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1136. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

Art.1136. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

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Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - convocazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10361 del 19/04/2025 (Rv. 674776-02)
Assemblea condominiale - Avviso di convocazione - Prescrizioni di forma - Esclusione - Conseguenze - Prova della comunicazione - Contenuto - Fattispecie. L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale non è soggetto a particolari prescrizioni, sicché può assumere qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, e la relativa comunicazione può essere provata da univoci elementi dai quali risulti, anche in via presuntiva, che il condomino ne ha ricevuto effettiva notizia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto efficace la comunicazione presso la precedente residenza anagrafica, ove il ricorrente ancora si recava - come dimostrato anche dalla circostanza che egli aveva ritirato la corrispondenza proveniente dal condominio, ivi indirizzata, sia prima che dopo la convocazione oggetto di causa - per provvedere al ritiro degli abiti dell'anziana madre ormai ricoverata in una struttura assistenziale). Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136 …...
Innovazioni (distinzione dall'uso) - su parti comuni dell'edificio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16148 del 16/06/2025 (Rv. 675295 - 01)
eliberazione assembleare volta alla chiusura con cancelli dell'area di accesso al fabbricato - Innovazione implicante l'approvazione con maggioranza qualificata - Esclusione - Fondamento. In tema di condominio negli edifici, non ha ad oggetto un'innovazione e non richiede, pertanto, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio, la deliberazione assembleare con cui è disposta l'apposizione di cancelli all'ingresso dell'area condominiale, per disciplinare il transito pedonale e veicolare impedendo l'ingresso indiscriminato di estranei, poiché essa attiene all'uso e alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione o la destinazione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16148 del 16/06/2025 (Rv. 675295 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1136 …...
Condominio negli edifici - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16148 del 16/06/2025 (Rv. 675295 - 01)
Innovazioni (distinzione dall'uso) - su parti comuni dell'edificio - deliberazione assembleare volta alla chiusura con cancelli dell'area di accesso al fabbricato - Innovazione implicante l'approvazione con maggioranza qualificata - Esclusione - Fondamento. In tema di condominio negli edifici, non ha ad oggetto un'innovazione e non richiede, pertanto, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio, la deliberazione assembleare con cui è disposta l'apposizione di cancelli all'ingresso dell'area condominiale, per disciplinare il transito pedonale e veicolare impedendo l'ingresso indiscriminato di estranei, poiché essa attiene all'uso e alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione o la destinazione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16148 del 16/06/2025 (Rv. 675295 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1136 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16148 del 16/06/2025 (Rv. 675295 - 01)
Innovazioni (distinzione dall'uso) - su parti comuni dell'edificio - Deliberazione assembleare volta alla chiusura con cancelli dell'area di accesso al fabbricato - Innovazione implicante l'approvazione con maggioranza qualificata - Esclusione - Fondamento. In tema di condominio negli edifici, non ha ad oggetto un'innovazione e non richiede, pertanto, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio, la deliberazione assembleare con cui è disposta l'apposizione di cancelli all'ingresso dell'area condominiale, per disciplinare il transito pedonale e veicolare impedendo l'ingresso indiscriminato di estranei, poiché essa attiene all'uso e alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione o la destinazione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16148 del 16/06/2025 (Rv. 675295 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1136 …...
Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15346 del 09/06/2025 (Rv. 675679 - 01)
Provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criterio discretivo - Conseguenze - Fattispecie. In tema di condominio negli edifici, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto valida la delibera avente ad oggetto la "manutenzione generale dei due corpi di fabbrica" condominiali adottata senza la maggioranza qualificata richiesta dall'art. 1136, comma 2, c.c., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15346 del 09/06/2025 (Rv. 675679 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1133, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10361 del 19/04/2025 (Rv. 674776 - 02)
Assemblea dei condomini - convocazione - Assemblea condominiale - Avviso di convocazione - Prescrizioni di forma - Esclusione - Conseguenze - Prova della comunicazione - Contenuto - Fattispecie. L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale non è soggetto a particolari prescrizioni, sicché può assumere qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, e la relativa comunicazione può essere provata da univoci elementi dai quali risulti, anche in via presuntiva, che il condomino ne ha ricevuto effettiva notizia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto efficace la comunicazione presso la precedente residenza anagrafica, ove il ricorrente ancora si recava - come dimostrato anche dalla circostanza che egli aveva ritirato la corrispondenza proveniente dal condominio, ivi indirizzata, sia prima che dopo la convocazione oggetto di causa - per provvedere al ritiro degli abiti dell'anziana madre ormai ricoverata in una struttura assistenziale). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10361 del 19/04/2025 (Rv. 674776 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136   …...
Condominio negli edifici - Supercondominio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8254 del 28/03/2025 (Rv. 674275 - 01)
Assemblea dei condomini - deliberazioni - Supercondominio - Assemblea dei rappresentanti dei condominii - Impugnazione delle decisioni - Legittimazione del singolo condomino - Condizioni - Fondamento. In tema di supercondominio, la decisione assunta dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, disp. att. c.c., può essere impugnata da ogni condomino, se il rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto, poiché la sua nomina è obbligatoria con riferimento all'esercizio dei diritti amministrativi in materia di gestione ordinaria delle parti comuni e alla nomina dell'amministratore, mediante manifestazione di voto della volontà unitaria formatasi nel rispettivo condominio, e non anche all'esercizio della tutela processuale; per contro, ove il rappresentante abbia contribuito, con il suo voto favorevole, all'approvazione della decisione assunta dall'assemblea, contravvenendo alla volontà della compagine rappresentata, la tutela dei rispettivi condomini, attenendo a un vizio della delega o a una carenza del potere di rappresentanza, trova attuazione secondo le regole generali sul mandato. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8254 del 28/03/2025 (Rv. 674275 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1117_02   …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4191 del 15/02/2024 (Rv. 670428-01)
Deliberazioni - Assemblea di condominio - Condomino presente al momento iniziale e assente all'atto della deliberazione - Computabilità nel quorum costitutivo - Computabilità nel quorum deliberativo - Esclusione - Fattispecie. In tema di condominio, il condòmino presente al momento iniziale della riunione ma assente all'atto della deliberazione è computabile nel quorum costitutivo, ma non nel quorum deliberativo. (Nel caso di specie, la S.C. ha affermato che il condomino allontanatosi volontariamente dal luogo di svolgimento della riunione assembleare, con relativa presa d'atto a verbale, senza partecipare quindi alla votazione, deve considerarsi assente alla deliberazione, e ha di conseguenza cassato con rinvio la sentenza di merito nella quale si era ritenuto invece che egli, avendo assistito al voto dalla soglia della porta di accesso al locale di svolgimento della riunione, risultasse solo formalmente assente e si fosse nei fatti astenuto). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4191 del 15/02/2024 (Rv. 670428-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136 …...
Condominio negli edifici (nozione, Distinzioni) - assemblea dei condomini - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2406 del 25/01/2024 (Rv. 669990-02)
Costituzione - deliberazioni - in genere Supercondominio - Assemblea - Individuazione dei partecipanti - Determinazione dei quorum costitutivo e deliberativo - Criteri. All'assemblea del supercondominio partecipano tutti i condòmini, o i loro rappresentanti ai sensi dell'art. 67, comma 3, disp. att. c.c., e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni, che sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto e al valore dell’intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'elemento personale al numero dei contitolari (che devono essere convocati personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, ex art. 67, comma 3, disp. att. c.c.). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2406 del 25/01/2024 (Rv. 669990-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1117_2 …...
ausiliari del giudice - custode Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29070 del 19/10/2023 (Rv. 669199 - 01)
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - costituzione - Assemblea condominiale - Legittimazione a partecipare - Immobile pignorato - Legittimazione del custode giudiziario - Condizioni. In assenza di un'espressa previsione normativa ad hoc, il custode giudiziario di un immobile sottoposto a pignoramento non può partecipare alle assemblee condominiali, salvo che il giudice dell'esecuzione abbia fornito sul punto specifiche istruzioni operative, contenute nel provvedimento di nomina del custode o in altro successivo. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29070 del 19/10/2023 (Rv. 669199 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Proc_Civ_art_560 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17713 del 21/06/2023 (Rv. 668064 - 01)
Contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rimborso delle spese anticipate - dall'amministratore - Amministratore di condominio - Diritto al compenso - Preventiva approvazione da parte dell'assemblea del rendiconto da cui risulta il credito - Necessità. In tema di condominio, l'assemblea è l'organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché, in mancanza di un rendiconto approvato, il credito per compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17713 del 21/06/2023 (Rv. 668064 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1720, Cod_Civ_art_1130_2 …...
Comunione dei diritti reali Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16557 del 12/06/2023 (Rv. 668315 - 01)
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) – retribuzione - Spazio condominiale insufficiente per un uso diretto - Concessione in locazione a determinati condòmini o a terzi con delibera a maggioranza - Legittimità. In caso di spazio condominiale insufficiente per un uso diretto, è legittima la concessione in locazione dello stesso a determinati condòmini o a terzi con delibera condominiale presa a maggioranza. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16557 del 12/06/2023 (Rv. 668315 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1136 …...
Pattuizioni comportanti limitazioni delle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva – Cass. n. 15222/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - contrattuale - Pattuizioni comportanti limitazioni delle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva - Formulazione espressa - Necessità - Conseguenze - Generico riferimento a pregiudizi che si ha intenzione di evitare - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.  Il contenuto e la portata dei divieti e dei limiti regolamentari di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva, coerentemente con la loro natura di servitù reciproche, devono essere chiaramente espressi nel regolamento, non potendosi ritenere esplicitati nel caso in cui ci si limiti ad un generico riferimento a pregiudizi che si ha intenzione di evitare.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto idoneo ad integrare una limitazione alla destinazione di un immobile locato come asilo nido il divieto di "destinare gli appartamenti e gli altri enti ad un uso diverso da quello risultante nel rogito" e di destinare gli "alloggi a uso sanitario, gabinetti di cura, ambulatorio per malattie infettive e contagiose, scuole di musica, di canto, di ballo e pensioni"). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15222 del 30/05/2023 (Rv. 667963 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1058   Corte Cassazione 15222 2023 …...
Attribuzione di posti auto supplementari di numero limitato rispetto al fabbisogno – Cass. n. 14019/2023
Comunione dei diritti reali - comproprietà' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - uso della cosa comune - estensione e limiti - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - parti comuni dell'edificio – uso - Attribuzione di posti auto supplementari di numero limitato rispetto al fabbisogno - Criteri di attribuzione ai condòmini - Annuale e previo sorteggio - Delibera condominiale approvata a maggioranza - Legittimità - Fondamento.  E' legittima la delibera assembleare assunta a maggioranza dei condòmini che, in considerazione dell'insufficienza dei posti auto in rapporto al numero delle vetture possedute da ciascun condòmino, preveda in un'area cortilizia comune la creazione di posti auto supplementari stabilendone l'assegnazione turnaria annuale, sulla base di un sorteggio, contro il pagamento di un corrispettivo mensile, poiché essa costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte dell'assemblea. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14019 del 22/05/2023 (Rv. 667957 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1120   Corte Cassazione 14019 2023 …...
Conflitto d'interessi tra amministratore e condominio – Cass. n. 12377/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - Conflitto d'interessi tra amministratore e condominio - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.  Il conflitto di interessi che la legge, a determinate condizioni, prende in considerazione come causa di annullamento della deliberazione assembleare è quello rinvenibile tra coloro che, partecipando al voto, concorrono alla formazione della volontà collettiva, mentre deve escludersi la configurabilità di tale conflitto con riguardo all'amministratore di condominio, atteso che quest'ultimo presenzia ma non partecipa all'assemblea e non ha diritto di voto, salva l'ipotesi che sia egli stesso condomino. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte distrettuale che aveva escluso la configurabilità di una situazione di conflitto di interessi tra il condominio ed il suo amministratore, socio e amministratore unico della società aggiudicataria dei lavori deliberati dall'assemblea). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12377 del 09/05/2023 (Rv. 667778 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2373   Corte Cassazione 12377 2023 …...
Effettivo proprietario dell'unità immobiliare – Cass. n. 10824/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Condominio - Convocazione dell'assemblea dei condòmini - Legittimato alla convocazione - Condòmino apparente - Esclusione - Effettivo proprietario dell'unità immobiliare - Onere di verifica da parte dell'amministratore - Sussistenza - Obblighi di comunicazione all'amministratore in capo ai condòmini ai sensi degli artt. 1130, comma 6 c.c. e 63, comma 5, disp. att. c.c. - Irrilevanza.  All'assemblea condominiale deve essere convocato l'effettivo titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla avvenuta comunicazione all'amministratore della eventuale vicenda traslativa ad essa relativa, non incidendo la disciplina in ordine alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, di cui all'art. 1136, comma 6 c.c., e all'obbligo solidale per il pagamento dei contributi in caso di cessione dei diritti, di cui all'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., sull'acquisizione dello "status" di condomino e sulle conseguenti legittimazioni. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10824 del 24/04/2023 (Rv. 667686 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137 Corte Cassazione 10824 2023 …...
Deliberazione assunta in violazione di norme di legge o di regolamento – Cass. n. 9387/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Deliberazione assunta in violazione di norme di legge o di regolamento - Impugnazione da parte del singolo condomino - Natura - Ammissibilità.   La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in una riunione di partecipanti al condominio, quale riportato nel relativo verbale, sia pure per mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, o per impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzioni, può comunque integrare gli estremi di un'azione di accertamento della nullità o dell'inesistenza materiale di detta deliberazione e può pertanto essere proposta da un condomino, se a tale accertamento egli abbia un interesse concreto e attuale, diretto ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera generava quanto al contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9387 del 05/04/2023 (Rv. 667526 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1136   Corte Cassazione 9387 2023 …...
Condòmino portatore di interesse in conflitto con quello del condominio – Cass. n. 3192/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Condominio - Delibera di autorizzazione all'esercizio di un'azione giudiziaria o alla prosecuzione di un giudizio tra il condominio e il singolo condòmino - Conseguenze - Condòmino portatore di interesse in conflitto con quello del condominio - Diritto a partecipare all'assemblea - Esclusione - Diritto di impugnare la delibera assembleare - Esclusione.   In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condòmino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo condòmino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, allorché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3192 del 02/02/2023 (Rv. 666856 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137   Corte Cassazione 3192 2023 …...
Eliminazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato per sostituzione con impianti autonomi – Cass. n. 24976/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - riscaldamento (termosifone) - In genere - Delibera assembleare - Eliminazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato per sostituzione con impianti autonomi - Adozione a maggioranza - Condizioni - Rispetto delle previsioni ex l. n. 10 del 1991 - Necessità - Fattispecie.   In tema di condominio, la delibera che dispone l'eliminazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato per dar luogo ad impianti autonomi nei singoli appartamenti può essere adottata a maggioranza, in deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c., soltanto quando preveda che ciò avvenga nel rispetto delle previsioni normative di cui alla l. n. 10 del 1991, ossia a garanzia dell'"an" e del "quomodo" della riduzione del consumo specifico di energia, del miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fondi di energia rinnovabili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la delibera assembleare impugnata, in quanto si era limitata a stabilire il solo profilo soppressivo o abdicativo dell'impianto centralizzato, lasciando liberi i condomini di installare l'impianto ritenuto più opportuno, mentre avrebbe dovuto prevedere il deposito in comune del progetto di trasformazione dello stesso, nell'ottica di contenere il consumo energetico dell'intero edificio). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24976 del 19/08/2022 (Rv. 665567 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1136   Corte Cassazione 24976 2022 …...
Delibera assembleare su assegnazione del servizio di fornitura del gasolio per il riscaldamento – Cass. n. 13583/2022 (2)
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - in genere - Condominio - Delibera assembleare su assegnazione del servizio di fornitura del gasolio per il riscaldamento - Responsabilità contrattuale - Responsabilità ai condomini come utenti - Esclusione - Imputabilità al condominio - Sussistenza - Fondamento.  In tema di condominio, la delibera assembleare relativa all'assegnazione del servizio di fornitura del gasolio per il riscaldamento è imputabile, per la connessa responsabilità contrattuale, esclusivamente al condominio e non già ai singoli fruitori del servizio, atteso che le decisioni afferenti alla gestione ed all'utilizzazione dei beni comuni, tra i quali rientrano la caldaia e l'impianto di riscaldamento centralizzato, sono demandate in via esclusiva alla assemblea dei condomini, stante il carattere vincolante delle disposizioni in materia, che, delineando un sistema di organizzazione rigida e non derogabile se non nei limiti di legge, rendono inammissibili forme organizzative alternative. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13583 del 29/04/2022 (Rv. 664624 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136  …...
Delibera assembleare su assegnazione del servizio di fornitura del gasolio per il riscaldamento – Cass. n. 13583/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - in genere - Condominio - Delibera assembleare su assegnazione del servizio di fornitura del gasolio per il riscaldamento - Responsabilità contrattuale - Responsabilità ai condomini come utenti - Esclusione - Imputabilità al condominio - Sussistenza - Fondamento.   In tema di condominio, la delibera assembleare relativa all'assegnazione del servizio di fornitura del gasolio per il riscaldamento è imputabile, per la connessa responsabilità contrattuale, esclusivamente al condominio e non già ai singoli fruitori del servizio, atteso che le decisioni afferenti alla gestione ed all'utilizzazione dei beni comuni, tra i quali rientrano la caldaia e l'impianto di riscaldamento centralizzato, sono demandate in via esclusiva alla assemblea dei condomini, stante il carattere vincolante delle disposizioni in materia, che, delineando un sistema di organizzazione rigida e non derogabile se non nei limiti di legge, rendono inammissibili forme organizzative alternative. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13583 del 29/04/2022 (Rv. 664624 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136     Corte Cassazione 13583 2022 …...
Clausola compromissoria per arbitrato irrituale – Cass. n. 8698/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - Condominio - Clausola arbitrale avente ad oggetto le controversie tra condominio e condòmini relative all'interpretazione e alla qualificazione del regolamento condominiale - Ammissibilità - Interpretazione.   La clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un regolamento di condominio, la quale stabilisca che siano definite dagli arbitri le controversie riguardanti l'interpretazione e la qualificazione del regolamento che possano sorgere tra l'amministratore ed i singoli condomini, deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa o comunque aventi "causae petendi" connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l’atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 1136 c.c., comma 2, e contenente le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8698 del 17/03/2022 (Rv. 664243 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1138   Corte Cassazione 8698 2022 …...
Foro convenzionale stabilito dal regolamento di condominio – Cass. n. 1068/2022
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - soci e condomini - Foro convenzionale stabilito dal regolamento di condominio - Ammissibilità - Ragioni - Regolamento condominiale - Natura e contenuto.   L'accordo con il quale i condòmini stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di condominio è applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l’atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo, approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 1136, comma 2 c.c., che contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all'amministrazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1068 del 14/01/2022 (Rv. 663571 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1136, Cod_Proc_Civ_art_023, Cod_Proc_Civ_art_028   Corte Cassazione 1068 2022 …...
Modifiche apportate alle tabelle millesimali dal costruttore venditore – Cass. n. 791/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione) -Tabelle millesimali - Mandato dei condomini al costruttore venditore di predisporre modifiche "per eventuali errori o per il miglior uso delle cose comuni" - Opponibilità ai condòmini - Condizione.   Le modifiche apportate alle tabelle millesimali dal costruttore venditore in forza di un mandato irrevocabile conferito dai condòmini allo scopo, genericamente enunciato, di correggere "eventuali errori” o di soddisfare l'esigenza di un "miglior uso delle cose comuni”, sono inefficaci se non approvate dall'assemblea del condominio secondo le prescrizioni dell'art. 69 disp. att. c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 791 del 12/01/2022 (Rv. 663564 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1138, Cod. Civ_art._068, Cod_Civ_art_069   Corte Cassazione 791 2022 …...
Indicazione nominativa dei votanti a favore – Cass. n. 40827/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni – verbale - Indicazione nominativa dei votanti a favore - Necessità - Esclusione - Condizioni.   In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo "aliunde" della regolarità del procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'art. 1136 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 40827 del 20/12/2021 (Rv. 663491 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137   Corte Cassazione 40827 2021 …...
Successiva verifica della regolarità degli avvisi di convocazione – Cass. n. 40827/2021
Comunione dei diritti reali – condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Convocazione degli aventi diritto - Requisito di validità della deliberazione - Incombenza dell'amministratore - Successiva verifica della regolarità degli avvisi di convocazione - Compito dell'assemblea.   In tema di assemblea di condominio, la preventiva convocazione degli aventi diritto a parteciparvi integra un'incombenza, di regola, gravante sull'amministratore, nonché un requisito di validità di ogni deliberazione, spettando poi all'assemblea e, per essa, al suo presidente, il compito di controllare, sulla base dell'elenco di detti aventi diritto eventualmente stilato dall'amministratore, la regolarità degli avvisi di convocazione, nonché darne conto nel verbale della riunione, trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale, la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge. Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Sentenza n. 40827 del 20/12/2021 (Rv. 663491 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1137   Corte Cassazione 40827 2021 …...
Ripartizione provvisoria a titolo di acconto e salvo conguaglio – Cass. n. 23128/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - Mancanza di tabelle millesimali - Ripartizione provvisoria a titolo di acconto e salvo conguaglio - Ammissibilità - Deliberazione a maggioranza - Legittimità.   L'assemblea del condominio, al limitato fine di provvedere alle esigenze di ordinaria gestione delle cose e dei servizi comuni, può deliberare validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio, solo in mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alla specifica spesa effettuata. Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 23128 del 19/08/2021 (Rv. 662142 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136   Corte Cassazione 23128 2021 …...
Amministratore revocato giudizialmente – Cass. n. 19436/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - Amministratore revocato giudizialmente - Obbligo di rendiconto - Sussistenza - Regime di "prorogatio" o "perpetuatio" dell'amministrazione revocato - Esclusione - Fondamento.   L'amministratore del condominio, che sia stato revocato dall'autorità giudiziaria, è tenuto, ai sensi dell'art. 1713 c.c., a rendere il conto della sua gestione e a rimettere ai condomini tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono, ancorché non operi, in tal caso, alcuna "perpetuatio" o "prorogatio" di poteri in capo ad esso, non essendo ravvisabile una presunta volontà conforme dei condomini in tal senso ed essendo anzi la revoca espressione di una volontà contraria alla conservazione dei poteri di gestione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19436 del 08/07/2021 (Rv. 661697 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1713, Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137   Corte Cassazione 19436 2021 …...
Provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea – Cass. n. 9839/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Ripartizione di spese condominiali - Delibera assembleare in violazione dei criteri, legali o convenzionali, di ripartizione - Conseguenze - Nullità o annullabilità della delibera - Condizioni - Fondamento. In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1442, Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_2379_1 …...
Contributi e spese condominiali – Cass. n. 3043/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Approvazione del rendiconto consuntivo - Contestuale decisione sull'impiego degli attivi di gestione derivanti da locazione di parti comuni - Ammissibilità - Fondamento. In tema di condominio negli edifici, non inficia la validità della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto presentato dall'amministratore la circostanza che, in essa, si provveda all'impiego degli attivi di gestione, costituiti dai proventi che il condominio trae dalla locazione a terzi di parti comuni, al fine di ridurre, per parziale compensazione, l'importo totale delle spese da ripartire tra i singoli condomini, con conseguente proporzionale incidenza sui conti individuali di questi ultimi e sulle quote dovute dagli stessi; tale decisione, infatti, espressione del potere discrezionale dell'assemblea, non pregiudica l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondente minore addebito degli oneri di contribuzione alle spese. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3043 del 09/02/2021 (Rv. 660351 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1108, Cod_Civ_art_1109 …...
Impugnazione di una delibera assembleare – Cass. n. 2636/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Impugnazione di delibera condominiale - Intervento in giudizio degli altri condomini - Ammissibilità - Limiti. Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore. Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - In genere. Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest'ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all'intervento, ove questo sia a favore del condominio, siccome volto a sostenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell'amministratore nei giudizi relativi all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2636 del 04/02/2021 (Rv. 660316 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_105 …...
Disciplina dell'uso delle cose comuni – Cass. n. 2636/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - Disciplina dell'uso delle cose comuni - Poteri dell'assemblea - Revoca o modifica di precedente delibera - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. L'assemblea del condominio ha il potere di decidere le modalità concrete di utilizzazione dei beni comuni, nonché di modificare quelle in atto, anche revocando una o precedenti delibere, benché non impugnate da alcuno dei partecipanti e stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione - il cui sindacato è precluso al giudice di merito, se non nei limiti dell'eccesso di potere - dei dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito in capo ai condomini, ovvero ai terzi, soltanto per effetto ed in sede di esecuzione della precedente delibera. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto illegittima la revoca di precedenti delibere autorizzative all'installazione di un ascensore, per il sol fatto di essere quelle divenute inoppugnabili, senza verificare, al contrario, se la revoca fosse conforme a legge o al regolamento, per non esser stati rispettati i limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c. quanto all'installazione dell'impianto). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2636 del 04/02/2021 (Rv. 660316 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1121, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1135 …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini -  Cass. n. 25558/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - In seconda convocazione - Ex art. 1136, comma 3, c.c. - Interpretazione - Valore proprietario di almeno un terzo dell'edificio da parte di coloro che l'hanno approvata - Sufficienza - Esclusione - Maggioranza del valore rispetto a coloro che hanno votato contro - Necessità - Fondamento. In tema di condominio negli edifici, la regola posta dall'art. 1136, comma 3, c.c., secondo la quale la deliberazione assunta dall'assemblea condominiale in seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, va intesa nel senso che, coloro che abbiano votato contro l'approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l'intero art. 1136 c.c. privilegia il criterio della maggioranza del valore dell'edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25558 del 12/11/2020 (Rv. 659673 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136 assemblea dei condomini deliberazioni corte cassazione 25558 2020 …...
Servitù - servizio condominiale - innovazioni vietate – Cass. n. 23741/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - modifica, revoca, sospensione - Condominio - Servitù costituita per la fruizione di un servizio condominiale - Delibera di modifica del servizio - Maggioranza ex art. 1136 c.c. - Ammissibilità - Ragioni - Limiti derivanti dalla disciplina delle innovazioni vietate - Accertamento del giudice di merito - Sussistenza. I condomini, seppur titolari di un fondo configurato come dominante nell'ambito di una servitù costituita per la fruizione di un servizio condominiale, possono decidere di modificare il servizio (nella specie, spostando l'ubicazione dell'autoclave, dell'elettropompa e della cisterna della riserva dell'impianto idrico) con le maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c., non costituendo oggetto della delibera la rinunzia della servitù, la cui estinzione consegue eventualmente ad essa, piuttosto, quale effetto legale tipico della nuova situazione di fatto venutasi a creare tra i fondi per il venir meno dei requisiti oggettivi che caratterizzano la servitù, salvo che la trasformazione del servizio non richieda l'unanimità per altre ragioni, derivanti dalle regole che disciplinano l'estrinsecazione della volontà condominiale in materia di innovazioni vietate, determinando, in base ad apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, una sensibile menomazione dell'utilità ritraibile dalla parte comune (art. 1120, comma 2, c.c., nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 220 del 2012). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23741 del 28/10/2020 (Rv. 659391 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1136 corte cassazione 23741 2020 …...
Consorzi - Quorum deliberativi – Cass. n. 22957/2020
Consorzi – volontari - Consorzi - Quorum deliberativi - Previsioni statutarie - Disciplina legale della comunione - Applicabilità - Esclusione. I quorum deliberativi delle assemblee consortili (nella specie, di un consorzio di urbanizzazione) sono disciplinati esclusivamente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto, non trovando quindi applicazione in questi casi le regole legali in materia di comunione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22957 del 21/10/2020 (Rv. 659423 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_2602, Cod_Civ_art_0036 corte cassazione 22957 2020 …...
Compiti dell'amministratore - regolamento condominiale – Cass. n. 21562/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Compiti dell'amministratore - Osservanza del regolamento condominiale - Conseguenze - Azione per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento - Legittimazione dell'amministratore - Sussistenza - Deliberazione assembleare - Necessità - Esclusione - Fondamento - Maggioranza di cui all'art. 1136 c. c. - Irrilevanza. L'amministratore di condominio, essendo tenuto a curare l'osservanza del regolamento di condominio ex art. 1130, comma 1, n. 1, c.c., è legittimato ad agire e a resistere in giudizio per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento condominiale contrattuale (nella specie, attività alberghiera), senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c., la quale è richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21562 del 07/10/2020 (Rv. 659320 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1 Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136 corte cassazione 21562 2020 …...
Rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore – Cass. n. 21533/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Azioni a tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio fuori dal novero degli atti conservativi - Esperibilità nei confronti dei condomini o di terzi - Legittimazione dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità. In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, comma 1, c.c., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21533 del 07/10/2020 (Rv. 659375 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136 corte cassazione 21533 2020 …...
Condominio minimo - Funzionamento dell'assemblea - Cass. n. 16337/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - Condominio minimo - Funzionamento dell'assemblea - Quote differenti dei partecipanti - Delibere che richiedono l'approvazione ad opera della maggioranza degli intervenuti - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Conseguenze. CONDOMINIO ASSEMBLEA FUNZIONAMENTO Nell'ipotesi di condominio costituito da due soli condomini, seppur titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all'approvazione di deliberazioni che - come quella di nomina dell'amministratore - richiedano comunque sotto il profilo dell'elemento personale, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, comma 2, c.c., la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione "unanime", non potendosi ricorrere al criterio maggioritario. Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16337 del 30/07/2020 (Rv. 658749 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1135 corte cassazione 16337 2020 …...
Contributi e spese condominiali - Cass. n. 14300/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Nomina di una commissione di condomini per l'assunzione di determinazioni di competenza assembleare - Ammissibilità - Vincolatività di tali determinazioni - Condizioni - Fattispecie. L'assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di competenza assembleare. Tuttavia, le determinazioni di tale commissione, per essere vincolanti anche per i dissenzienti, ex art. 1137, comma 1, c.c., devono essere approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea medesima, non essendo le funzioni di quest'ultima suscettibili di delega. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui l'assemblea, demandata ad una commissione ristretta di condomini la scelta e la nomina del tecnico cui affidare l'incarico di accertare quali fossero le opere di manutenzione straordinaria necessarie per la buona conservazione dei fabbricati e di redigere il computo metrico dei lavori nonché il capitolato d'appalto, aveva poi approvato le indicazioni così emerse con una propria successiva delibera di recepimento). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14300 del 08/07/2020 (Rv. 658439 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1130_2 _____________________________________ Spese condominiali corte cassazione 14300 2020 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie – Cass. n. 10846/2020
Mediazione obbligatoria - Partecipazione dell'amministratore Ai sensi del comma 3 dell’art. 71 quater disp. att. c.c. l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria solo previa delibera assembleare di autorizzazione, non rientrando tra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione. Ne consegue che la condizione di procedibilità delle "controversie in materia di condominio" non può dirsi realizzata qualora l'amministratore partecipi all'incontro davanti al mediatore sprovvisto (come nella specie) della previa delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., non essendo in tal caso possibile iniziare la procedura di mediazione e procedere al relativo svolgimento, come suppone il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10846 del 08/06/2020 (Rv. 657890 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1136 corte cassazione 10846 2020 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - determinazione del valore proporzionale delle singole proprieta' (millesimazione) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6735 del 10/03/2020
Tabelle millesimali condominiali - Approvazione o revisione Per l'atto di approvazione delle tabelle millesimali e per quello di revisione delle stesse, è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l'approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell'approvazione unanime dei condomini. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6735 del 10/03/2020 (Rv. 657132 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1138 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 791 del 16/01/2020 (Rv. 656837 - 01)
"Condominio parziale" -Configurabilità - Condizioni - Conseguenze. La fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene; ne consegue che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 791 del 16/01/2020 (Rv. 656837 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1136 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI CONDOMINIO NEGLI EDIFICI PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) – straordinaria - Cass. n. 25839/2019
Condominio - Versamento di somme per opere di manutenzione straordinaria - Assenza della relativa delibera - Conseguenze. Il versamento delle spese che il condomino esegua in favore del condominio prima che sia individuabile una completa e definitiva deliberazione di approvazione dell'intervento di manutenzione straordinaria configura, agli effetti dell'art. 2033 c.c., un pagamento "ab origine" indebito, in quanto solo la deliberazione dell'assemblea, chiamata a determinare quantità, qualità e costi dell'intervento, assume valore costitutivo della relativa obbligazione di contribuzione in capo a ciascun condomino. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25839 del 14/10/2019 (Rv. 655467 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_2033 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 25839 2019 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21909 del 30/08/2019 (Rv. 655211 - 01)
Deliberazione avente ad oggetto l'installazione di un ascensore inidoneo al raggiungimento dell'ultimo piano - Incidenza sul diritto del condomino all'uso del bene comune - Sussistenza - Conseguenze - Nullità della delibera. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - In genere. La deliberazione condominiale avente ad oggetto l'installazione di un ascensore inidoneo al raggiungimento dell'ultimo piano è affetta da nullità incidendo, da un lato, sul diritto del singolo (proprietario dell'ultimo piano) rispetto all'utilizzo di un bene comune (ascensore), impedendogli in tal modo un uso pieno del bene e, dall'altro, sul valore della proprietà esclusiva, per cui la relativa impugnazione non è soggetta al rispetto del termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21909 del 30/08/2019 (Rv. 655211 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1421 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) su parti comuni dell'edificio - impianti di uso comune
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - su parti comuni dell'edificio - impianti di uso comune - innovazione comportante una spesa assunta interamente a proprio carico da un condomino - disciplina ex art. 1102 c.c. - applicabilità - fondamento - conseguenze - limiti – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31462 del 05/12/2018 Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune - purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto - e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva ritenuto l'installazione di un ascensore sulle parti comuni, eseguita dai convenuti in primo grado a loro spese, legittima ex art. 1102 c.c., non ricorrendo una limitazione della proprietà degli altri condomini incompatibile con la realizzazione dell'opera). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31462 del 05/12/2018 CONDOMINIO PARTI COMUNI   …...
Tabelle millesimali condominiali
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione) - tabelle millesimali condominiali - approvazione o revisione - atto di natura negoziale - esclusione - consenso unanime dei condomini - necessità - esclusione - maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. - sufficienza. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27159 del 25/10/2018 >>> In tema di condominio, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27159 del 25/10/2018 …...
Diritti individuali su una parte comune dell'edificio
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni -impugnazioni - in genere - nullità della deliberazione che privi un singolo partecipante dei diritti individuali su una parte comune dell'edificio- risarcimento del danno - sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23076 del 26/09/2018 >>> La delibera dell'assemblea di condominio che privi il singolo partecipante dei propri diritti individuali su una parte comune dell'edificio, rendendola inservibile all'uso e al godimento dello stesso, integra un fatto potenzialmente idoneo ad arrecare danno al condòmino medesimo, il quale, lamentando la nullità della delibera, ha facoltà di chiedere la condanna al risarcimento del danno del condominio, quale centro di imputazione degli atti e delle attività compiute dalla collettività condominiale e delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli. (Nella specie, il condominio, a seguito di delibera, aveva realizzato, nella comune corte interna dell'edificio, un ascensore che aveva ridotto la luce e l'aria dell'appartamento, posto al pianoterra, della ricorrente e impedito a quest'ultima l'uso di una porzione rilevante della stessa corte). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23076 del 26/09/2018 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017 (bis)
Compenso dell'amministratore di condominio - Indicazione della voce di spesa nell'ordine del giorno - Necessità - Esclusione - Fondamento.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017 (bis) In tema di condominio, la mancata specifica indicazione, tra gli argomenti oggetto dell’ordine del giorno dell’assemblea, dell’approvazione del compenso a favore dell’amministratore non determina la violazione del diritto di informazione preventiva dei convocati e, dunque, l’invalidità della delibera, atteso che tale compenso rappresenta, ai sensi dell’art. 1129, comma 14, c.c., una spesa a carico del condominio e, dunque, una voce del relativo bilancio, suscettibile di approvazione in sede di deliberazione concernente il consuntivo spese. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - riscaldamento (termosifone) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12580 del 18/05/2017
Condominio - Distacco legittimo dall'impianto centralizzato di riscaldamento - Conseguenze - Esonero dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso - Obbligo di sostenere le spese di conservazione dell'impianto - Eventuale disposizione contraria del regolamento di condominio - Validità - Fondamento. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio – contrattuale - In genere. Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - In genere. In tema di condominio negli edifici, è valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di rinuncia o distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l'obbligo di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all'unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l'indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all'impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., a ciò non ostando alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri condominiali dettato dall'esigenza dell'uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva affermato la legittimità di una deliberazione assembleare recettiva di una specifica clausola del regolamento contrattuale ed impositiva, a carico dei condomini distaccatisi dall'impianto centralizzato di riscaldamento, dell'"obbligo di pagare la metà del contributo" per l'uso dell'impianto medesimo). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12580 del 18/05/2017  CONDOMINIO PARTI COMUNI …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - riscaldamento (termosifone) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12580 del 18/05/2017
Condominio - Distacco legittimo dall'impianto centralizzato di riscaldamento - Conseguenze - Esonero dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso - Obbligo di sostenere le spese di conservazione dell'impianto - Eventuale disposizione contraria del regolamento di condominio - Validità - Fondamento. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - contrattuale In genere. Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - in genere. In tema di condominio negli edifici, è valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di rinuncia o distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l'obbligo di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all'unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l'indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all'impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., a ciò non ostando alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri condominiali dettato dall'esigenza dell'uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva affermato la legittimità di una deliberazione assembleare recettiva di una specifica clausola del regolamento contrattuale ed impositiva, a carico dei condomini distaccatisi dall'impianto centralizzato di riscaldamento, dell'"obbligo di pagare la metà del contributo" per l'uso dell'impianto medesimo). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12580 del 18/05/2017   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9986 del 20/04/2017
Scale e androne - Oggetto di proprietà comune anche dei negozi o locali terranei con accesso dalla strada - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze. Le scale e l'androne, essendo elementi strutturali necessari all'edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, conservano, in assenza di titolo contrario, la qualità di parti comuni, come indicato nell'art. 1117 c.c., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché anche tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio. Ne consegue l'applicabilità della tabella millesimale generale ai fini del computo dei "quorum" per la ripartizione delle spese dei lavori di manutenzione straordinaria (ed eventualmente ricostruzione) dell'androne e delle scale, cui anche detti condomini sono tenuti a concorrere, in rapporto ed in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9986 del 20/04/2017  CONDOMINIO PARTI COMUNI …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - su parti comuni dell'edificio - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6129 del 09/03/2017
Installazione di ascensore su area di sedime comune - Opera diretta ad eliminare le barriere architettoniche - Inclusione - Conseguenze. In tema di condominio, l'installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui all'art. 27, comma 1, della l. n. 118 del 1971 ed all'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 384 del 1978, e, pertanto, costituisce un'innovazione che, ex art. 2, commi 1 e 2, della l n. 13 del 1989, va approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, commi 2 e 3, c.c., ovvero, in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, che può essere installata, a proprie spese, dal portatore di handicap, con l'osservanza dei limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c., secondo quanto prescritto dal comma 3 del citato art. 2; peraltro, la verifica della sussistenza di tali ultimi requisiti deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purchè lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6129 del 09/03/2017 CONDOMINIO INNOVAZIONI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - su parti comuni dell'edificio - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6129 del 09/03/2017
Installazione di ascensore su area di sedime comune - Opera diretta ad eliminare le barriere architettoniche - Inclusione - Conseguenze. In tema di condominio, l'installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui all'art. 27, comma 1, della l. n. 118 del 1971 ed all'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 384 del 1978, e, pertanto, costituisce un'innovazione che, ex art. 2, commi 1 e 2, della l n. 13 del 1989, va approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, commi 2 e 3, c.c., ovvero, in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, che può essere installata, a proprie spese, dal portatore di handicap, con l'osservanza dei limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c., secondo quanto prescritto dal comma 3 del citato art. 2; peraltro, la verifica della sussistenza di tali ultimi requisiti deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purchè lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6129 del 09/03/2017 CONDOMINIO INNOVAZIONI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5329 del 02/03/2017
Condominio minimo - Norme sul funzionamento dell'assemblea di condominio - Applicabilità - Condizioni - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario – Sussistenza - Conseguenze. Nel condominio cd. minimo (formato, cioè, da due partecipanti con diritti di comproprietà paritari sui beni comuni), le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano allorché quest'ultima si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione "unanime", tale dovendosi intendere quella che sia frutto della partecipazione di ambedue i comproprietari; ove, invece, non si raggiunga l'unanimità, o perché l'assemblea, in presenza di entrambi i condomini, decida in modo contrastante, oppure perché, come nella specie, alla riunione - benché regolarmente convocata - si presenti uno solo dei partecipanti e l'altro resti assente, è necessario adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c., non potendosi ricorrere al criterio maggioritario. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5329 del 02/03/2017  CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Cass. n. 4679/2017
Ripartizione delle spese condominiali - Bilancio preventivo - Approvazione - Mancanza - Pagamenti provvisori salvo conguaglio sulla base del bilancio approvato e tenuto conto dei valori attribuiti alle singole proprietà individuali - Richiesta ai condomini da parte dell'amministratore - Autorizzazione da parte dell'assemblea - Delibera - Ammissibilità. In tema di riparto di spese condominiali, ben può l'assemblea, in attesa dell'approvazione del bilancio preventivo, autorizzare l'amministratore a richiedere ai condomini pagamenti provvisori, con riserva di successivo conguaglio sulla base del bilancio approvato e tenuto conto dei valori millesimali attribuiti a ciascuna proprietà individuale. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4679 del 23/02/2017 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 4679 2017 …...
Consorzi – volontari - Consorzi volontari tra proprietari di immobili – Cass. n. 543/2017
Delibere – Impugnazioni – Sindacato dell’Autorità giudiziaria – Limiti - Fattispecie. In tema di consorzi volontari tra proprietari di immobili, il sindacato dell’Autorità giudiziaria sulle delibere assunte dall’assemblea dei consorziati non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà di questi ultimi, ma deve limitarsi al riscontro di legittimità che, oltre alle norme di legge o statutarie, comprende anche l’eccesso di potere, ravvisabile ove la decisione sia deviata dal suo modo di essere, in quanto arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento, da parte della maggioranza, di interessi divergenti da quelli del consorzio o volutamente lesivi di quelli della minoranza, perché, in tal caso, il giudice non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma solo se essa sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che la delibera con cui l'assemblea aveva disposto il ristoro dei danni subiti dall'autovettura in proprietà del presidente del cda del consorzio, in occasione di un suo intervento notturno per questioni inerenti interessi del consorzio stesso, fosse viziata da eccesso di potere). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 543 del 11/01/2017 corte cassazione 543 2017   …...
Consorzi - volontari - Cass. n. 543/2017
Consorzi volontari tra proprietari di immobili – Delibere – Impugnazioni – Sindacato dell’Autorità giudiziaria – Limiti - Fattispecie. In tema di consorzi volontari tra proprietari di immobili, il sindacato dell’Autorità giudiziaria sulle delibere assunte dall’assemblea dei consorziati non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà di questi ultimi, ma deve limitarsi al riscontro di legittimità che, oltre alle norme di legge o statutarie, comprende anche l’eccesso di potere, ravvisabile ove la decisione sia deviata dal suo modo di essere, in quanto arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento, da parte della maggioranza, di interessi divergenti da quelli del consorzio o volutamente lesivi di quelli della minoranza, perché, in tal caso, il giudice non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma solo se essa sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che la delibera con cui l'assemblea aveva disposto il ristoro dei danni subiti dall'autovettura in proprietà del presidente del cda del consorzio, in occasione di un suo intervento notturno per questioni inerenti interessi del consorzio stesso, fosse viziata da eccesso di potere). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 543 del 11/01/2017 corte cassazione 543 2017   …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10865 del 25/05/2016
Delibera dal contenuto generico e programmatico - Ammissibilità - Indicazione dell'argomento all'ordine del giorno - Necessità - Esclusione - Fattispecie. In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare che abbia ad oggetto un contenuto generico e programmatico (quale, nella specie, la ricognizione del riparto dei poteri tra singoli condomini, amministratore ed assemblea) non necessita, ai fini della sua validità, che il relativo argomento sia tra quelli posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, trattandosi di contenuti non suscettibili di preventiva specifica informativa ai condomini e, comunque, costituenti possibile sviluppo della discussione e dell'esame di ogni altro punto all'ordine del giorno. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10865 del 25/05/2016  CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio Condominio cd. "parziale" -Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4127 del 02/03/2016
Configurazione - Conseguenze - "Quorum" assembleari.  Sussiste condominio parziale "ex lege", in base alla previsione di cui all'art. 1123, comma 3, c.c., ogni qualvolta un bene, rientrante tra quelli ex art. 1117 c.c., sia destinato, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, al servizio e/o godimento esclusivo di una parte soltanto dell'edificio condominiale; tale figura risponde alla "ratio" di semplificare i rapporti gestori interni alla collettività condominiale, sicché il "quorum", costitutivo e deliberativo, dell'assemblea nel cui ordine del giorno risultino capi afferenti la comunione di determinati beni o servizi limitati solo ad alcuni condomini, va calcolato con esclusivo riferimento a costoro ed alle unità immobiliari direttamente interessate. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4127 del 02/03/2016   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19131 del 28/09/2015
Conflitto di interesse tra il singolo condomino ed il condominio - Rilevanza ai fini della determinazione dei "quorum" - Esclusione - Eventuale impossibilità di formazione della maggioranza necessaria - Rimedi. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19131 del 28/09/2015 In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19131 del 28/09/2015 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI     …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - verbale – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16774 del 12/08/2015
Valore di prova presuntiva - Contestazione da parte del condomino della verità di quanto riferito nel verbale - Onere della prova. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16774 del 12/08/2015 Il verbale dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, per modo che spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale provare il suo assunto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16774 del 12/08/2015  CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015
Azioni a tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio - Esperibilità nei confronti dei condomini o di terzi - Legittimazione dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015 In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, cod. civ.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art.1131, primo comma, cod. civ., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 stesso codice.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015 CONDOMINIO AZIONI GIUDIZIARIE …...
Azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015
condominio negli edifici - legittimazione dell'amministratore - Azioni a tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio - Esperibilità nei confronti dei condomini o di terzi - Legittimazione dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015 In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, cod. civ.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art.1131, primo comma, cod. civ., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 stesso codice.Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_948, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136Massime precedenti Conformi: N. 5147 del 2003, N. 3044 del 2009 CONDOMINIO AZIONI GIUDIZIARIE …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12582 del 17/06/2015
Nullità della deliberazione - Rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 cod. civ. - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12582 del 17/06/2015 Alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 cod. civ., secondo cui è attribuito al giudice il potere di rilevarne d'ufficio la nullità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12582 del 17/06/2015 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 24/02/2014
Delibera assembleare che autorizza genericamente l'amministratore a "coltivare" il contenzioso - Validità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 24/02/2014 In tema di condominio negli edifici, è valida la deliberazione assembleare che autorizza genericamente l'amministratore a "coltivare" la lite con un determinato difensore, essendo rimessa a quest'ultimo la scelta tecnica di modulare le difese, limitandosi a resistere all'altrui ricorso per cassazione ovvero proponendo ricorso incidentale. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 24/02/2014  CONDOMINIO AZIONI GIUDIZIARIE …...
contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - bilancio preventivo delle spese occorrenti nell'anno - Cass. n. 21650/2013
Adozione della delibera assembleare di approvazione del preventivo - Desumibilità dalla delibera assembleare di rinvio dell'approvazione del consuntivo - Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21650 del 20/09/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21650 del 20/09/2013 In tema di condominio negli edifici, la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio preventivo di un esercizio annuale, avendo carattere generale e rivestendo una specifica finalità amministrativo-contabile, non può essere desunta, per implicito, dalla successiva deliberazione assembleare che differisca l'approvazione del bilancio consuntivo dello stesso esercizio, sia pure testualmente motivata con la "speranza" che i condomini morosi provvedessero, nel frattempo, al versamento delle quote. CONDOMINIO CONTRIBUTI SPESE CONDOMINIALI integrale|orange FATTO E DIRITTORitenuto che il Giudice di pace di Larino, con sentenza n. 42 dell'11 maggio 2011, ha rigettato l'opposizione proposta da Gi..... Antonio avverso il decreto con il quale, su istanza del Condominio Orchidea, gli era stato ingiunto il pagamento di spese condominiali relative ai bilanci degli anni 2006/2009;che il Tribunale di Larino, in parziale accoglimento dell'appello del Gi....., ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato il Gi..... al pagamento, in favore del Condominio, della minor somma di Euro 1.176,05, con gli interessi legali, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di causa;che il Tribunale :- ha escluso la ragione di nullità del decreto ingiuntivo, prospettata in quanto emesso in assenza di bilanci consuntivi, ma solamente sulla base di uno stato di riparto delle spese tra i condomini in sede di bilanci preventivi;- ha disatteso la doglianza relativa al mutamento del titolo rispetto a quanto richiesto con il ricorso monitorio, osservando che in questo erano stati chiaramente e distintamente indicati gli importi richiesti (rispettivamente Euro 342,50 per la gestione 2006, Euro 415,20 per la gestione 2007, Euro 418,35 per la gestione 2008 ed Euro 474,73 per la gestione 2009) per i quali l'assemblea aveva deliberato di procedere giudizialmente nei confronti dei condomini morosi;- nel rigettare l'eccezione secondo cui per due …...
innovazioni - in genere (distinzione dall'uso) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 945 del 16/01/2013
Deliberazione dell'assemblea condominiale volta all'uso di canna pattumiera già sigillata per collocarvi contatori e caldaie dell'acqua calda - Innovazione ex art. 1120 cod. civ. - Configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 945 del 16/01/2013 massima|green Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 945 del 16/01/2013 In tema di condominio negli edifici, non costituisce un'innovazione, ai sensi dell'art. 1120 cod. civ., soggetta perciò al requisito della maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, quinto comma, cod. civ., la deliberazione con la quale l'assemblea autorizzi chi lo richieda all'uso del vano contenente la canna pattumiera (peraltro, nella specie, già sigillata in esecuzione di precedente delibera) allo scopo di alloggiarvi il contatore e la caldaia di produzione dell'acqua calda, non prevedendo essa la realizzazione di opere da parte del condominio incidenti sull'essenza della cosa comune, in quanto idonee ad alterarne l'originaria funzione e destinazione ed a consentirne una diversa utilizzazione in favore di tutti i condomini. CONDOMINIO INNOVAZIONI integrale|orange Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 945 del 16/01/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLucio Fr..... e Lucia De....., condomini dello stabile sito in Collegno, Corso Francia n. 48, convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torino il Condominio, proponendo impugnazione avverso la delibera assunta nell'assemblea condominiale del 27 maggio 1994, con la quale, in presenza di 19 condomini che rappresentavano 627,5 millesimi, era stato all'unanimità "autorizzato, chi lo richiede, al passaggio della tubazione del gas in facciata e all'uso dell'attuale pattumiera per alloggiare il nuovo contatore e l'eventuale caldaia di produzione di acqua calda". Costituitosi il contraddittorio, il Condominio resisteva alla domanda, sostenendo che i collettori condominiali dei rifiuti avevano da tempo perso la loro originaria destinazione comune e non ne avevano acquistata un'altra e che pertanto la delibera era stata assunta legittimamente, in quanto non aveva ad oggetto una innovazione ai sensi dell'art. 1120 cod. civ..L'adito Tribunale, con sentenza del 17 luglio 2003, ha rigettato la domanda.Gli attori hanno proposto appello e, nella …...
innovazioni - su parti comuni dell'edificio - Corte di Cassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013
Deliberazione assembleare volta alla chiusura con cancelli dell'area di accesso al fabbricato - Innovazione implicante l'approvazione con maggioranza qualificata - Corte di Cassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013 Corte di Cassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013In tema di condominio negli edifici, non ha ad oggetto un'innovazione, e non richiede, pertanto, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio, la deliberazione dell'assemblea con cui sia disposta l'apposizione di cancelli all'ingresso dell'area condominiale, al fine di disciplinare il transito pedonale e veicolare ed impedire l'ingresso indiscriminato di estranei, attenendo essa all'uso ed alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione o la destinazione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini …...
assemblea dei condomini - deliberazioni Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4216 del 21/02/2014
Eccesso di potere - Nozione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4216 del 21/02/2014 La figura dell'eccesso di potere nel diritto privato ha la funzione di superare i limiti di un controllo di mera legittimità sulle espressioni di volontà riferibili ad enti collettivi (società o condominii), che potrebbero lasciare prive di tutela situazioni di non consentito predominio della maggioranza nei confronti del singolo; essa presuppone, tuttavia, la sussistenza di un interesse dell'ente collettivo, che sarebbe leso insieme all'interesse del singolo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva escluso il vizio della delibera assembleare, avendo questa privilegiato, nella scelta del conduttore di locali condominiali, le qualità della persona rispetto all'entità del canone). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4216 del 21/02/2014  CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 23/01/2014 (1/2)
Legittimazione dell'amministratore a resistere all'impugnazione della delibera assembleare e a gravare la sentenza - Sussistenza - Autonomia - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 23/01/2014 In tema di condominio negli edifici, l'amministratore può resistere all'impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 23/01/2014 CONDOMINIO AZIONI GIUDIZIARIE   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28920 del 27/12/2011
Installazione dell'ascensore - Innovazione diretta ad eliminare le barriere architettoniche di cui alla legge n.13 del 1989 - Configurabilità - Sussistenza - Deliberazione - Maggioranze prescritte - Individuazione - Conseguenze - Installazione determinante l'inutilizzabilità di parti comuni dell'edificio - Ammissibilità - Esclusione. In tema di deliberazioni condominiali, l'installazione dell'ascensore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27, primo comma, della legge 3 marzo 1971, n. 118 e all'art. 1, primo comma, del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, costituisce innovazione che, ai sensi dell'art. 2 legge 2 gennaio 1989, n. 13, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dall'art. 1136, secondo e terzo comma, cod. civ., dovendo, però, essere rispettati (in forza del terzo comma del citato art. 2) i limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 cod. civ.. Ne consegue che non può essere consentita quell'installazione che renda talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28920 del 27/12/2011 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28920 del 27/12/2011
Installazione dell'ascensore - Innovazione diretta ad eliminare le barriere architettoniche di cui alla legge n.13 del 1989 - Configurabilità - Sussistenza - Deliberazione - Maggioranze prescritte - Individuazione - Conseguenze - Installazione determinante l'inutilizzabilità di parti comuni dell'edificio - Ammissibilità - Esclusione. In tema di deliberazioni condominiali, l'installazione dell'ascensore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27, primo comma, della legge 3 marzo 1971, n. 118 e all'art. 1, primo comma, del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, costituisce innovazione che, ai sensi dell'art. 2 legge 2 gennaio 1989, n. 13, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dall'art. 1136, secondo e terzo comma, cod. civ., dovendo, però, essere rispettati (in forza del terzo comma del citato art. 2) i limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 cod. civ.. Ne consegue che non può essere consentita quell'installazione che renda talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28920 del 27/12/2011 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Condominio competenza civile - competenza per materia - cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7074 del 28/03/2011
Impugnazione di delibera assembleare - Riparto di competenza - Principio contenutistico - Applicazione - Controversia relativa alle modalità di custodia delle chiavi del lastrico solare - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento - Mancata inclusione dell'oggetto nell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale - Rilevanza - Esclusione. In tema di condominio, qualora venga impugnata una delibera assembleare, il riparto di competenza deve avvenire in base al principio contenutistico, ossia con riguardo al tema specifico del deliberato assembleare di cui l'attore si duole; ne consegue che è devoluta alla competenza per materia del giudice di pace - in quanto attinente alle modalità di uso dei servizi condominiali, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, n. 2), cod. proc. civ. - la controversia relativa alle modalità di custodia della chiave di accesso al lastrico solare, a nulla rilevando che l'attore abbia dedotto come fondamentale motivo di censura la mancata inclusione di tale oggetto nell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7074 del 28/03/2011   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - innovazioni - su parti comuni dell'edificio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20254 del 18/09/2009
Art. 9, comma 3, legge n. 122 del 1989 - Realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali - Possibilità - Maggioranza richiesta - Necessità di consentire in futuro analoga facoltà anche ai condomini dissenzienti - Sussistenza - Criteri. A norma dell'art. 9, comma 3, della legge 24 marzo 1989, n. 122, i condomini possono deliberare - con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ. - la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali, anche in numero inferiore a quello della totalità dei componenti, essendo i dissenzienti tenuti a rispettare la sottrazione dell'uso dell'area comune a seguito della destinazione a parcheggio. Tuttavia, poiché il citato art. 9, comma 3, fa salvo il contenuto degli artt. 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, cod. civ., detta sottrazione è consentita solo se è assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona comune rimasta libera, un analogo parcheggio pertinenziale della propria unità immobiliare di proprietà esclusiva, in modo da garantire a tutti il godimento del sottosuolo secondo la sua normale destinazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20254 del 18/09/2009  CONDOMINIO INNOVAZIONI …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - innovazioni - su parti comuni dell'edificio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20254 del 18/09/2009
Art. 9, comma 3, legge n. 122 del 1989 - Realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali - Possibilità - Maggioranza richiesta - Necessità di consentire in futuro analoga facoltà anche ai condomini dissenzienti - Sussistenza - Criteri. A norma dell'art. 9, comma 3, della legge 24 marzo 1989, n. 122, i condomini possono deliberare - con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ. - la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali, anche in numero inferiore a quello della totalità dei componenti, essendo i dissenzienti tenuti a rispettare la sottrazione dell'uso dell'area comune a seguito della destinazione a parcheggio. Tuttavia, poiché il citato art. 9, comma 3, fa salvo il contenuto degli artt. 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, cod. civ., detta sottrazione è consentita solo se è assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona comune rimasta libera, un analogo parcheggio pertinenziale della propria unità immobiliare di proprietà esclusiva, in modo da garantire a tutti il godimento del sottosuolo secondo la sua normale destinazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20254 del 18/09/2009 CONDOMINIO INNOVAZIONI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10816 del 11/05/2009
Deliberazioni nulle o annullabili - Delibera avente ad oggetto la variazione delle sole modalità di pagamento - Annullabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. In tema di condominio negli edifici, è annullabile, ma non affetta da nullità, la delibera con la quale un numero insufficiente di condomini adotti una modifica delle modalità di pagamento delle spese condominiali, qualora detto provvedimento non modifichi nella sostanza il piano di riparto delle spese stesse ma si limiti a determinarne le modalità di pagamento. (Nella specie, era stato previsto che i pagamenti fossero convogliati su conto corrente bancario). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10816 del 11/05/2009 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008
Impugnazione di delibera assembleare - Erroneo riparto delle spese - Modifica della tabella millesimale - Necessità - Esclusione - Legittimazione passiva del solo amministratore - Sussistenza. Ove un condomino impugni una delibera assembleare con la quale gli siano state addebitate spese in misura asseritamente eccedente rispetto alla propria quota millesimale, tale giudizio non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella - che deve avvenire con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell'autorità giudiziaria - né, di conseguenza, la necessaria estensione del contraddittorio a tutti i condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008   …...
Condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008
Impugnazione di delibera assembleare - Erroneo riparto delle spese - Modifica della tabella millesimale - Necessità - Esclusione - Legittimazione passiva del solo amministratore - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008 Ove un condomino impugni una delibera assembleare con la quale gli siano state addebitate spese in misura asseritamente eccedente rispetto alla propria quota millesimale, tale giudizio non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella - che deve avvenire con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell'autorità giudiziaria - né, di conseguenza, la necessaria estensione del contraddittorio a tutti i condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1626 del 25/01/2007
Deliberazione di esecuzione di manufatto negli spazi comuni - Pregiudizio alla sicurezza del fabbricato - Nullità - Fattispecie relativa a copertura di un cortile condominiale. In tema di condominio degli edifici, è nulla per impossibilità dell'oggetto la delibera condominiale che pregiudichi la sicurezza del fabbricato mediante la copertura di spazi comuni, aventi la connaturata destinazione all'aereazione delle unità immobiliari dei singoli condomini che su di esso prospettano, senza l'adozione di misure sostitutive atte ad assicurare un ricambio d'aria adeguato alle necessità anche potenziali di dette unità. (Nella specie, relativa alla richiesta avanzata nel 1991, da parte di nuovi condomini, di demolizione di una tettoia del cortile comune realizzata nel 1963, che impediva la circolazione dell'aria e limitava la possibilità degli istanti di installare una caldaia per riscaldamento autonomo nel loro balcone di proprietà esclusiva, la S.C. nel cassare la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda, ha precisato che restava ferma l'osservanza, quanto alla possibilità di installazione della caldaia a gas, della disciplina dettata dall'art. 890 cod. civ. e dalla l. 6 dicembre 1971 n. 1083, in dipendenza della pericolosità e potenziale nocività dell'impianto). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1626 del 25/01/2007  CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Condominio competenza civile - competenza per materia – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 4256 del 24/02/2006
Cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio - Competenza del giudice di pace - Ambito - Delimitazione - Fattispecie. In tema di controversie tra condomini, ai sensi dell'art. 7 cod. proc. civ. appartengono alla competenza per materia del giudice di pace le cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi di condominio, tra le quali rientra la lite che riguardi l'installazione di apertura automatica del portone di ingresso dello stabile mediante citofoni installati nelle singole unità immobiliari, nonché l'adozione dell'uso della chiave per l'utilizzo dell'ascensore, giacchè non viene messo in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso delle cose comuni, essendo controversa soltanto la regolamentazione della misura e modalità d'uso dei suddetti servizi. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 4256 del 24/02/2006   …...
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - rilevabilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9641 del 27/04/2006
Applicazione di atti posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo - Delibera di assemblea di condominio - Nullità - Rilevabilità di ufficio - Ammissibilità - Condizioni. Ben può il giudice rilevare di ufficio la nullità quando, come nella specie, si controverta in ordine alla applicazione di atti (delibera d'assemblea di condominio) posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9641 del 27/04/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14065 del 01/07/2005
Edificio facente parte di compendio di eredità non ancora accettata - Assemblea condominiale - Chiamato all'eredità - Partecipazione - Legittimatà - Curatore dell'eredità giacente - Onere dell'amministratore di richiederne la nomina - Configurabilità - Esclusione - Nomina del curatore - Convocazione del medesimo - Necessità - Condizioni. Ove un immobile in condominio faccia parte di un'eredità non ancora accettata, il chiamato è legittimato ad intervenire alle assemblee condominiali, mentre nessuna incombenza volta a provocare la nomina di un curatore dell'eredità giacente è configurabile in capo all'amministratore del condominio, che ha invece l'obbligo di convocare all'assemblea tale curatore ove il medesimo sia stato nominato, e di tale nomina egli abbia avuto notizia. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14065 del 01/07/2005   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005
Deliberazioni nulle o annullabili - Presupposti relativi - Omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea - Nullità della delibera - Esclusione - Annullabilità - Configurabilità - Mancata impugnazione nel termine previsto - Effetti. In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14384 del 29/07/2004
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - innovazioni - pregiudizio alla statica o all'estetica (decoro architettonico) - Installazione dell'ascensore - Innovazione diretta ad eliminare le barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989 - Configurabilità - Sussistenza - Deliberazione - Maggioranza prescritta. In tema di deliberazioni condominiali, l'installazione dell'ascensore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27 primo comma della legge 118/1971 e all'art. 1 primo comma del d.P.R. 384/1978, costituisce innovazione che, ai sensi dell'art. 2 legge 13/89,è approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dall'art. 1136 secondo e terzo comma cod. civ.; tutto ciò ferma rimanendo la previsione del terzo comma del citato art. 2 legge 13/1989, che fa salvo il disposto degli artt. 1120 secondo comma e 1121 terzo comma cod. civ.. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14384 del 29/07/2004   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14384 del 29/07/2004
comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - innovazioni - pregiudizio alla statica o all'estetica (decoro architettonico) - Installazione dell'ascensore - Innovazione diretta ad eliminare le barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989 - Configurabilità - Sussistenza - Deliberazione - Maggioranza prescritta. In tema di deliberazioni condominiali, l'installazione dell'ascensore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27 primo comma della legge 118/1971 e all'art. 1 primo comma del d.P.R. 384/1978, costituisce innovazione che, ai sensi dell'art. 2 legge 13/89,è approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dall'art. 1136 secondo e terzo comma cod. civ.; tutto ciò ferma rimanendo la previsione del terzo comma del citato art. 2 legge 13/1989, che fa salvo il disposto degli artt. 1120 secondo comma e 1121 terzo comma cod. civ.. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14384 del 29/07/2004   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - costituzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4721 del 30/03/2001
Deliberazioni - In genere - Condominio costituito da due soli condomini - Formazione della maggioranza - Criteri - Nomina dell'amministratore - Disciplina. Nell'ipotesi di un condominio costituito da soli due condomini (cosiddetto condomini minimi) non si applica la disciplina dettata dall'art.1136 cod. civ.,la quale richiede per la regolare costituzione dell'assemblea e per la validità delle relative delibere maggioranze qualificate con riferimento al numero dei partecipanti al condominio ed in rapporto al valore dell'edificio condominiale; ma, in forza della norma di rinvio contenuta nell'art.1139 cod. civ., le deliberazioni di detto condominio, ivi comprese quelle attinenti la nomina dell'amministratore, sono soggette alla regolamentazione prevista dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ. per l'amministrazione della comunione in generale, di cui il condominio di edifici costituisce una specie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4721 del 30/03/2001   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10446 del 21/10/1998
Locazione della cosa comune - Atto di ordinaria amministrazione - Configurabilità - Locazione effettuata dall'amministratore privo di preventiva concessione di idonei poteri - Ratifica effettuata dall'assemblea con deliberazione assunta a maggioranza semplice - Validità. La conclusione del contratto di locazione di un appartamento condominiale è da considerarsi atto di amministrazione ordinaria, essendo possibile conseguire la finalità del "miglior godimento delle cose comuni" anche attraverso l'accrescimento dell'utilità del bene mediante la sua utilizzazione indiretta (locazione, affitto); ne consegue che, ove l'amministratore del condominio abbia locato il bene condominiale anche in assenza di un preventivo mandato che lo abilitasse a tanto, deve ritenersi valida la ratifica del suddetto contratto di locazione disposta dall'assemblea dei condomini con deliberazione adottata a maggioranza semplice. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10446 del 21/10/1998   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea – Cass. n. 8167/1997
Costituzione di un fondo cassa - Legittimità - Condizioni - Formali e sostanziali. Appartiene al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudica ne' l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, ne' il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma - perché compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio - l'istituzione di un fondo - cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni, e la relativa delibera è formalmente regolare, anche se tale istituzione non è indicata tra gli argomenti da trattare, se è desumibile dal rendiconto - depositato prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione - in cui l'accantonamento di un'entrata condominiale (nella specie canone dell'appartamento dell'ex portiere) è destinato alle spese di ordinaria manutenzione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8167 del 28/08/1997  _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 8167 1997 …...

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