione - Approvazione assembleare - Errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino - Impugnazione nel termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. - Necessità - Mancanza - Conseguenze. Il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che contenga errori nel prospetto dei conti individuali per successivi periodi di gestione e che non sia altrimenti idoneo a rendere intellegibili le voci di entrata e di spesa, deve essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c.; se non impugnato, tale rendiconto è esso stesso titolo idoneo nei confronti del singolo condomino, pur non configurando un nuovo fatto costitutivo del credito. Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137 …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16397 del 18/06/2025 (Rv. 675523 - 01)
Impugnazione di delibera condominiale - Adozione di delibera sostitutiva - Cessata materia del contendere - Motivi di doglianza ammessi e motivi preclusi - Fondamento. In tema di impugnazione di deliberazione condominiale, quando quest'ultima viene sostituita con altra adottata dall'assemblea avente identico contenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di invalidità, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere; ne consegue che, contro tale pronunzia, la parte può dolersi, in sede di gravame, solo per contestare l'esistenza del presupposto per emetterla o la regolamentazione delle spese di lite, mentre è precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di censura, e, in particolare, quelli attinenti al merito della causa o ai profili di invalidità della medesima deliberazione. Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2377 …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni – impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10361 del 19/04/2025 (Rv. 674776-01)
Condominio - Deliberazione dell'assemblea - Domanda di declaratoria dell'invalidità per un determinato motivo - Annullamento per altra ragione attinente alla medesima questione - Esclusione - Fondamento. In materia di condominio, la domanda di declaratoria dell'invalidità di una deliberazione assembleare per un determinato motivo ne impedisce l'annullamento per altra ragione, sebbene attinente alla medesima questione, in considerazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16397 del 18/06/2025 (Rv. 675523 - 01)
Deliberazioni - impugnazioni - Impugnazione di delibera condominiale - Adozione di delibera sostitutiva - Cessata materia del contendere - Motivi di doglianza ammessi e motivi preclusi - Fondamento. In tema di impugnazione di deliberazione condominiale, quando quest'ultima viene sostituita con altra adottata dall'assemblea avente identico contenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di invalidità, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere; ne consegue che, contro tale pronunzia, la parte può dolersi, in sede di gravame, solo per contestare l'esistenza del presupposto per emetterla o la regolamentazione delle spese di lite, mentre è precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di censura, e, in particolare, quelli attinenti al merito della causa o ai profili di invalidità della medesima deliberazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16397 del 18/06/2025 (Rv. 675523 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137., Cod_Civ_art_2377 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15318 del 09/06/2025 (Rv. 674818 - 01)
Assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione - Approvazione assembleare - Errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino - Impugnazione nel termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. - Necessità - Mancanza - Conseguenze. Il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che contenga errori nel prospetto dei conti individuali per successivi periodi di gestione e che non sia altrimenti idoneo a rendere intellegibili le voci di entrata e di spesa, deve essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c.; se non impugnato, tale rendiconto è esso stesso titolo idoneo nei confronti del singolo condomino, pur non configurando un nuovo fatto costitutivo del credito. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15318 del 09/06/2025 (Rv. 674818 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137 …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15318 del 09/06/2025 (Rv. 674818 - 01)
Rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione - Approvazione assembleare - Errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino - Impugnazione nel termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. - Necessità - Mancanza - Conseguenze. Il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che contenga errori nel prospetto dei conti individuali per successivi periodi di gestione e che non sia altrimenti idoneo a rendere intellegibili le voci di entrata e di spesa, deve essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c.; se non impugnato, tale rendiconto è esso stesso titolo idoneo nei confronti del singolo condomino, pur non configurando un nuovo fatto costitutivo del credito. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15318 del 09/06/2025 (Rv. 674818 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137 …...
Condominio negli edifici - amministratore - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737-05)
Attribuzioni (doveri e poteri) - rendiconto - Approvazione del rendiconto condominiale - Contenuto e finalità delle informazioni contenute nel documento contabile - Individuazione - Criteri. In tema di condominio negli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto non è necessaria la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737-05) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1130_2, Cod_Civ_art_1123 …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737-04)
Deliberazioni - impugnazioni - Condominio - Sindacato giudiziale sulle delibere assembleari ex art. 1137, comma 2, c.c. - Censurabilità delle scelte assembleari inerenti alla gestione di spese relative alle cose e ai servizi comuni - Esclusione. In tema di condominio negli edifici, il sindacato del giudice sulla validità delle delibere assembleari oggetto di impugnazione è limitato, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., alla verifica dell'eventuale mancato rispetto della legge, del regolamento di condominio o al grave pregiudizio arrecato dal deliberato alle cose comuni, non rientrandovi questioni inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737-04) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737 - 05)
Amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - rendiconto - Approvazione del rendiconto condominiale - Contenuto e finalità delle informazioni contenute nel documento contabile - Individuazione - Criteri. In tema di condominio negli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto non è necessaria la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737 - 05) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1130_2, Cod_Civ_art_1123 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737 - 04)
Assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Condominio - Sindacato giudiziale sulle delibere assembleari ex art. 1137, comma 2, c.c. - Censurabilità delle scelte assembleari inerenti alla gestione di spese relative alle cose e ai servizi comuni - Esclusione. In tema di condominio negli edifici, il sindacato del giudice sulla validità delle delibere assembleari oggetto di impugnazione è limitato, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., alla verifica dell'eventuale mancato rispetto della legge, del regolamento di condominio o al grave pregiudizio arrecato dal deliberato alle cose comuni, non rientrandovi questioni inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737 - 04) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137 …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974 - 01)
Deliberazione assembleare - Sentenza di annullamento - Efficacia del giudicato - Portata oggettiva e soggettiva - Fondamento - Giudicato sostanziale nel giudizio di responsabilità contrattuale dell'amministratore - Esclusione. La sentenza di annullamento di una deliberazione dell'assemblea di condominio ha efficacia di giudicato quanto alla causa di invalidità accertata verso tutti i condomini, ancorché non abbiano partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di essi, stante l'obbligatorietà delle delibere per tutti i partecipanti prevista ex art. 1137, comma 1, c.c.; viceversa, tale accertamento non ha alcuna efficacia di giudicato nel giudizio in cui sia dedotta la responsabilità per inadempimento dell'amministratore di condominio che a quella invalidità abbia dato causa. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324   …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974 - 02)
Impugnazione di deliberazioni condominiali - Controversia - Domanda di condanna al rimborso delle spese di mediazione - Successiva domanda di invalidità delle stesse deliberazioni - Precisazione e modificazione ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. - Ai fini della competenza per valore - Esclusione - Ragioni. In tema di liti di impugnazione di delibere assembleari, proposta domanda di rimborso delle spese di mediazione relative a una siffatta lite, la domanda successivamente avanzata per la declaratoria di invalidità delle stesse delibere non opera, ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione di quella originaria, di cui tenere conto ai fini della competenza per valore, ma va qualificata come domanda "ulteriore" o "aggiuntiva" che si somma alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in rapporto di alternatività. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_281_12   …...
Domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974-02)
Nuova domanda - comunione - dei diritti reali - condominio - negli - edifici - (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - impugnazione di deliberazioni condominiali - Controversia - Domanda di condanna al rimborso delle spese di mediazione - Successiva domanda di invalidità delle stesse deliberazioni - Precisazione e modificazione ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. - Ai fini della competenza per valore - Esclusione - Ragioni. In tema di liti di impugnazione di delibere assembleari, proposta domanda di rimborso delle spese di mediazione relative a una siffatta lite, la domanda successivamente avanzata per la declaratoria di invalidità delle stesse delibere non opera, ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione di quella originaria, di cui tenere conto ai fini della competenza per valore, ma va qualificata come domanda "ulteriore" o "aggiuntiva" che si somma alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in rapporto di alternatività. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_281_12 …...
Domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974-02)
Nuova domanda - comunione - dei diritti - reali - condominio - negli - edifici - (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Impugnazione di deliberazioni condominiali - Controversia - Domanda di condanna al rimborso delle spese di mediazione - Successiva domanda di invalidità delle stesse deliberazioni - Precisazione e modificazione ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. - Ai fini della competenza per valore - Esclusione - Ragioni. In tema di liti di impugnazione di delibere assembleari, proposta domanda di rimborso delle spese di mediazione relative a una siffatta lite, la domanda successivamente avanzata per la declaratoria di invalidità delle stesse delibere non opera, ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione di quella originaria, di cui tenere conto ai fini della competenza per valore, ma va qualificata come domanda "ulteriore" o "aggiuntiva" che si somma alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in rapporto di alternatività. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_281_12 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974-01)
Assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Deliberazione assembleare - Sentenza di annullamento - Efficacia del giudicato - Portata oggettiva e soggettiva - Fondamento - Giudicato sostanziale nel giudizio di responsabilità contrattuale dell'amministratore - Esclusione. La sentenza di annullamento di una deliberazione dell'assemblea di condominio ha efficacia di giudicato quanto alla causa di invalidità accertata verso tutti i condomini, ancorché non abbiano partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di essi, stante l'obbligatorietà delle delibere per tutti i partecipanti prevista ex art. 1137, comma 1, c.c.; viceversa, tale accertamento non ha alcuna efficacia di giudicato nel giudizio in cui sia dedotta la responsabilità per inadempimento dell'amministratore di condominio che a quella invalidità abbia dato causa. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Opposizioni - comunione dei diritti reali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2460 del 02/02/2025 (Rv. 673898-02)
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Decreto ingiuntivo per la riscossione di spese condominiali - Opposizione - Rigetto - Precetto - Opposizione - Motivi - Approvazione del consuntivo - Deliberazione assembleare - Vizi - Ammissibilità - Esclusione. I vizi della deliberazione assembleare di approvazione del consuntivo non possono essere fatti valere mediante opposizione a precetto intimato per il pagamento delle spese condominiali in base a decreto ingiuntivo la cui opposizione sia stata rigettata. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2460 del 02/02/2025 (Rv. 673898-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2460 del 02/02/2025 (Rv. 673898-01)
Azioni giudiziarie - Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Sindacabilità della nullità o annullabilità della sottostante delibera assembleare - Ammissibilità - Condizioni - Contestazioni del condomino sulla consistenza probatoria dei documenti giustificativi delle spese - Irrilevanza - Fondamento. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso, ex art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale delibera, dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale, mentre non assumono rilievo le contestazioni del condomino intimato circa la consistenza probatoria dei documenti giustificativi delle spese rendicontate, dovendo gli stessi essere controllati in sede di approvazione e di eventuale impugnazione del bilancio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2460 del 02/02/2025 (Rv. 673898-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Volontari - oneri consortili - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5235 del 28/02/2024 (Rv. 670274-01)
Deliberazione consortile di approvazione del rendiconto - Titolo legittimante la pretesa di pagamento - Mancata impugnazione – Conseguenze - Fattispecie. In tema di oneri consortili, la fonte dell'obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato è costituita, di anno in anno, dalla deliberazione consortile di approvazione del rendiconto, con la conseguenza che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi consortili, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando la delibera di approvazione del riparto abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio o quando sia validamente e fondatamente impugnata in simultanea, mentre non può accoglierla sul presupposto della non corretta ripartizione degli utili consacrata nella deliberazione, quando questa non sia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto aveva revocato il decreto ingiuntivo, benché non risultasse in alcun modo l'intervenuta impugnazione della delibera assembleare o l'introduzione della corrispondente domanda nel contesto unitario del giudizio di merito). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5235 del 28/02/2024 (Rv. 670274-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_633 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28257 del 09/10/2023 (Rv. 669175 - 01)
Amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - rendiconto - Approvazione del rendiconto consuntivo - Validità della delibera - Contenuto e criteri di redazione del rendiconto - Indicazione intellegibile delle singole voci di spesa ed entrata - Necessità. l rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130-bis c.c., deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art. 1137, comma 2, c.c., occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130-bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del condominio e quelli di cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28257 del 09/10/2023 (Rv. 669175 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1130_2 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27957 del 04/10/2023 (Rv. 669006 - 01)
Domanda di un condomino per l'accertamento della natura condominiale di un bene - Eccezione di titolarità esclusivo di un condomino - Litisconsorzio degli altri condomini - Necessità - Esclusione - Ragioni. Qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto ne eccepisce la proprietà esclusiva, senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti partecipanti al condominio. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27957 del 04/10/2023 (Rv. 669006 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_0948 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20888 del 18/07/2023 (Rv. 668489 - 02)
Decreto - opposizione –comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - Ascensore - Ripartizione delle spese - Delibera di esecuzione di precedente nulla - Annullabilità - Fondamento - Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale dell'opposto- Necessità. Le delibere dell'assemblea di condominio che ripartiscano le spese dando esecuzione a un criterio illegittimamente adottato in una precedente delibera nulla, sono annullabili e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole, di tal che la loro invalidità può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine previsto dall'art. 1137 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20888 del 18/07/2023 (Rv. 668489 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1418, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Pattuizioni comportanti limitazioni delle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva – Cass. n. 15222/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - contrattuale - Pattuizioni comportanti limitazioni delle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva - Formulazione espressa - Necessità - Conseguenze - Generico riferimento a pregiudizi che si ha intenzione di evitare - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.  Il contenuto e la portata dei divieti e dei limiti regolamentari di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva, coerentemente con la loro natura di servitù reciproche, devono essere chiaramente espressi nel regolamento, non potendosi ritenere esplicitati nel caso in cui ci si limiti ad un generico riferimento a pregiudizi che si ha intenzione di evitare.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto idoneo ad integrare una limitazione alla destinazione di un immobile locato come asilo nido il divieto di "destinare gli appartamenti e gli altri enti ad un uso diverso da quello risultante nel rogito" e di destinare gli "alloggi a uso sanitario, gabinetti di cura, ambulatorio per malattie infettive e contagiose, scuole di musica, di canto, di ballo e pensioni"). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15222 del 30/05/2023 (Rv. 667963 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1058   Corte Cassazione 15222 2023 …...
Conflitto d'interessi tra amministratore e condominio – Cass. n. 12377/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - Conflitto d'interessi tra amministratore e condominio - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.  Il conflitto di interessi che la legge, a determinate condizioni, prende in considerazione come causa di annullamento della deliberazione assembleare è quello rinvenibile tra coloro che, partecipando al voto, concorrono alla formazione della volontà collettiva, mentre deve escludersi la configurabilità di tale conflitto con riguardo all'amministratore di condominio, atteso che quest'ultimo presenzia ma non partecipa all'assemblea e non ha diritto di voto, salva l'ipotesi che sia egli stesso condomino. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte distrettuale che aveva escluso la configurabilità di una situazione di conflitto di interessi tra il condominio ed il suo amministratore, socio e amministratore unico della società aggiudicataria dei lavori deliberati dall'assemblea). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12377 del 09/05/2023 (Rv. 667778 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2373   Corte Cassazione 12377 2023 …...
Effettivo proprietario dell'unità immobiliare – Cass. n. 10824/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Condominio - Convocazione dell'assemblea dei condòmini - Legittimato alla convocazione - Condòmino apparente - Esclusione - Effettivo proprietario dell'unità immobiliare - Onere di verifica da parte dell'amministratore - Sussistenza - Obblighi di comunicazione all'amministratore in capo ai condòmini ai sensi degli artt. 1130, comma 6 c.c. e 63, comma 5, disp. att. c.c. - Irrilevanza.  All'assemblea condominiale deve essere convocato l'effettivo titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla avvenuta comunicazione all'amministratore della eventuale vicenda traslativa ad essa relativa, non incidendo la disciplina in ordine alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, di cui all'art. 1136, comma 6 c.c., e all'obbligo solidale per il pagamento dei contributi in caso di cessione dei diritti, di cui all'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., sull'acquisizione dello "status" di condomino e sulle conseguenti legittimazioni. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10824 del 24/04/2023 (Rv. 667686 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137 Corte Cassazione 10824 2023 …...
Azione di annullamento di delibera condominiale avente ad oggetto crediti del condomino di valore minimo – Cass. n. 9544/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Condominio - Azione di annullamento di delibera condominiale avente ad oggetto crediti del condomino di valore minimo - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento.   In tema di condominio negli edifici, sussiste l'interesse del condomino a promuovere l'azione di annullamento di una delibera condominiale avente ad oggetto crediti del medesimo di valore minimo, in quanto dal principio che la giurisdizione è risorsa statuale limitata - potendo la legge limitare, espressamente o implicitamente, il ricorso ad essa onde garantire la durata ragionevole del processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU - non può, tuttavia, derivare il potere del giudice di stabilire limitazioni all'accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento la giurisdizione si attua mediante il giusto processo ed è sempre ammesso il diritto di ricorrere per cassazione avverso le sentenze per violazione di legge; diritto il cui esercizio non dipende dal valore economico della controversia, soprattutto ove la predetta azione miri ad una verifica giudiziale della correttezza del "modus operandi" dell'amministratore nella generale iscrizione dei pagamenti in bilancio. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9544 del 07/04/2023 (Rv. 667631 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Civ_art_1137   Corte Cassazione 9544 2023 …...
Deliberazione assunta in violazione di norme di legge o di regolamento – Cass. n. 9387/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Deliberazione assunta in violazione di norme di legge o di regolamento - Impugnazione da parte del singolo condomino - Natura - Ammissibilità.   La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in una riunione di partecipanti al condominio, quale riportato nel relativo verbale, sia pure per mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, o per impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzioni, può comunque integrare gli estremi di un'azione di accertamento della nullità o dell'inesistenza materiale di detta deliberazione e può pertanto essere proposta da un condomino, se a tale accertamento egli abbia un interesse concreto e attuale, diretto ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera generava quanto al contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9387 del 05/04/2023 (Rv. 667526 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1136   Corte Cassazione 9387 2023 …...
Deliberazioni dell'assemblea – Cass. n. 7615/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - in genere - Deliberazioni dell'assemblea - Compenso amministratore - Impugnazione - Eccesso di potere - Controllo dell'autorità giudiziaria - Contenuto.   Nel caso in cui alcuni condomini contestino come eccessiva, sproporzionata ed irragionevole la determinazione del compenso dell'amministratore da parte dell'assemblea, il giudice non può limitarsi a ricondurre la determinazione adottata nell'ambito della discrezionalità di merito spettate all'organo deliberativo, ma deve valutare, sulla base degli elementi di prova o indicazioni offerti dalle parti, in ordine (ad esempio, ai parametri di mercato in vigore per condominii di analoghe dimensioni) se, nel determinare la misura del compenso, la delibera abbia effettivamente perseguito l'interesse dei partecipanti del condominio ovvero sia stata ispirata dall'intento di recare vantaggi all'amministratore in carica. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7615 del 16/03/2023 (Rv. 667302 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1109   Corte Cassazione 7615 2023 …...
Richiesta di convocazione di almeno due condòmini – Cass. n. 5319/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Condominio - Richiesta di convocazione di almeno due condòmini - Forma solenne - Esclusione - Indirizzo di recapito - Residenza o domicilio dell'amministratore - Necessità - Esclusione.   La richiesta di convocazione dell'assemblea condominiale può provenire da due condòmini, che rappresentino un sesto del valore dell'edifico, e non richiede alcuna forma solenne, ex art. 66 disp. att. c.c., essendo sufficiente che giunga presso l'indirizzo indicato dall'amministratore al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero presso l'indirizzo affisso sul luogo di accesso al condominio, il quale non coincide necessariamente con la residenza o il domicilio. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5319 del 21/02/2023 (Rv. 667008 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1129   Corte Cassazione 5319 2023 …...
Condòmino portatore di interesse in conflitto con quello del condominio – Cass. n. 3192/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Condominio - Delibera di autorizzazione all'esercizio di un'azione giudiziaria o alla prosecuzione di un giudizio tra il condominio e il singolo condòmino - Conseguenze - Condòmino portatore di interesse in conflitto con quello del condominio - Diritto a partecipare all'assemblea - Esclusione - Diritto di impugnare la delibera assembleare - Esclusione.   In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condòmino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo condòmino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, allorché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3192 del 02/02/2023 (Rv. 666856 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137   Corte Cassazione 3192 2023 …...
Opere pregiudizievoli al decoro architettonico dell'edificio – Cass. n. 37852/2022
Comunione dei diritti reali – condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - in genere -Condominio - Opere pregiudizievoli al decoro architettonico dell'edificio - Clausola del regolamento che imponga il parere vincolante dell'assemblea - Diniego del consenso - Impugnazione ex art. 1137 c.c. - Poteri del giudice - Accertamento della situazione di fatto alla base della delibera.   Allorché una clausola del regolamento di condominio, di natura convenzionale, obblighi i condomini a richiedere il parere vincolante dell'assemblea per l'esecuzione di opere che possano pregiudicare il decoro architettonico dell'edificio, la delibera, con la quale l'assemblea neghi al singolo condomino il consenso all'esecuzione dell'intervento progettato in quanto considerato lesivo dell'estetica del complesso, può essere oggetto del sindacato dell'autorità giudiziaria, agli effetti dell'art. 1137 c.c., al solo fine di accertare la situazione di fatto che è alla base della determinazione collegiale, costituendo tale accertamento il presupposto indefettibile per controllare la legittimità della delibera. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 37852 del 28/12/2022 (Rv. 666550 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1122, Cod_Civ_art_1120   Corte Cassazione 37852 2022 …...
Gestione di beni e servizi comuni – Cass. n. 16953/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Condominio - Deliberazioni assembleari - Natura - Oggetto - Gestione di beni e servizi comuni - Muri perimetrali attraversati da tubazioni, canali od altro necessario per alloggi soprastanti - Esclusione - Applicazione dell'art. 1069 c.c. - Sussistenza - Conseguenze - Nullità per impossibilità dell'oggetto.   In tema di condominio, le deliberazioni assunte dall'assemblea, aventi natura di atti negoziali espressione della maggioranza e non della volontà assembleare, devono avere ad oggetto le sole materie ad essa attribuite, le quali aderiscono alla gestione dei beni e dei servizi comuni, ma non anche ai beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, come, nella specie, i muri perimetrali di proprietà esclusiva, quand'anche attraversati da tubazioni, canali e altro necessario al servizio degli alloggi soprastanti, rispetto ai quali operano semmai, in assenza di diversa, specifica pattuizione avente forma scritta, i criteri di cui all'art. 1069 c.c., sicché la deliberazione assembleare che approvi e ripartisca una spesa priva di inerenza alla gestione condominiale è affetta da nullità. Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16953 del 25/05/2022 (Rv. 665048 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1069   Corte Cassazione 16953 2022 …...
Sindacato dell'autorità giudiziaria sulla contrarietà alla legge – Cass. n. 15320/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - Deliberazioni dell'assemblea - Ripartizione delle spese inerenti ad una locazione immobiliare stipulata dal condominio in veste di conduttore - Impugnazione - Controllo dell'autorità giudiziaria - Limiti.   Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla contrarietà alla legge o al regolamento delle deliberazioni prese dall'assemblea dei condomini, ai sensi dell'art. 1137 c.c., nella specie in ordine alla ripartizione delle spese inerenti ad una locazione immobiliare stipulata nel comune interesse dal condominio in veste di conduttore ed avente ad oggetto il godimento di un immobile di proprietà di terzi, non può riguardare la convenienza economica dell'importo del canone pattuito o la legittimità dell'accollo in capo al condominio conduttore degli esborsi sostenuti per il mantenimento della cosa in buono stato locativo o per l'esecuzione di miglioramenti o addizioni alla stessa, né può concernere questioni relative alla nullità o all'inefficacia delle clausole del contratto di locazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15320 del 13/05/2022 (Rv. 664798 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137   Corte Cassazione 15320 2022 …...
Impugnazione con effetto nei confronti di tutti i condomini – Cass. n. 9068/2022
Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - in genere - Condominio - Delibera assembleare - Impugnazione con effetto nei confronti di tutti i condomini - Valore della causa - Atto impugnato e non importo dovuto dall'attore - Sussistenza.   Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9068 del 21/03/2022 (Rv. 664317 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_012, Cod_Civ_art_1137   Corte Cassazione 9068 2022 …...
Cessazione della materia del contendere – Cass. n. 5997/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Delibera condominiale - Cessazione della materia del contendere - Ravvisabilità in caso di seconda delibera - Contenuto - Decisione - Conformità alle richieste del condomino impugnante - Necessità - Fondamento.   In caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal condomino che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5997 del 23/02/2022 (Rv. 664186 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_1137   Corte Cassazione 5997 2022 …...
Indicazione nominativa dei votanti a favore – Cass. n. 40827/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni – verbale - Indicazione nominativa dei votanti a favore - Necessità - Esclusione - Condizioni.   In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo "aliunde" della regolarità del procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'art. 1136 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 40827 del 20/12/2021 (Rv. 663491 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137   Corte Cassazione 40827 2021 …...
Successiva verifica della regolarità degli avvisi di convocazione – Cass. n. 40827/2021
Comunione dei diritti reali – condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Convocazione degli aventi diritto - Requisito di validità della deliberazione - Incombenza dell'amministratore - Successiva verifica della regolarità degli avvisi di convocazione - Compito dell'assemblea.   In tema di assemblea di condominio, la preventiva convocazione degli aventi diritto a parteciparvi integra un'incombenza, di regola, gravante sull'amministratore, nonché un requisito di validità di ogni deliberazione, spettando poi all'assemblea e, per essa, al suo presidente, il compito di controllare, sulla base dell'elenco di detti aventi diritto eventualmente stilato dall'amministratore, la regolarità degli avvisi di convocazione, nonché darne conto nel verbale della riunione, trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale, la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge. Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Sentenza n. 40827 del 20/12/2021 (Rv. 663491 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1137   Corte Cassazione 40827 2021 …...
Rappresentanza giudiziale del condominio – Cass. n. 35794/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Impugnazione di delibera condominiale - Controversia sulla titolarità comune o esclusiva.   Nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., la questione dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale, ma privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35794 del 22/11/2021 (Rv. 662910 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_34, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 35794 2021 …...
Decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri consortili – Cass. n. 35847/2021
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Consorzi – volontari - Decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri consortili - Opposizione Annullamento della delibera consortile - Conseguenze - Accoglimento dell'opposizione - Fondamento.   Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi consortili, il giudice deve accogliere l'opposizione quando la delibera di approvazione del riparto di tali contributi abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio, atteso che non è richiedibile con il procedimento monitorio, il pagamento di una somma derivante da un deliberato sociale posto giudizialmente nel nulla tramite altra impugnazione giudiziale. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021 (Rv. 663280 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2377, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_633   Corte Cassazione 35847 2021 …...
Amministratore revocato giudizialmente – Cass. n. 19436/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - Amministratore revocato giudizialmente - Obbligo di rendiconto - Sussistenza - Regime di "prorogatio" o "perpetuatio" dell'amministrazione revocato - Esclusione - Fondamento.   L'amministratore del condominio, che sia stato revocato dall'autorità giudiziaria, è tenuto, ai sensi dell'art. 1713 c.c., a rendere il conto della sua gestione e a rimettere ai condomini tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono, ancorché non operi, in tal caso, alcuna "perpetuatio" o "prorogatio" di poteri in capo ad esso, non essendo ravvisabile una presunta volontà conforme dei condomini in tal senso ed essendo anzi la revoca espressione di una volontà contraria alla conservazione dei poteri di gestione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19436 del 08/07/2021 (Rv. 661697 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1713, Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137   Corte Cassazione 19436 2021 …...
Controversia su criterio di ripartizione di spesa deliberata dall'assemblea – Cass. n. 19250/2021
Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Condominio - Controversia su criterio di ripartizione di spesa deliberata dall'assemblea - Valore della causa - Limitazione all'importo contestato - Esclusione - Ragioni.   La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19250 del 07/07/2021 (Rv. 662012 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_011, Cod_Proc_Civ_art_014   Corte Cassazione 19250 2021 …...
Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali – Cass. n. 9839/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Sindacabilità della nullità o annullabilità della sottostante delibera assembleare - Ammissibilità - Condizioni. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Civ_art_1137 …...
Provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea – Cass. n. 9839/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Ripartizione di spese condominiali - Delibera assembleare in violazione dei criteri, legali o convenzionali, di ripartizione - Conseguenze - Nullità o annullabilità della delibera - Condizioni - Fondamento. In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1442, Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_2379_1 …...
Rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione – Cass. n. 3847/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione - Approvazione assembleare - Impugnabilità - Mancata impugnazione - Conseguenze. Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3847 del 15/02/2021 (Rv. 660701 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137 …...
Impugnazione di una delibera assembleare – Cass. n. 2636/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Impugnazione di delibera condominiale - Intervento in giudizio degli altri condomini - Ammissibilità - Limiti. Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore. Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - In genere. Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest'ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all'intervento, ove questo sia a favore del condominio, siccome volto a sostenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell'amministratore nei giudizi relativi all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2636 del 04/02/2021 (Rv. 660316 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_105 …...
Disciplina dell'uso delle cose comuni – Cass. n. 2636/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - Disciplina dell'uso delle cose comuni - Poteri dell'assemblea - Revoca o modifica di precedente delibera - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. L'assemblea del condominio ha il potere di decidere le modalità concrete di utilizzazione dei beni comuni, nonché di modificare quelle in atto, anche revocando una o precedenti delibere, benché non impugnate da alcuno dei partecipanti e stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione - il cui sindacato è precluso al giudice di merito, se non nei limiti dell'eccesso di potere - dei dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito in capo ai condomini, ovvero ai terzi, soltanto per effetto ed in sede di esecuzione della precedente delibera. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto illegittima la revoca di precedenti delibere autorizzative all'installazione di un ascensore, per il sol fatto di essere quelle divenute inoppugnabili, senza verificare, al contrario, se la revoca fosse conforme a legge o al regolamento, per non esser stati rispettati i limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c. quanto all'installazione dell'impianto). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2636 del 04/02/2021 (Rv. 660316 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1121, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1135 …...
Annullamento di delibera assembleare- Cass. n. 2127/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Annullamento di delibera assembleare- Efficacia preclusiva e precettiva del giudicato - Limiti - Deliberazione a contenuto negativo - Annullamento - Efficacia. L'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, in quanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestione dell'assemblea, impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido; la sentenza di annullamento resa ai sensi dell'art. 1137 c.c. ha, inoltre, effetto nei confronti di tutti i condomini, anche qualora non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro, ma con riguardo alla specifica deliberazione impugnata. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2127 del 29/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2909 …...
Impugnazione deliberazioni condominiali – Cass. n. 28508/2020
Comunione dei           diritti  reali    -          condominio    negli    edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Impugnazione deliberazioni condominiali - Previsione della possibilità di compromettere in arbitri tali controversie – Legittimità - comunione dei diritti reali -condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - In genere. In tema di impugnazioni delle delibere assembleari, il comma 2 dell'art. 1137 c.c., nel riconoscere ad ogni condomino assente, dissenziente o astenuto la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell'assemblea, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri delle relative controversie, le quali, d'altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli articoli 806 e 808 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28508 del 15/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_808_1 corte cassazione 28508 2020 …...
Avviso di convocazione - Natura di atto recettizio – Cass. n. 24041/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Avviso di convocazione - Natura di atto recettizio - Conseguenze - Verifica della tempestività dell'avviso - Condizioni - Riferimento alla data fissata per l'adunanza in prima convocazione - Necessità - Fondamento. Ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, previsto dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. nel testo vigente "ratione temporis", quale atto unilaterale recettizio, sia, non solo, inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24041 del 30/10/2020 (Rv. 659608 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137 corte cassazione 24041 2020 …...
Assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - legittimazione - Cass. n. 17294/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - legittimazione - Condomini assenti o dissenzienti - Presupposti legittimanti l'impugnazione - Deduzione di uno specifico interesse, diverso da quello alla rimozione dell'atto - Necessità - Esclusione - Fondamento. CONDOMINIO ASSEMBLEA DELIBERAZIONI IMPUGNAZIONI In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17294 del 19/08/2020 (Rv. 658893 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_100, corte cassazione 17294 2020 …...
Azione annullamento delibera condominiale priva di incidenza diretta sul patrimonio dell'attore - Cass. n. 15434/2020
Competenza civile - competenza per valore - Condominio - Azione annullamento delibera condominiale priva di incidenza diretta sul patrimonio dell'attore - Interesse ad agire - Sussistenza - Conseguenze in tema di competenza per valore - comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni . In tema di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, posta la sussistenza dell'interesse ad agire anche quando la relativa azione sia volta esclusivamente alla loro rimozione, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia "ex se" alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta. Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15434 del 20/07/2020 (Rv. 658730 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_009, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Civ_art_1137 …...
Contributi e spese condominiali - Cass. n. 14300/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Nomina di una commissione di condomini per l'assunzione di determinazioni di competenza assembleare - Ammissibilità - Vincolatività di tali determinazioni - Condizioni - Fattispecie. L'assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di competenza assembleare. Tuttavia, le determinazioni di tale commissione, per essere vincolanti anche per i dissenzienti, ex art. 1137, comma 1, c.c., devono essere approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea medesima, non essendo le funzioni di quest'ultima suscettibili di delega. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui l'assemblea, demandata ad una commissione ristretta di condomini la scelta e la nomina del tecnico cui affidare l'incarico di accertare quali fossero le opere di manutenzione straordinaria necessarie per la buona conservazione dei fabbricati e di redigere il computo metrico dei lavori nonché il capitolato d'appalto, aveva poi approvato le indicazioni così emerse con una propria successiva delibera di recepimento). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14300 del 08/07/2020 (Rv. 658439 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1130_2 _____________________________________ Spese condominiali corte cassazione 14300 2020 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni – Cass. n. 10847/2020
Cessazione della materia del contendere conseguente all'adozione di delibera sostitutiva di una precedente - Rinnovazione sanante con effetti retroattivi - Condizioni. In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10847 del 08/06/2020 (Rv. 657891 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2377 corte cassazione 10847 2020 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5061 del 25/02/2020 (Rv. 657265 - 01)
Deliberazioni dell'assemblea - Impugnazione - Controllo dell'autorità giudiziaria - Limiti. In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art_ 1109, comma 1, c.c.. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5061 del 25/02/2020 (Rv. 657265 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1137 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI CONDOMINIO NEGLI EDIFICI ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21909 del 30/08/2019 (Rv. 655211 - 01)
Deliberazione avente ad oggetto l'installazione di un ascensore inidoneo al raggiungimento dell'ultimo piano - Incidenza sul diritto del condomino all'uso del bene comune - Sussistenza - Conseguenze - Nullità della delibera. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - In genere. La deliberazione condominiale avente ad oggetto l'installazione di un ascensore inidoneo al raggiungimento dell'ultimo piano è affetta da nullità incidendo, da un lato, sul diritto del singolo (proprietario dell'ultimo piano) rispetto all'utilizzo di un bene comune (ascensore), impedendogli in tal modo un uso pieno del bene e, dall'altro, sul valore della proprietà esclusiva, per cui la relativa impugnazione non è soggetta al rispetto del termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21909 del 30/08/2019 (Rv. 655211 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1421 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19832 del 23/07/2019 (Rv. 654973 - 01)
Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Rilevabilità d'ufficio della nullità delle sottostanti delibere assembleari - Ammissibilità. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, non opera il limite alla rilevabilità anche officiosa dell'invalidità della sottostante delibera, trattandosi di elemento costitutivo della domanda di pagamento. Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19832 del 23/07/2019 (Rv. 654973 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_645 CONDOMINIO AZIONI GIUDIZIARIE …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5611 del 26/02/2019
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - deliberazioni annullabili - Legittimazione ad agire del condomino dissenziente, assente od astenuto - Prova del dissenso, dell'assenza o dell'astensione - Onere a carico dello stesso condomino - Assenza di legittimazione - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità. In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all'assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l'onere di provare tali circostanze. Il difetto di detta legittimazione può, invece, essere rilevato d'ufficio dal giudice ed il relativo accertamento non è soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5611 del 26/02/2019 Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_081 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Delibera di comparto finalizzata all'assegnazione di immobili
Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - in genere - delibera di comparto finalizzata all'assegnazione di immobili ricostruiti in seguito a sisma - errata indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto della delibera - azione di accertamento dell'errore materiale - urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica - piani regolatori comunali - attuazione dei piani regolatori - comparti edificatori in genere. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28112 del 05/11/2018 >>> Qualora l'indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto della delibera condominiale di comparto finalizzata all'assegnazione delle unità abitative (nel caso in esame, ricostruite in seguito a sisma) sia erronea, ai fini della loro rettifica non è necessaria l'azione di annullamento della delibera, ma è sufficiente un'azione di accertamento per la correzione dell'errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, indipendentemente dalla forma dell'atto che lo contenga, non essendo in contestazione eventuali vizi del consenso fondati su una falsa rappresentazione della realtà o su un errore sulla dichiarazione o sulla sua trasmissione, bensì l'esatta individuazione del contenuto dell'atto limitatamente alla parte ricognitiva delle singole porzioni appartenenti a ciascuno degli aventi titolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riqualificato l'azione, identificata dal giudice di primo grado come rivendica immobiliare, in domanda di accertamento di errore materiale, non essendovi incertezza sulla reale appartenenza dei due immobili oggetto dello scambio). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28112 del 05/11/2018 …...
Impugnazione di delibera assembleare
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - impugnazione di delibera assembleare - legittimazione attiva - soggetti diversi dal proprietario della singola unità immobiliare - utilizzatore di un'unità immobiliare in leasing - diritto personale derivante da un contratto ad effetti obbligatori - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27162 del 25/10/2018 >>> In tema di condominio, il generale potere ex art. 1137 c.c. di impugnare le deliberazioni condominiali in relazione alle spese necessarie per le parti comuni dell'edificio compete al proprietario della singola unità immobiliare, mentre non spetta all'utilizzatore di un'unità immobiliare in leasing, essendo lo stesso titolare non di un diritto reale, ma di un diritto personale derivante da un contratto ad effetti obbligatori che rimette il perfezionamento dell'effetto traslativo ad una futura manifestazione unilaterale di volontà del conduttore. Né, ai fini della legittimazione dell'utilizzatore in leasing alla partecipazione all'assemblea ed alla correlata impugnativa, può rilevare il principio dell'apparenza del diritto, dando valore dirimente al fatto che quegli si comportasse abitualmente come fosse un condomino, non trovando motivo di applicazione i principi di affidamento e di tutela dell'apparentia iuris nei rapporti fra condominio e singoli partecipanti ad esso. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27162 del 25/10/2018 …...
Diritti individuali su una parte comune dell'edificio
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni -impugnazioni - in genere - nullità della deliberazione che privi un singolo partecipante dei diritti individuali su una parte comune dell'edificio- risarcimento del danno - sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23076 del 26/09/2018 >>> La delibera dell'assemblea di condominio che privi il singolo partecipante dei propri diritti individuali su una parte comune dell'edificio, rendendola inservibile all'uso e al godimento dello stesso, integra un fatto potenzialmente idoneo ad arrecare danno al condòmino medesimo, il quale, lamentando la nullità della delibera, ha facoltà di chiedere la condanna al risarcimento del danno del condominio, quale centro di imputazione degli atti e delle attività compiute dalla collettività condominiale e delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli. (Nella specie, il condominio, a seguito di delibera, aveva realizzato, nella comune corte interna dell'edificio, un ascensore che aveva ridotto la luce e l'aria dell'appartamento, posto al pianoterra, della ricorrente e impedito a quest'ultima l'uso di una porzione rilevante della stessa corte). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23076 del 26/09/2018 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16675 del 25/06/2018
Impugnazione di delibera condominiale - Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Annullamento per altra ragione o annullamento di altre delibere adottate nella stessa adunanza – Inammissibilità – Fondamento. La domanda di declaratoria dell'invalidità di una delibera dell'assemblea dei condomini per un determinato motivo non consente al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l'annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione né, tantomeno, l'annullamento, sia pure per la stessa ragione esplicitata con riferimento alla deliberazione specificamente impugnata, delle altre delibere adottate nella stessa adunanza ma non ritualmente opposte in quanto, ancorché sia redatto un unico processo verbale per l'intera adunanza, l'assemblea pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in discussione, con la conseguente astratta configurabilità di separate ragioni di invalidità attinenti all'una o all'altra. (Fattispecie in tema di vizi di vizi di annullabilità della delibera). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16675 del 25/06/2018 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22678 del 27/09/2017
Impugnazione di delibera condominiale – Motivo di nullità proposto per la prima volta in appello - Inammissibilità - Conversione in eccezione di nullità - Necessità - Esaminabilità - Rilievo officioso della questione - Ammissibilità. In tema di impugnazione delle delibere condominiali trova applicazione il principio dettato in materia di contratti secondo cui la richiesta di accertamento, per la prima volta in appello, di un motivo di nullità diverso da quelli proposti in primo grado è inammissibile, a ciò ostando il divieto di "nova" ex art. 345, comma 1, c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare d'ufficio ogni possibile causa di nullità - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22678 del 27/09/2017 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 20612 del 31/08/2017
Impugnazione di delibera condominiale - Controversia sulla titolarità esclusiva dei beni su cui quella abbia inciso - Natura dell'accertamento - Carattere meramente incidentale - Ammissibilità - Fondamento. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere. Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio in genere. In tema di condominio negli edifici, esula dai limiti della legittimazione passiva dell'amministratore una domanda volta ad ottenere l'accertamento, in capo ad un singolo, della proprietà esclusiva su di un bene altrimenti comune, ex art. 1117 c.c., giacché tale domanda impone il litisconsorzio necessario di tutti i condomini; ne consegue che, nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., in cui la legittimazione passiva spetta all'amministratore, l'allegazione, ad opera del ricorrente, della proprietà esclusiva del bene su cui detta delibera abbia inciso (nella specie, l'area cortilizia antistante il fabbricato, oggetto di assegnazione assembleare quale spazio a parcheggio per le autovetture dei condomini), può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell’atto collegiale ma privo di efficacia di giudicato in ordine all’estensione dei diritti reali dei singoli. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 20612 del 31/08/2017 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16608 del 05/07/2017
Condominio negli edifici - Malfunzionamento degli impianti condominiali - Condanna del condominio alla riparazione o ripristino - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Il singolo condomino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura sinallagmatica relativo al buon funzionamento degli impianti condominiali (nella specie, l'impianto elettrico comune), che possa essere esercitato mediante un'azione di condanna della stessa gestione condominiale all'adempimento corretto della relativa prestazione contrattuale, trovando causa l'uso dell'impianto che ciascun partecipante vanta nel rapporto di comproprietà delineato negli artt. 1117 e ss. c.c. Ne consegue che il condomino non ha azione per richiedere la messa a norma dell'impianto medesimo, potendo al più avanzare, verso il condominio, una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione nella sua riparazione o adeguamento, ovvero sperimentare altri strumenti di reazione e di tutela, quali, ad esempio, le impugnazioni delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c., i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministratore ex art. 1133 c.c., la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ex art. 1129, comma 11, c.c., o il ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'art. 1105, comma 4, c.c. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16608 del 05/07/2017 CONDOMINIO PARTI COMUNI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8839 del 05/04/2017
Impugnazione di delibera condominiale proposta, anteriormente alla l. n. 220 del 2012, con ricorso - Atto introduttivo del giudizio di gravame - Forma - Citazione - Necessità - Fondamento - Conseguenze. In tema di condominio, l'appello avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione, avanzata nelle forme del ricorso (secondo la formulazione dell'art. 1137 c.c. antecedente alla l. n. 220 del 2012), di una delibera assembleare, va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione, in conformità alla regola generale di cui all'art. 342 c.p.c., sicché la tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica dell'atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice "ad quem". Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8839 del 05/04/2017  CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Consorzi – volontari - Consorzi volontari tra proprietari di immobili – Cass. n. 543/2017
Delibere – Impugnazioni – Sindacato dell’Autorità giudiziaria – Limiti - Fattispecie. In tema di consorzi volontari tra proprietari di immobili, il sindacato dell’Autorità giudiziaria sulle delibere assunte dall’assemblea dei consorziati non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà di questi ultimi, ma deve limitarsi al riscontro di legittimità che, oltre alle norme di legge o statutarie, comprende anche l’eccesso di potere, ravvisabile ove la decisione sia deviata dal suo modo di essere, in quanto arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento, da parte della maggioranza, di interessi divergenti da quelli del consorzio o volutamente lesivi di quelli della minoranza, perché, in tal caso, il giudice non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma solo se essa sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che la delibera con cui l'assemblea aveva disposto il ristoro dei danni subiti dall'autovettura in proprietà del presidente del cda del consorzio, in occasione di un suo intervento notturno per questioni inerenti interessi del consorzio stesso, fosse viziata da eccesso di potere). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 543 del 11/01/2017 corte cassazione 543 2017   …...
Consorzi - volontari - Cass. n. 543/2017
Consorzi volontari tra proprietari di immobili – Delibere – Impugnazioni – Sindacato dell’Autorità giudiziaria – Limiti - Fattispecie. In tema di consorzi volontari tra proprietari di immobili, il sindacato dell’Autorità giudiziaria sulle delibere assunte dall’assemblea dei consorziati non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà di questi ultimi, ma deve limitarsi al riscontro di legittimità che, oltre alle norme di legge o statutarie, comprende anche l’eccesso di potere, ravvisabile ove la decisione sia deviata dal suo modo di essere, in quanto arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento, da parte della maggioranza, di interessi divergenti da quelli del consorzio o volutamente lesivi di quelli della minoranza, perché, in tal caso, il giudice non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma solo se essa sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che la delibera con cui l'assemblea aveva disposto il ristoro dei danni subiti dall'autovettura in proprietà del presidente del cda del consorzio, in occasione di un suo intervento notturno per questioni inerenti interessi del consorzio stesso, fosse viziata da eccesso di potere). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 543 del 11/01/2017 corte cassazione 543 2017   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22573 del 07/11/2016
Omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea - Deliberazione annullabile - Azione specifica - Necessità - Eccezione nel giudizio di opposizione ad ingiunzione - Ammissibilità - Esclusione. L'annullamento della delibera assunta dall'assemblea dei condomini, derivante dall'omessa convocazione di uno di essi, può ottenersi solo con il tempestivo esperimento di un'azione "ad hoc", non potendo tale doglianza formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per il pagamento delle spese deliberate dall'assemblea medesima. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22573 del 07/11/2016 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16081 del 02/08/2016
Ricorso per ingiunzione nei confronti di un condomino - Conoscibilità delle delibere assembleari prodotte a fondamento dell'istanza monitoria rispetto a condominio assente al momento della loro assunzione - Esclusione. La produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è idonea a soddisfare l'onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c., né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, né, comunque, obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16081 del 02/08/2016  CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - deliberazioni nulle o inesistenti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11034 del 27/05/2016
Delibera di assegnazione di posti auto a singoli condomini nello spazio comune - Legittimità - Esclusione - Condizioni - Fondamento. In tema di condominio, costituisce innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120, comma 2, c.c., l'assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti auto all'interno di un'area condominale, in quanto determina una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune, con conseguente nullità della relativa delibera. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11034 del 27/05/2016 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
condominio negli edifici - contributi e spese condominiali – Cass. n. 5814/2016
spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari - Deroga ai criteri stabiliti dall'art. 1126 c.c. da parte dell'assemblea - Esclusione - Conseguenze - Nullità della delibera - Legittimazione ad impugnare del condomino presente non dissenziente - Ammissibilità. In tema di condominio, poiché le attribuzioni dell'assemblea sono limitate alla verifica ed all'applicazione dei criteri stabiliti dalla legge, è nulla, anche se assunta all'unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare stabilito dall'art. 1126 c.c., ove i condomini non abbiano manifestato l'espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso: tale nullità può essere fatta valere, ex art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia un concreto interesse, compreso il condomino che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione di detta delibera. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5814 del 23/03/2016 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 5814 2016 …...
condominio negli edifici - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3354 del 19/02/2016
Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Oggetto del giudizio - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3354 del 19/02/2016 L'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, ex art. 63 disp. att. c.c., è limitato alla verifica dell'esistenza ed efficacia della sottostante delibera assembleare di approvazione e riparto della spesa e non si estende alle questioni concernenti la validità della stessa. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3354 del 19/02/2016 CONDOMINIO AZIONI GIUDIZIARIE   …...
Condominio negli edifici - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016
Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Rilevabilità d'ufficio della nullità delle sottostanti delibere assembleari - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016 Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità d'ufficio dell'invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016 CONDOMINIO AZIONI GIUDIZIARIE   …...
condominio negli edifici - azioni giudiziarie - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016
Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Rilevabilità d'ufficio della nullità delle sottostanti delibere assembleari - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016 Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità d'ufficio dell'invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12582 del 17/06/2015
Nullità della deliberazione - Rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 cod. civ. - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12582 del 17/06/2015 Alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 cod. civ., secondo cui è attribuito al giudice il potere di rilevarne d'ufficio la nullità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12582 del 17/06/2015 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23692 del 06/11/2014
Procedimento di impugnazione di deliberazione dell'assemblea - Forma dell'atto di appello - Citazione - Necessità - Conseguenze ai fini della tempestività del gravame. L'appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea di condominio, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione in conformità alla regola generale di cui all'art. 342 cod. proc. civ., sicché la tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica dell'atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice "ad quem". Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23692 del 06/11/2014 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - spese giudiziali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13885 del 18/06/2014
Spese relative a giudizio vertente tra il condominio ed un singolo condomino - Imposizione delle stesse, "pro quota", a carico di detto condomino - Invalidità della relativa deliberazione assembleare - Sussistenza - Fondamento. In tema di condominio negli edifici, è invalida la deliberazione dell'assemblea che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 cod. civ. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13885 del 18/06/2014 CONDOMINIO AZIONI GIUDIZIARIE   …...
contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - Cass. n. 10081/2013
Deliberazione assembleare di ripartizione delle spese - Mancanza di tabelle millesimali - Rilevanza ai fini dell'esonero del singolo condomino dal pagamento - Esclusione - Contestazione dei criteri di riparto seguiti - Necessità. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10081 del 26/04/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10081 del 26/04/2013 In tema di condominio, in presenza di una deliberazione di ripartizione dei contributi approvata dall'assemblea, il singolo condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese a lui spettanti deducendo la mera mancanza formale delle tabelle millesimali, dovendo comunque opporsi al medesimo riparto mediante contestazione dei criteri seguiti. CONDOMINIO CONTRIBUTI SPESE CONDOMINIALI integrale|orange SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. - Con atto di citazione in data 2 ottobre 1986, Marianna Lo.... e Pasquale Ca.... convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Condominio di Via Monte del Gallo n. 91, in Roma, chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza di legittima costituzione del condominio stesso, nonché l'inesistenza di un legittimo regolamento condominiale e di legittime tabelle millesimali, e di dichiarare la nullità ed illiceità della Delib. 16 giugno 1986, mai comunicata, e delle conseguenti ripartizioni di spesa in essa determinate. 2. - Con sentenza n. 9552 del 2001, il Tribunale adito rigettò la domanda per decadenza degli attori dalla impugnazione per decorso del termine di cui all'art. 1137 cod. civ..3. - Avverso tale sentenza la Lo.... ed il Ca.... proposero appello, che fu parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Roma con sentenza depositata il 25 maggio 2005. Il giudice di secondo grado, rilevato che, stante la sospensione del periodo feriale, la notifica della citazione era avvenuta in tempo utile, sicché la impugnazione doveva considerarsi tempestiva, osservò che in merito alla costituzione del condominio esisteva una pregiudiziale, rappresentata da una sentenza, emanata in data 13 febbraio 1970 dal Tribunale di Roma, che annullava il regolamento di condominio adottato dall'assemblea dei condomini di Via Monte del Gallo n. 51 solo in relazione ad alcuni capi dello stesso, concernenti questioni non rilevanti nella presente sede. Dunque …...
contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - riscaldamento - delibera assembleare di addebito delle spese di riscaldamento - Cass. n. 22634/2013
Delibera assembleare di addebito delle spese di riscaldamento a condomini non comproprietari dell'impianto comune - Nullità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22634 del 03/10/2013 In tema di condominio negli edifici, è nulla - e non soggetta, quindi, al termine di impugnazione di cui all'art. 1137 cod. civ. - la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali (nella specie, sottotetti), cui non sia comune, né siano serviti dall'impianto di riscaldamento, trattandosi di delibera che inerisce ai diritti individuali di tali condomini e non alla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22634 del 03/10/2013 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 22634 2013   …...
assemblea dei condomini - deliberazioni Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4216 del 21/02/2014
Eccesso di potere - Nozione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4216 del 21/02/2014 La figura dell'eccesso di potere nel diritto privato ha la funzione di superare i limiti di un controllo di mera legittimità sulle espressioni di volontà riferibili ad enti collettivi (società o condominii), che potrebbero lasciare prive di tutela situazioni di non consentito predominio della maggioranza nei confronti del singolo; essa presuppone, tuttavia, la sussistenza di un interesse dell'ente collettivo, che sarebbe leso insieme all'interesse del singolo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva escluso il vizio della delibera assembleare, avendo questa privilegiato, nella scelta del conduttore di locali condominiali, le qualità della persona rispetto all'entità del canone). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4216 del 21/02/2014  CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
condominio negli edifici - contributi e spese condominiali – provvedimenti per le spese – Cass. n. 1439/2014
deliberazione dell'assemblea - Adozione di tabelle provvisorie - Annullabilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1439 del 23/01/2014 In tema di condominio negli edifici, la deliberazione con cui l'assemblea, in mancanza di tabelle millesimali, adotti un criterio provvisorio di ripartizione delle spese tra i condomini, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1135, nn. 2) e 3), cod. civ., non è nulla, ma solo annullabile, non incidendo comunque sui criteri generali dettati dall'art. 1123 cod. civ., con la conseguenza che la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 cod. civ. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1439 del 23/01/2014 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 1439 2014 …...
azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 23/01/2014 (1/2)
Legittimazione dell'amministratore a resistere all'impugnazione della delibera assembleare e a gravare la sentenza - Sussistenza - Autonomia - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 23/01/2014 In tema di condominio negli edifici, l'amministratore può resistere all'impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 23/01/2014 CONDOMINIO AZIONI GIUDIZIARIE   …...
Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16898 del 05/07/2013
Impugnazione di rendiconto condominiale - Valore della lite - Criterio determinativo - Entità della spesa contestata - Rilevanza. Ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, deducendo l'illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16898 del 05/07/2013   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - diritti dei condomini – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15024 del 14/06/2013
Costituzione di diritti reali su parti comuni - Unanimità dei condomini - Necessità - Fondamento - Delibera assembleare presa a maggioranza e non impugnata - Idoneità - Esclusione. In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., applicabile al condominio in virtù dell'art. 1139 cod. civ., per la costituzione di diritti reali sulle parti comuni è necessario il consenso di tutti i condòmini, che non può essere sostituito da una deliberazione assembleare a maggioranza e dal decorso del tempo necessario a consolidarla. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15024 del 14/06/2013   …...
assemblea dei condomini - estinzione dell'obbligazione - compensazione Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8525 del 08/04/2013
Credito del condominio verso il condomino risultante da delibera assembleare oggetto di impugnazione - Opponibilità in compensazione - Esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8525 del 08/04/2013 In materia di condominio, vige il principio dell'esecutività della deliberazione dell'assemblea, pur in pendenza di impugnazione, rimanendo riservato al giudice il potere di sospendere l'esecuzione del provvedimento, a norma dell'art. 1137 cod. civ.; tuttavia, il credito del condominio nei confronti del singolo condomino, risultante da delibera assembleare impugnata, non è opponibile in compensazione ad estinzione delle reciproche obbligazioni, in quanto portato da un titolo la cui esecutività consente la sola temporanea esigibilità, laddove la compensazione postula il definitivo accertamento dei debiti da estinguere e non opera per le situazioni provvisorie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8525 del 08/04/2013 CONDOMINI ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15208 del 11/07/2011
Intervento principale e intervento litisconsortile - Requisiti - Individuazione - Fattispecie. Ai fini dell'intervento principale o dell'intervento litisconsortile nel processo, anche se l'art. 105 cod. proc. civ. esige che il diritto vantato dall'interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità' dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'intervento principale di taluni condomini al fine di impugnare la delibera di approvazione della transazione della lite tra il condominio ed il proprietario dello stabile, la quale aveva ad oggetto, originariamente, l'impugnativa di una delibera condominiale concernente il servizio di portineria, l'installazione di un citofono esterno allo stabile e la fornitura e posa in opera di cassette per le lettere). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15208 del 11/07/2011   …...
Assemblea - Deliberazioni - Impugnazioni Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5254 del 04/03/2011
Condominio - Assemblea - Deliberazioni - Impugnazioni - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5254 del 04/03/2011 Condominio - Assemblea - Deliberazioni - Impugnazioni - Per il disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. civ., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ., non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerare, perciò, annullabile. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5254 del 04/03/2011Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5254 del 04/03/2011SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione ritualmente notificato Po.. Guido conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il condominio di via Campomorone 57/A di Roma chiedendo dichiararsi la nullità delle delibere di cui alle assemblee condominiali deL 12 dicembre 1995, del 5 febbraio 1996, del 1 ottobre 1996 e del 10 dicembre 1996 (in quanto celebratesi senza la convocazione di alcuni condomini e con l'ammissione di persone estranee al condominio) nonché l'annullabilità delle delibere dell'assemblea del 10 dicembre 1996 relative all'approvazione del rendiconto 1996 e alla nomina dell'amministratore.Nella costituzione del convenuto condominio, il tribunale adito, con sentenza depositata il 20 maggio 2000, rigettava tutte le domande proposte nell'interesse del Po.. Guido.A seguito di appello ritualmente interposto dallo stesso Po.. Guido avverso la suddetta sentenza di primo grado, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5257 del 2004 (depositata il 10 dicembre 2004) rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado.Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Po.. Guido, articolato in sette motivi, avverso il quale, costituendosi in questa fase, ha proposto controricorso l'intimato condominio. Rilevandosi la sussistenza delle condizioni previste dal previgente art. 375 c.p.c., il …...
Assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - forma - citazione - Corte di Cassazione Sentenza n. 8491 del 14 Aprile 2011
Condominio - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - forma - citazione - Corte di Cassazione Sentenza n. 8491 del 14 Aprile 2011 Condominio - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - forma - citazione - fondamento - Le Sezioni Unite della Cassazione, componendo un contrasto interno alla Seconda Sezione, hanno affermato che le impugnazioni delle delibere dell'assemblea condominiale, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 cod. proc. civ., vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni. Corte di Cassazione Sentenza n. 8491 del 14 Aprile 2011Corte di Cassazione Sentenza n. 8491 del 14 Aprile 2011 dal sito web della Corte di Cassazione {edocs}/sen/cas/11/08491.pdf,800,1000{/edocs}   Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it  CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.8491 del 14/04/2011
Forma - Citazione - Fondamento - Impugnazioni proposte impropriamente con ricorso - Validità - Condizioni. In tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 cod. proc. civ., vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 citato. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.8491 del 14/04/2011 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Condominio competenza civile - competenza per materia - cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7074 del 28/03/2011
Impugnazione di delibera assembleare - Riparto di competenza - Principio contenutistico - Applicazione - Controversia relativa alle modalità di custodia delle chiavi del lastrico solare - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento - Mancata inclusione dell'oggetto nell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale - Rilevanza - Esclusione. In tema di condominio, qualora venga impugnata una delibera assembleare, il riparto di competenza deve avvenire in base al principio contenutistico, ossia con riguardo al tema specifico del deliberato assembleare di cui l'attore si duole; ne consegue che è devoluta alla competenza per materia del giudice di pace - in quanto attinente alle modalità di uso dei servizi condominiali, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, n. 2), cod. proc. civ. - la controversia relativa alle modalità di custodia della chiave di accesso al lastrico solare, a nulla rilevando che l'attore abbia dedotto come fondamentale motivo di censura la mancata inclusione di tale oggetto nell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7074 del 28/03/2011   …...
Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 16/03/2010
Controversia tra un condomino e il condominio avente ad oggetto il pagamento della sua quota condominiale conseguente a delibera dell'assemblea impugnata contestualmente per nullità - Determinazione del valore - Criterio - Riferimento all'intera somma portata dalla delibera impugnata - Esclusione - Valutazione dell'importo della singola spesa addebitata in sede di ripartizione condominiale al condomino impugnante - Necessità - Fondamento. Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum", per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 16/03/2010   …...
Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Cass. n. 6363/2010
Controversia tra un condomino e il condominio avente ad oggetto il pagamento della sua quota condominiale conseguente a delibera dell'assemblea impugnata contestualmente per nullità - Determinazione del valore - Criterio - Riferimento all'intera somma portata dalla delibera impugnata - Esclusione - Valutazione dell'importo della singola spesa addebitata in sede di ripartizione condominiale al condomino impugnante - Necessità - Fondamento.  Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum", per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 16/03/2010   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 6363  2010 …...
Competenza civile - competenza per valore - determinazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1201 del 22/01/2010
Delibera dell'assemblea condominiale di riparto di spese - Impugnazione da parte di un condomino - Competenza per valore - Determinazione - Criteri - Fondamento. Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, quest'ultima viene contestata nella sua globalità, sicché la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell'intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l'insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1201 del 22/01/2010   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10816 del 11/05/2009
Deliberazioni nulle o annullabili - Delibera avente ad oggetto la variazione delle sole modalità di pagamento - Annullabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. In tema di condominio negli edifici, è annullabile, ma non affetta da nullità, la delibera con la quale un numero insufficiente di condomini adotti una modifica delle modalità di pagamento delle spese condominiali, qualora detto provvedimento non modifichi nella sostanza il piano di riparto delle spese stesse ma si limiti a determinarne le modalità di pagamento. (Nella specie, era stato previsto che i pagamenti fossero convogliati su conto corrente bancario). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10816 del 11/05/2009 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25128 del 14/10/2008
Delibera dell'assemblea condominiale recante grave pregiudizio alle cose e servizi comuni - Impugnazione - Ammissibilità - Fattispecie. Il potere d'impugnazione delle delibere condominiali, per effetto del rinvio ex art. 1139 cod. civ. alle norme sulla comunione ed in particolare all'art. 1109 cod. civ., si estende anche alla decisione approvata dalla maggioranza che rechi grave pregiudizio alla cosa comune ed ai servizi che ne costituiscono parte integrante, potendo solo entro questo limite essere valutato il merito, sotto il profilo dell'eccesso di potere, della decisione dell'assemblea condominiale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale per avere questa rigettato, sull'assunto della non sindacabilità per eccesso di potere delle delibere condominiali, l'impugnazione della delibera con cui un condominio aveva respinto la proposta di licenziamento del custode perché assente nell'orario di lavoro in quanto impegnato in servizi a pagamento a condomini richiedenti). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25128 del 14/10/2008 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008
Impugnazione di delibera assembleare - Erroneo riparto delle spese - Modifica della tabella millesimale - Necessità - Esclusione - Legittimazione passiva del solo amministratore - Sussistenza. Ove un condomino impugni una delibera assembleare con la quale gli siano state addebitate spese in misura asseritamente eccedente rispetto alla propria quota millesimale, tale giudizio non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella - che deve avvenire con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell'autorità giudiziaria - né, di conseguenza, la necessaria estensione del contraddittorio a tutti i condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008   …...
Condominio competenza civile - competenza per materia - cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 3937 del 18/02/2008
Competenza del giudice di pace - Delimitazione - Fattispecie in tema di criteri di assegnazione posti auto. Le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi del condominio, di competenza del giudice di pace, sono sia quelle che riguardano le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle cose comuni sia quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, in proporzione delle rispettive quote, mentre sono assoggettate alle ordinarie regole della competenza per valore quelle aventi ad oggetto la contestazione della titolarità del diritto di comproprietà sulle cose comuni. (In applicazione del principio, in sede di regolamento, la Corte ha riconosciuto la competenza del giudice di pace nell'azione proposta da un condomino al fine di contestare la legittimità dell'individuazione assembleare del posto auto ad esso assegnato senza tenere conto dell'eccessiva difficoltà di accesso ed uscita dallo stesso). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 3937 del 18/02/2008   …...
Condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008
Impugnazione di delibera assembleare - Erroneo riparto delle spese - Modifica della tabella millesimale - Necessità - Esclusione - Legittimazione passiva del solo amministratore - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008 Ove un condomino impugni una delibera assembleare con la quale gli siano state addebitate spese in misura asseritamente eccedente rispetto alla propria quota millesimale, tale giudizio non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella - che deve avvenire con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell'autorità giudiziaria - né, di conseguenza, la necessaria estensione del contraddittorio a tutti i condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008   …...
Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23559 del 13/11/2007
Azione avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali secondo approvazione dell'assemblea del condominio - Valore della causa - Determinazione. In tema di competenza per valore, con riferimento all'azione avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali secondo approvazione dell'assemblea del condominio, il valore della causa va determinato con riferimento alla parte della relativa delibera impugnata, e non alla quota di spettanza del condomino che l'ha impugnata, atteso che l'oggetto del contendere coinvolge i rapporti di tutti i condomini interessati alla ripartizione, e, quindi, l'interezza di tale importo. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23559 del 13/11/2007   …...
Condominio competenza civile - competenza per materia – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 4256 del 24/02/2006
Cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio - Competenza del giudice di pace - Ambito - Delimitazione - Fattispecie. In tema di controversie tra condomini, ai sensi dell'art. 7 cod. proc. civ. appartengono alla competenza per materia del giudice di pace le cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi di condominio, tra le quali rientra la lite che riguardi l'installazione di apertura automatica del portone di ingresso dello stabile mediante citofoni installati nelle singole unità immobiliari, nonché l'adozione dell'uso della chiave per l'utilizzo dell'ascensore, giacchè non viene messo in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso delle cose comuni, essendo controversa soltanto la regolamentazione della misura e modalità d'uso dei suddetti servizi. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 4256 del 24/02/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006   …...

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