Azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratoreLegittimazione dell’amministratore di condominio all’azione ex art. 1669 c.c. - Limiti - Estensione alle azioni risarcitorie per danni subiti dai singoli condomini - Esclusione - Fondamento.Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19121 del 11/07/2025 (Rv. 675999 - 01)
In tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore di condominio a promuovere l'azione di cui all'art. 1669 c.c. è limitata alle pretese che investono la tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietà, quindi in relazione ai pregiudizi che investono le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, mentre non si estende alle azioni risarcitorie relative ai danni subiti dai singoli condomini per il ridotto uso dei beni su cui vantano diritti individuali, essendo tali diritti estranei al potere di rappresentanza dell'amministratore fissato dagli artt. 1130 e 1131 c.c.
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131 …...
Contributi e spese condominiali - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministraGiudizio promosso dal condominio - Domanda di condanna del condomino al pagamento di somma di denaro - Controversia sulla titolarità comune o esclusiva di una porzione dell’edificio - Natura dell'accertamento - Carattere meramente incidentale - Limiti.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20993 del 23/07/2025 (Rv. 675699 - 01)
Nel giudizio tra un condominio, rappresentato ex art. 1131 c.c. dal suo amministratore, ed un singolo condomino, convenuto per la condanna al pagamento di una somma di denaro, la questione della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale funzionale alla decisione della causa, privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, efficacia che altrimenti imporrebbe la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario.
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1117 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore art. 1131 c.c.Potere rappresentativo dell'amministratore - Contenuto - Azioni incidenti sull'estensione del diritto di condominio - Esclusione - Conseguenze - Mandato conferito all'amministratore da ciascuno dei condòmini o deliberazione unanime di questi - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27700 del 16/10/2025 (Rv. 676102 - 01)
Ai sensi dell'art. 1131 c.c., l'amministratore di condominio ha il potere di agire e resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, escluse le azioni incidenti sulla condizione giuridica dei beni stessi, ossia sull'estensione del relativo diritto di condominio, sicché, in tali ipotesi, la legittimazione dell'amministratore può trovare fondamento esclusivamente nel mandato conferitogli da ciascuno dei partecipanti alla comunione e non già nel meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale, ad eccezione di un'unanime, positiva deliberazione di tutti i condòmini.
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1131 …...
Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20993 del 23/07/2025 (Rv. 675699 - 01)Azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Giudizio promosso dal condominio - Domanda di condanna del condomino al pagamento di somma di denaro - Controversia sulla titolarità comune o esclusiva di una porzione dell’edificio - Natura dell'accertamento - Carattere meramente incidentale - Limiti.
Nel giudizio tra un condominio, rappresentato ex art. 1131 c.c. dal suo amministratore, ed un singolo condomino, convenuto per la condanna al pagamento di una somma di denaro, la questione della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale funzionale alla decisione della causa, privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, efficacia che altrimenti imporrebbe la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20993 del 23/07/2025 (Rv. 675699 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Condominio negli edifici - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16396 del 18/06/2025 (Rv. 675522 - 01)Rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - compagine condominiale - Variazioni soggettive intervenute tra la produzione del danno alle parti comuni e il momento del promovimento o della decisione della lite - Legittimazione processuale dell'amministratore - Privazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Sentenza favorevole al condominio - Ripartizione pro quota del residuo attivo da parte dell'assemblea - Necessità - Attribuzione pro quota in favore del soggetto condomino al momento dell'evento dannoso.
Le variazioni soggettive della compagine condominiale intervenute tra il momento del verificarsi del danno alle parti comuni e il momento del promovimento della lite o della sua decisione non privano l'amministratore della legittimazione processuale a rappresentare unitariamente l'interesse gestorio, poiché essa gli è accordata dalla legge al fine di semplificare l'instaurazione del contraddittorio; pertanto, in ipotesi di sentenza favorevole al condominio, con condanna del terzo al risarcimento dei danni alle parti comuni, l'assemblea deve provvedere a ripartire pro quota tale residuo attivo, riconoscendo il rispettivo credito a chi era condomino al momento dell'evento dannoso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16396 del 18/06/2025 (Rv. 675522 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1119, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131 …...
Limitazioni legali della proprietà - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16394 del 18/06/2025 (Rv. 675617 - 01)Rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - azione giudiziaria per il rispetto delle - legittimazione - comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - Azione per il rispetto delle distanze legali dall'edificio condominiale - Legittimazione dei soli condòmini titolari di porzioni esclusive frontistanti le costruzioni erette in violazione delle distanze legali - Esclusione - Fondamento.
In ipotesi di edificio in condominio, tutti i condòmini, non soltanto quelli che siano proprietari delle porzioni esclusive direttamente prospettanti verso le costruzioni che violano le distanze legali (nella specie, quelle di cui al d.m. n. 1444 del 1968), sono legittimati ad agire per far valere il rispetto delle disposizioni sulle distanze, le quali mirano a salvaguardare i fabbricati considerati nella loro interezza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16394 del 18/06/2025 (Rv. 675617 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0873, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1131 …...
Azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16394 del 18/06/2025 (Rv. 675617 - 01)Legittimazione del condomino - azione per il rispetto delle distanze legali dall'edificio condominiale - Legittimazione dei soli condòmini titolari di porzioni esclusive frontistanti le costruzioni erette in violazione delle distanze legali - Esclusione - Fondamento.
In ipotesi di edificio in condominio, tutti i condòmini, non soltanto quelli che siano proprietari delle porzioni esclusive direttamente prospettanti verso le costruzioni che violano le distanze legali (nella specie, quelle di cui al d.m. n. 1444 del 1968), sono legittimati ad agire per far valere il rispetto delle disposizioni sulle distanze, le quali mirano a salvaguardare i fabbricati considerati nella loro interezza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16394 del 18/06/2025 (Rv. 675617 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_873, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1131 …...
Azioni giudiziarie - compagine condominiale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16396 del 18/06/2025 (Rv. 675522 - 01)Variazioni soggettive intervenute tra la produzione del danno alle parti comuni e il momento del promovimento o della decisione della lite - Legittimazione processuale dell'amministratore - Privazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Sentenza favorevole al condominio - Ripartizione pro quota del residuo attivo da parte dell'assemblea - Necessità - Attribuzione pro quota in favore del soggetto condomino al momento dell'evento dannoso.
Le variazioni soggettive della compagine condominiale intervenute tra il momento del verificarsi del danno alle parti comuni e il momento del promovimento della lite o della sua decisione non privano l'amministratore della legittimazione processuale a rappresentare unitariamente l'interesse gestorio, poiché essa gli è accordata dalla legge al fine di semplificare l'instaurazione del contraddittorio; pertanto, in ipotesi di sentenza favorevole al condominio, con condanna del terzo al risarcimento dei danni alle parti comuni, l'assemblea deve provvedere a ripartire pro quota tale residuo attivo, riconoscendo il rispettivo credito a chi era condomino al momento dell'evento dannoso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16396 del 18/06/2025 (Rv. 675522 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1119, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131 …...
Condominio negli edifici - amministratore - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025 (Rv. 675877 - 01)Attribuzioni (doveri e poteri) - rappresentanza negoziale - Manutenzione straordinaria dell'edificio - Contratto di appalto - Incarico alla stipula conferito dall'assemblea all'amministratore - Suoi poteri di rappresentanza e conseguenti responsabilità.
In tema di condominio, ove l'assemblea dia incarico all'amministratore di stipulare, in nome e per conto del condominio, un contratto d'appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, con previsione di un compenso aggiuntivo, i poteri di rappresentanza dello stesso amministratore e le conseguenti responsabilità, ex artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., riguardano l'assunzione della difesa dei comuni interessi dei condomini e, quindi, l'esercizio di tutte le facoltà e l'adempimento di tutti gli obblighi finalizzati a rendere effettiva e completa la tutela degli interessi condominiali nei rapporti con l'appaltatore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025 (Rv. 675877 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131 …...
Amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025 (Rv. 675877 - 01)Rappresentanza negoziale - Manutenzione straordinaria dell'edificio - Contratto di appalto - Incarico alla stipula conferito dall'assemblea all'amministratore - Suoi poteri di rappresentanza e conseguenti responsabilità.
In tema di condominio, ove l'assemblea dia incarico all'amministratore di stipulare, in nome e per conto del condominio, un contratto d'appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, con previsione di un compenso aggiuntivo, i poteri di rappresentanza dello stesso amministratore e le conseguenti responsabilità, ex artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., riguardano l'assunzione della difesa dei comuni interessi dei condomini e, quindi, l'esercizio di tutte le facoltà e l'adempimento di tutti gli obblighi finalizzati a rendere effettiva e completa la tutela degli interessi condominiali nei rapporti con l'appaltatore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025 (Rv. 675877 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131 …...
Condominio negli edifici - amministratore - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025 (Rv. 675877 - 03)Attribuzioni (doveri e poteri) - responsabilità - Attività straordinaria - Conferimento di appalto per la manutenzione del fabbricato - Amministratore - Esonero dall'obbligo di sorveglianza nei confronti dell'impresa appaltatrice - Esclusione - Conseguenti obblighi.
In tema di condominio, l'amministratore incaricato dell'attività straordinaria inerente al conferimento di un appalto per la manutenzione del fabbricato non è esonerato dall'obbligo di sorveglianza dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, spettandogli, quale rappresentante del committente condominio e tenuto conto degli specifici poteri conferitigli dall'assemblea, il compito di controllare lo svolgimento dei lavori, di verificarne lo stato, di accertare che l'esecuzione dell'opera proceda nei termini e secondo le condizioni stabiliti dal contratto e a regola d'arte, di effettuare o negare i pagamenti in funzione della corrispondenza della partita compiuta alle previsioni quantitative o qualitative delle clausole contrattuali, di rendere note tempestivamente ai condomini le eventuali difficoltà sopravvenute nell'esecuzione dell'appalto obiettivamente idonee ad incidere sul rapporto gestorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025 (Rv. 675877 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14829 del 03/06/2025 (Rv. 675291 - 01)Contributi e spese condominiali - Condominio - Parte contrattuale complessa rappresentata dall'amministratore - Legittimazione del singolo condomino ad agire in proprio contro l'appaltatore dei lavori di ricostruzione o riparazione delle parti comuni di cui alla legge n. 219 del 1981 - Esclusione.
Il condominio è parte contrattuale complessa, necessariamente rappresentata dall'amministratore, cosicché difetta nel singolo condomino la legittimazione ad agire, in proprio, contro l'appaltatore dei lavori di ricostruzione o riparazione delle parti comuni di cui alla l. n. 219 del 1981.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14829 del 03/06/2025 (Rv. 675291 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1131 …...
Condominio negli edifici - Supercondominio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8254 del 28/03/2025 (Rv. 674275 - 01)Assemblea dei condomini - deliberazioni - Supercondominio - Assemblea dei rappresentanti dei condominii - Impugnazione delle decisioni - Legittimazione del singolo condomino - Condizioni - Fondamento.
In tema di supercondominio, la decisione assunta dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, disp. att. c.c., può essere impugnata da ogni condomino, se il rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto, poiché la sua nomina è obbligatoria con riferimento all'esercizio dei diritti amministrativi in materia di gestione ordinaria delle parti comuni e alla nomina dell'amministratore, mediante manifestazione di voto della volontà unitaria formatasi nel rispettivo condominio, e non anche all'esercizio della tutela processuale; per contro, ove il rappresentante abbia contribuito, con il suo voto favorevole, all'approvazione della decisione assunta dall'assemblea, contravvenendo alla volontà della compagine rappresentata, la tutela dei rispettivi condomini, attenendo a un vizio della delega o a una carenza del potere di rappresentanza, trova attuazione secondo le regole generali sul mandato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8254 del 28/03/2025 (Rv. 674275 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1117_02
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Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1050 del 16/01/2025 (Rv. 673656-01)Rappresentanza giudiziale del condominio - esecuzione forzata - precetto - sottoscrizione - legittimazione dell'amministratore - Amministratore cessato dalla carica - Potere di sottoscrivere la procura al difensore per il precetto - Sussistenza - Fondamento.
Salva una diversa volontà dell'assemblea condominiale, l'amministratore, dopo la cessazione dalla carica e fino a quando non viene ritualmente sostituito, non perde i poteri attribuitigli dalla legge, tra i quali quello di sottoscrivere la procura al difensore per la redazione di un precetto, trattandosi di un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, ma meramente conservativo, ossia volto alla riscossione di crediti già accertati in favore del condominio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1050 del 16/01/2025 (Rv. 673656-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1138 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11863 del 02/05/2024 (Rv. 670800-01)Legittimazione dell'amministratore - Delibera condominiale di autorizzazione a promuovere un giudizio - Portata - Impugnazione - Potere - Configurabilità - Ambito di applicazione - Fattispecie relativa al controricorso per cassazione.
La delibera condominiale con la quale si autorizza l'amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso per cassazione, proposto da un amministratore di condominio la cui legittimazione processuale non era stata mai contestata nei gradi di merito).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11863 del 02/05/2024 (Rv. 670800-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_705 …...
D'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7053 del 15/03/2024 (Rv. 670503-01)Decreto ingiuntivo contro un condominio - Legittimazione ad esperire opposizione - In capo al singolo condomino - Esclusione - Fondamento.
Il singolo condomino non è legittimato a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, in quanto, in tale giudizio, oggetto della domanda è un credito vantato dall'ingiungente nei riguardi dell'ingiunto, cosicché, dal punto di vista soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro il quale essa è diretta, regola che non trova eccezione con riguardo al condominio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7053 del 15/03/2024 (Rv. 670503-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27957 del 04/10/2023 (Rv. 669006 - 01)Domanda di un condomino per l'accertamento della natura condominiale di un bene - Eccezione di titolarità esclusivo di un condomino - Litisconsorzio degli altri condomini - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto ne eccepisce la proprietà esclusiva, senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti partecipanti al condominio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27957 del 04/10/2023 (Rv. 669006 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_0948 …...
Comunione dei diritti reali Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22116 del 24/07/2023 (Rv. 668603 - 01)Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - Condominio edifici - Legittimazione del singolo condòmino a tutela del diritto di comproprietà - Natura - Fattispecie.
Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'esecuzione condotta, nei confronti di un condòmino, in forza di un titolo esecutivo formatosi, contro il condominio, all'esito di un giudizio cui il primo non aveva partecipato, aveva rigettato l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da quest'ultimo, sul presupposto che i relativi motivi si sarebbero dovuti far valere mediante l'impugnazione del titolo stesso).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22116 del 24/07/2023 (Rv. 668603 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17713 del 21/06/2023 (Rv. 668064 - 01)Contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rimborso delle spese anticipate - dall'amministratore - Amministratore di condominio - Diritto al compenso - Preventiva approvazione da parte dell'assemblea del rendiconto da cui risulta il credito - Necessità.
In tema di condominio, l'assemblea è l'organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché, in mancanza di un rendiconto approvato, il credito per compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17713 del 21/06/2023 (Rv. 668064 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1720, Cod_Civ_art_1130_2 …...
Comunione dei diritti reali – Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16934 del 14/06/2023 (Rv. 668319 - 01)Azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - Condominio edifici - Legittimazione del singolo condòmino a tutela del diritto di comproprietà - Legittimazione concorrente o aggiuntiva rispetto all'amministratore e legittimazione autonoma - Rilevanza della volontà degli altri condomini - Esclusione - Fattispecie.
In tema di condominio negli edifici, il singolo condòmino, che intenda tutelare il proprio diritto di comproprietario "pro quota" dei beni comuni, oltre ad avere legittimazione concorrente e aggiuntiva rispetto a quella dell'amministratore nei giudizi in cui questi abbia già assunto legittimamente la difesa, è altrettanto legittimato a promuovere azioni (o a resistere ad azioni proposte da altri), senza che assuma a tal fine rilevanza la volontà degli altri condomini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, a fronte dell'azione esercitata dal singolo condòmino onde ottenere lo sgombero delle parti comuni da mobilio e la rimozione della canna fumaria realizzata sulla sommità del fabbricato, aveva escluso che costituisse l'esercizio dell'azione giudiziaria fosse subordinato alla convocazione dell'assemblea condominiale, affermata viceversa dal giudice di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16934 del 14/06/2023 (Rv. 668319 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1139, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131 …...
Conferimento a persona giuridica – Cass. n. 10865/2023Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Conferimento a persona giuridica - Ammissibilità - Fondamento.
L'incarico di amministratore del condominio può essere conferito, oltre che a una persona fisica, anche a una persona giuridica, tenuto conto che quest'ultima non soffre di limitazioni di capacità, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e che essa è in grado di offrire, quanto all'adempimento della relativa obbligazione ed all'imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10865 del 24/04/2023 (Rv. 667689 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131
Corte
Cassazione
10865
2023 …...
Irregolare conferimento dei rifiuti nei contenitori della raccolta differenziata destinata al condominio – Cass. n. 4561/2023Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - solidarietà' - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - provvedimenti - in genere - Sanzioni amministrative - Irregolare conferimento dei rifiuti nei contenitori della raccolta differenziata destinata al condominio - Violazione del regolamento comunale - Responsabilità dell'amministratore - Esclusione - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative, l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4561 del 14/02/2023 (Rv. 666879 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1131
Corte
Cassazione
4561
2023 …...
Danni lamentati da un singolo condomino – Cass. n. 24058/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - responsabilità - Condominio negli edifici - Esecuzione di lavori su parti comuni - Danni lamentati da un singolo condomino - Asserita omessa vigilanza da parte del condominio - Titolarità dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria - Individuazione.
In tema di risarcimento danni per l'esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il condomino che ritenga di essere stato danneggiato da un'omessa vigilanza da parte del condominio nell'esecuzione dei lavori dovrà rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell'amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, il quale, a sua volta, valuterà se agire in rivalsa contro l'amministratore stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24058 del 03/08/2022 (Rv. 665386 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051
Corte
Cassazione
24058
2022 …...
Allaccio abusivo dell’impianto condominiale alla rete idrica – Cass. n. 23823/2022Responsabilità civile - comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - provvedimenti - in genere - Allaccio abusivo dell’impianto condominiale alla rete idrica - Fatto illecito del condominio - Sussistenza - Ragioni.
L'abusivo allaccio di un impianto condominiale alla rete idrica integra un fatto illecito imputabile al condominio nel suo complesso, rientrando tra gli obblighi dell'amministratore quello di custodire le cose comuni, vigilando affinché non rechino danni a terzi, e conseguentemente di compiere gli atti idonei ad evitare il perpetrarsi dell'illecito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 23823 del 01/08/2022 (Rv. 665570 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131
Corte
Cassazione
23823
2022 …...
Conseguente intimazione di pagamento nei confronti del condomino destinatario – Cass. n. 5811/2022Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - tardiva - Esecuzione forzata - opposizioni - Condominio - Decreto ingiuntivo non opposto in favore del condominio - Conseguente intimazione di pagamento nei confronti del condomino destinatario - Rimedi in favore di quest'ultimo - Opposizione a precetto e opposizione tardiva a decreto - Distinzioni tra i due.
Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto, potendosi far valere, rispettivamente, mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare e con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022 (Rv. 664185 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_650
Corte
Cassazione
5811
2022 …...
Delibera di rinuncia all'azione verso l'appaltatore per vizi e difetti dell'opera – Cass. n. 5645/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - Assemblea dei condomini - Poteri - Autorizzazione all'esercizio in giudizio di diritti diversi da quelli conferiti all'amministratore dall'art. 1131 c.c. - Conseguenze - Delibera di rinuncia all'azione verso l'appaltatore per vizi e difetti dell'opera - Possibilità - Dovere di esecuzione dell'amministratore - Sussistenza - Violazione dei diritti dei singoli - Esclusione - Ragioni.
L'assemblea dei condomini, avendo il potere di autorizzare l'amministratore ad agire in giudizio per l'esercizio di diritti che, ancorché riferiti alle parti comuni dell’edificio condominiale, non rientrano nella rappresentanza giudiziale attiva attribuitagli dall'art. 1131 c.c., è legittimata a rinunciare all'azione nei confronti dell'appaltatore per vizi e difetti delle opere di manutenzione da lui eseguite, impegnando l'amministratore a dare esecuzione alla relativa delibera ai sensi dell'art. 1131, n. 1 , c.c., senza con ciò invadere la sfera dei diritti riservati ai singoli condomini, i quali possono liberamente fare valere nei confronti dell'appaltatore il diritto al risarcimento di eventuali danni ad essi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'appalto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5645 del 21/02/2022 (Rv. 664181 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1667
Corte
Cassazione
5645
2022 …...
Decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un supercondominio – Cass. n. 40857/2021Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere - Decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un supercondominio - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Amministratori dei singoli condomìni - Legittimazione attiva - Esclusione - Attivazione dell'obbligo di manleva nei confronti dell'amministratore del supercondominio - Esclusione - Fondamento.
Gli amministratori di più condomìni di edifici compresi in un supercondominio non sono legittimati ad opporsi, in rappresentanza dei partecipanti ex art. 1131 c.c., al decreto ingiuntivo intimato da un creditore al supercondominio per ottenere il pagamento di un'obbligazione contratta dall'amministratore dello stesso, né possono fare valere l'obbligo di manleva assolto da quest'ultimo nei confronti e a beneficio del supercondominio garantito, non operando tra l'amministratore del supercondominio e gli amministratori dei condomìni alcuna "rappresentanza reciproca" o "legittimazione sostitutiva".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021 (Rv. 663396 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117 bis, Cod_Civ_art_1131
CorteCassazione
40857
2021 …...
Decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio – Cass. n. 40857/2021Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere - Decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Legittimazione attiva del singolo condomino - Sussistenza - Fondamento.
Il singolo condomino è dotato di legittimazione attiva a proporre l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del condominio, giacché tale provvedimento può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i singoli condòmini, la cui responsabilità, in proporzione delle rispettive quote, deriva dall’esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse dello stesso condominio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021 (Rv. 663396 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_645
Corte
Cassazione
40857
2021 …...
Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale all'amministratore subentrante – Cass. n. 40134/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - rendiconto - Cessazione dall'incarico - Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale all'amministratore subentrante - Riparto dell'onere della prova.
È onere del nuovo amministratore del condominio indicare in modo specifico i documenti che chiede in consegna e specificare l'inerenza dei medesimi all'esercizio della gestione del bene comune, mentre spetta al precedente amministratore eccepire l'estraneità della documentazione agli adempimenti ed agli obblighi posti a carico dell'amministratore ovvero provare il verificarsi di fatti impeditivi o estintivi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40134 del 15/12/2021 (Rv. 663392 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_1713
Corte
Cassazione
40134
2021 …...
Cessazione dall'incarico di un amministratore di condominio – Cass. n. 40134/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) – rendiconto - Cessazione dall'incarico - Disciplina anteriore alla l. n. 220 del 2012 - Obbligo di consegna di tutta la documentazione posseduta - Sussistenza - Fondamento.
L'amministratore, alla cessazione dell'incarico, è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini compresa quella nella disponibilità dei singoli condomini; tale obbligo era configurabile anche prima della riforma disposta con l. n. 220 del 2012, sebbene non espressamente previsto dalla legge ma discendente dal dovere di diligenza posto a carico del mandatario, che comprende anche il dovere di collaborazione con il nuovo amministratore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40134 del 15/12/2021 (Rv. 663392 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_1713
Corte
Cassazione
40134
2021 …...
Rappresentanza giudiziale del condominio – Cass. n. 35794/2021Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Impugnazione di delibera condominiale - Controversia sulla titolarità comune o esclusiva.
Nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., la questione dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale, ma privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35794 del 22/11/2021 (Rv. 662910 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_34, Cod_Proc_Civ_art_102
Corte
Cassazione
35794
2021 …...
Condomini rappresentati dall'amministratore del condominio – Cass. n. 35576/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - Condomini rappresentati dall'amministratore del condominio - Contestuale possibilità per un singolo condominio di agire a tutela del medesimo diritto - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Intervento in appello del singolo condomino - Ammissibilità - Applicabilità dell'art. 344 c.p.c. - Esclusione.
La peculiare natura del condominio, ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati "ex mandato" dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto, nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca. Ne consegue che il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall'amministratore, per far valere diritti della collettività condominiale, non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni e, ove tale intervento sia stato spiegato in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri dell'intervento dei terzi in quel grado, fissati nell'art. 344 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35576 del 19/11/2021 (Rv. 662900 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_344
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Cassazione
35576
2021 …...
Sequestro preventivo di unità immobiliari e parti comuni – Cass. n. 23255/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - diritti dei condomini - Sequestro preventivo di unità immobiliari e parti comuni - Nomina di custode giudiziario - Deliberazione approvata dall'assemblea durante il sequestro - Nullità - Fondamento.
Il vincolo di indisponibilità derivante da un sequestro preventivo penale avente oggetto le unità immobiliari di proprietà esclusiva e le parti comuni di un edificio condominiale, per le quali sia nominato un custode giudiziario, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento, ed attesa la funzione tipica di detta misura stabilita dall'art. 321 c.p.p., colpisce sia i diritti e le facoltà individuali inerenti al diritto di condominio, sia le attribuzioni dell'amministratore, sia i poteri conferiti all'assemblea in materia di gestione dei beni comuni, con conseguente nullità della deliberazione da questa approvata nel periodo di efficacia del sequestro.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23255 del 20/08/2021 (Rv. 662073 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1135
Corte
Cassazione
23255
2021 …...
Sequestro preventivo di unità immobiliari e parti comuni – Cass. n. 23255/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - diritti dei condomini - Sequestro preventivo di unità immobiliari e parti comuni - Nomina di custode giudiziario - Deliberazione approvata dall'assemblea durante il sequestro - Nullità - Fondamento.
Il vincolo di indisponibilità derivante da un sequestro preventivo penale avente oggetto le unità immobiliari di proprietà esclusiva e le parti comuni di un edificio condominiale, per le quali sia nominato un custode giudiziario, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento, ed attesa la funzione tipica di detta misura stabilita dall'art. 321 c.p.p., colpisce sia i diritti e le facoltà individuali inerenti al diritto di condominio, sia le attribuzioni dell'amministratore, sia i poteri conferiti all'assemblea in materia di gestione dei beni comuni, con conseguente nullità della deliberazione da questa approvata nel periodo di efficacia del sequestro.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23255 del 20/08/2021 (Rv. 662073 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1135
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Rappresentanza giudiziale del condominio – Cass. n. 11200/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Contratto di manutenzione dell'impianto ascensore - Recesso anticipato deliberato dall'assemblea - Controversia instaurata dall'appaltatore - Legittimazione dell'amministratore ad essere convenuto nonché a proporre impugnazione - Sussistenza - Fondamento
In tema di condominio negli edifici, ove l'assemblea abbia deliberato il recesso anticipato dal contratto di manutenzione dell'ascensore, spettano all'amministratore tanto la legittimazione passiva, quanto la facoltà di impugnare la sentenza resa nella controversia instaurata dall'appaltatore e volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del recesso, nonché la condanna del condominio al pagamento dei canoni fino alla naturale scadenza contrattuale, senza che occorrano l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea, necessarie per le sole cause che esorbitano dalle attribuzioni dello stesso amministratore, ex art. 1131, commi 2 e 3, c.c., ma non per quelle che vi rientrano perché, come nella specie, attinenti all'esecuzione delle delibere assembleari, ex art. 1130, n. 1, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11200 del 28/04/2021 (Rv. 661214 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Civ_art_1671 …...
Impugnazione di una delibera assembleare – Cass. n. 2636/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Impugnazione di delibera condominiale - Intervento in giudizio degli altri condomini - Ammissibilità - Limiti. Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore. Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - In genere.
Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest'ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all'intervento, ove questo sia a favore del condominio, siccome volto a sostenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell'amministratore nei giudizi relativi all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2636 del 04/02/2021 (Rv. 660316 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_105 …...
Legittimazione dell'amministratore – Cass. n. 2635/2021Comunione dei diritti reali – condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Tabella millesimale meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge - Giudizio di revisione ex art. 69 disp. att. c.c., instaurato anteriormente alla novella "ex lege" n. 220 del 2012 - Litisconsorzio necessario tra tutti i condomini - Esclusione - Legittimazione passiva del solo amministratore - Sussistenza - Fondamento.
La legittimazione passiva rispetto alla domanda, proposta in un giudizio pendente anteriormente alla l. n. 220 del 2012, volta alla determinazione o, come nella specie, alla revisione, ex art. 69 disp. att. c.c., della tabella millesimale, in applicazione aritmetica dei criteri legali, spetta all'amministratore, senza alcuna necessità di litisconsorzio tra tutti i condomini, trattandosi di controversia rientrante tra le attribuzioni allo stesso riconosciute dall'art. 1130 c.c. e nei correlati poteri rappresentativi processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2635 del 04/02/2021 (Rv. 660247 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1123_1 …...
Rappresentanza giudiziale del condominio – Cass. n. 2127/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Fonte - Clausola del regolamento prescrivente la deliberazione dell'assemblea a maggioranza qualificata - Inefficacia.
Il potere dell'amministratore di rappresentare il condominio nelle liti proposte contro il medesimo di cui all'art. 1131 c.c. deriva direttamente dalla legge e non può soffrire limitazione né per volontà dell'amministratore né per deliberazione dell'assemblea. Ne deriva che la clausola contenuta in un regolamento condominiale (ancorchè deliberato per mutuo accordo tra tutti gli originari condomini), secondo cui l'autorizzazione a stare in giudizio debba essere deliberata dall'assemblea, semmai a maggioranza qualificata, non ha efficacia giuridica, poichè il quarto comma dell'art. 1138 c.c. prevede che le norme regolamentari non possono derogare alle disposizioni ivi menzionate, fra le quali appunto è appunto compresa quella di cui all'art 1131 citato.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2127 del 29/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1138 …...
Rappresentanza giudiziale del condominio - Condominio legalmente rappresentato dall'amministratore - Cass. n. 27302/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - Condominio legalmente rappresentato dall'amministratore - Mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa - Immediata incidenza sul rapporto processuale – Esclusione - Morte o cessazione del potere di rappresentanza dell'amministratore - Interruzione del giudizio - Condizioni.
Nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, operando quest'ultimo, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l'inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall'assemblea, l’eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza del medesimo, già costituito in giudizio a mezzo di procuratore, possono comportare la sua interruzione, a norma dell'art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti il rapporto processuale senza soluzione di continuità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 27302 del 30/11/2020 (Rv. 659726 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_300
rappresentanza giudiziale
condominio
corte
cassazione
27302
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Condominio negli edifici - Legittimazione passiva dell'amministratore di condominio - Cass. n. 25782/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Azione di reintegrazione nel possesso di parti comuni - Legittimazione passiva dell'amministratore di condominio - Sussistenza.
In tema di condominio, così come va riconosciuta la legittimazione attiva dell'amministratore - in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 1130, n. 4), c.c. - ad esercitare l'azione di reintegrazione nel possesso, allo stesso modo deve riconoscersi la sua legittimazione passiva, qualora un'azione relativa alle parti comuni venga svolta nei confronti del condominio e si tratti di compiere atti conservativi sui beni di proprietà comune del condominio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25782 del 13/11/2020 (Rv. 659677 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1168, Cod_Civ_art_1131
condominio
rappresentanza giudiziale
corte
cassazione
25782
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Regolamento contrattuale - Azione di nullità - Cass. n. 24957/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - Regolamento contrattuale - Azione di nullità - Legittimazione a contraddire del condominio in persona dell'amministratore - Esclusione - Litisconsorzio necessario di tutti i condomini - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Il regolamento di condominio cosiddetto contrattuale, quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento della sua efficacia, si configura, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioè pluralità di parti e scopo comune; ne consegue che l'azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile non nei confronti del condominio (e, quindi, dell'amministratore), carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, versandosi in una situazione di litisconsorzio necessario.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha condiviso la decisione della Corte di merito che, una volta escluso che il riscontro della eventuale nullità del regolamento costituisse l'oggetto di un accertamento incidentale - nel qual caso non sarebbe stata imposta la necessaria partecipazione di tutti i condomini - aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per la mancata partecipazione al giudizio di tutti i condomini).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24957 del 09/11/2020 (Rv. 659703 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1138, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131
regolamento di condominio
Azione di nullità
corte
cassazione
24957
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Condominio negli edifici - Domanda di usucapione nell'interesse del condominio - Cass. N. 25014/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Domanda di usucapione nell'interesse del condominio - Legittimazione attiva dell'amministratore - Sussistenza - Condizioni - Mandato speciale di ciascun condomino - Necessità - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, la proposizione di una domanda diretta alla estensione della proprietà comune mediante declaratoria di appartenenza al condominio di un'area adiacente al fabbricato condominiale, siccome acquistata per usucapione, implicando non solo l'accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati, esorbita dai poteri deliberativi dell'assemblea e dai poteri di rappresentanza dell'amministratore, il quale può esercitare la relativa azione solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascun condomino.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25014 del 09/11/2020 (Rv. 659671 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1158
condominio
rappresentanza giudiziale
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25014
2020
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Impugnazioni di delibere assembleari - Resistenza in giudizio – Cass. n. 23550/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Condominio negli edifici - Impugnazioni di delibere assembleari riguardanti parti comuni - Amministratore - Poteri ex art. 1131 c.c. - Resistenza in giudizio - Ammissibilità - Autorizzazione preventiva o ratifica - Necessità - Esclusione.
L'amministratore di condominio può resistere all'impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall'art. 1131 c.c., giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 23550 del 27/10/2020 (Rv. 659389 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131
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23550
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Compiti dell'amministratore - regolamento condominiale – Cass. n. 21562/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Compiti dell'amministratore - Osservanza del regolamento condominiale - Conseguenze - Azione per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento - Legittimazione dell'amministratore - Sussistenza - Deliberazione assembleare - Necessità - Esclusione - Fondamento - Maggioranza di cui all'art. 1136 c. c. - Irrilevanza.
L'amministratore di condominio, essendo tenuto a curare l'osservanza del regolamento di condominio ex art. 1130, comma 1, n. 1, c.c., è legittimato ad agire e a resistere in giudizio per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento condominiale contrattuale (nella specie, attività alberghiera), senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c., la quale è richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21562 del 07/10/2020 (Rv. 659320 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1 Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136
corte
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21562
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Rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore – Cass. n. 21533/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Azioni a tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio fuori dal novero degli atti conservativi - Esperibilità nei confronti dei condomini o di terzi - Legittimazione dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità.
In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, comma 1, c.c., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21533 del 07/10/2020 (Rv. 659375 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4697 del 21/02/2020 (Rv. 657Azione volta all'accertamento negativo della qualità di condomino - Legittimazione passiva dell'amministratore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La domanda di accertamento negativo della qualità di condomino, in quanto inerente all'inesistenza del rapporto di condominialità ex art_ 1117 c.c., non va proposta nei confronti dell'amministratore del condominio ma impone, piuttosto, la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario, postulando la definizione della vertenza una decisione implicante una statuizione in ordine a titoli di proprietà configgenti fra loro, suscettibile di assumere valenza solo se, ed in quanto, data nei confronti di tutti i soggetti, asseriti partecipi del preteso condominio in discussione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte di una domanda di accertamento negativo dell'appartenenza ad un condominio di alcune unità immobiliari, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, con rimessione della causa al giudice di prime cure, per non aver quest'ultimo disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4697 del 21/02/2020 (Rv. 657260 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
AZIONI GIUDIZIARIE
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3846 del 17/02/2020 (Rv. 6571Azione risarcitoria "ex" art_ 1669 c.c. - Legittimazione attiva dell'amministratore di condominio - Limiti - Fondamento.
In tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore a promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art_ 1669 c.c., nei confronti del costruttore, a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, non può estendersi, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, anche alla proposizione delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, relative ai danni subiti dai condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3846 del 17/02/2020 (Rv. 657104 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1669, Cod_Proc_Civ_art_081
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
AZIONI GIUDIZIARIE
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Azioni giudiziarie - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10934 del 18/04/2019 (Rv. 653787 - 01)Rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - Ricorso per cassazione in controversia condominiale sulle parti comuni - Ricorso incidentale tardivo proposto da altro condòmino che non è stato parte nei giudizi di merito - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento.
Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo stesso.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10934 del 18/04/2019 (Rv. 653787 - 01)
Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1117_4, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_371_1
CONDOMINIO
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Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Giudizio promosso dall'amministratore del condominio a difesa della proprietà comune - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8695 del 28/03/2019Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Giudizio promosso dall'amministratore del condominio a difesa della proprietà comune - Intervento del singolo condomino - Natura giuridica - Litisconsorzio processuale necessario - procedimento civile - litisconsorzio - necessario.
Nei giudizi promossi dall'amministratore a tutela delle parti comuni, l'intervento del singolo condomino si connota come intervento adesivo autonomo, ovvero quale costituzione di una delle parti originarie in senso sostanziale, determinatasi a far valere le proprie ragioni direttamente e non più tramite il rappresentante comune, sicché, configurandosi un unico giudizio con pluralità di parti, si determina tra queste ultime un litisconsorzio processuale necessario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8695 del 28/03/2019
Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_105
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Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Giudizio promosso dall'amministratore del condominio per la tutela dei beni comuni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8695 delImpugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Giudizio promosso dall'amministratore del condominio per la tutela dei beni comuni - Intervento del singolo condomino - Mancata notificazione a quest'ultimo dell'atto di appello - Omessa integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Conseguenze - Nullità della sentenza rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità - Costituzione volontaria del condomino pretermesso - Accettazione della decisione di secondo grado - Irrilevanza - Fondamento.
L'omessa notificazione dell'atto di appello al condomino intervenuto nel giudizio di primo grado, promosso dall'amministratore del condominio a tutela dei beni comuni, determina la nullità della sentenza, derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità anche se la parte pretermessa si costituisce volontariamente, accettando senza riserve la decisione di secondo grado, trattandosi di una nullità determinata dal giudice, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, in relazione alla quale non opera il temperamento stabilito dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere fatta valere dalla parte che vi ha dato causa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8695 del 28/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_1131 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2279 del 28/01/2019Comunione dei diritti reali -condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2279 del 28/01/2019
Cd. supercondominio - Presupposti di esistenza - Costituzione - Potere degli amministratori - Limiti - Mancata nomina - Rimedi - Conseguenze - Fattispecie.
Il cd. supercondominio viene in essere "ipso iure et facto", ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomìni autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto; il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c. è limitato, pertanto, alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all'edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomìni, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l'assemblea di tutti i proprietari e l'amministratore del cd. supercondominio. Ne consegue che, qualora quest'ultimo amministratore non sia nominato, la rappresentanza processuale passiva compete, in via alternativa, ad un curatore speciale scelto ex art. 65 disp. att. c.c. o al titolare di un mandato "ad hoc" conferito dai comproprietari ovvero, in mancanza, a tutti i titolari delle porzioni esclusive ubicate nei singoli edifici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, in un giudizio volto ad ottenere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio su una strada interna, comune a due condomìni, aveva ritenuto sufficiente la chiamata in giudizio dei loro amministratori e non pure dei condòmini).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2279 del 28/01/2019
CONDOMINIO
SUPERCONDOMINIO
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Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - Cass. n. 1186/2019Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rimborso delle spese anticipate - dall'amministratore - Azione per il recupero delle somme anticipate dall'amministratore - Rendiconto - Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie.
Mandato - obbligazioni del mandante - spese e compenso del mandatario - In genere.
L'obbligo di rendiconto che, quale mandatario con rappresentanza dei condomini, l'amministratore è tenuto a osservare con riferimento alle somme detenute per conto del condominio, può dirsi adempiuto quando egli abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi funzionali all'individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (nella specie, la S.C., in una fattispecie anteriore all'entrata in vigore della l. n. 220 del 2012, ha confermato la decisione di merito che, sulla base delle prove raccolte nel processo, aveva ritenuto raggiunta la dimostrazione del versamento di una somma di pertinenza del condominio su un conto corrente di gestione intestato all'amministratore e del suo successivo impiego per coprire passività condominiali).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1186 del 17/01/2019
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
1186
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Legittimazione passiva dell'amministratore del condominioComunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - Azione promossa nei confronti del condominio relativamente alle aree esterne a esso - Legittimazione passiva dell'amministratore del condominio - Sussistenza - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22911 DEL 26/09/2018
La legittimazione passiva dell'amministratore del condominio, ex art. 1131, comma 2, c.c. non incontra limiti e sussiste - anche in ordine all'interposizione d'ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario - in relazione a ogni tipo d'azione, anche reale o possessoria, promossa da terzi o da un singolo condòmino nei confronti del condominio medesimo relativamente alle parti comuni dello stabile condominiale (tali dovendo estensivamente ritenersi anche quelle esterne, purché adibite all'uso comune di tutti i condòmini), trovando ragione nell'esigenza di facilitare l'evocazione in giudizio del condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condòmini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, negata la natura condominiale di un'area cortilizia, esterna al fabbricato ma adibita ad uso comune, aveva escluso la legittimazione passiva dell'amministratore rispetto a un'"actio negatoria" proposta da un condomino relativamente a tale area).
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Legittimazione passiva dell'amministratore del condominioComunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - azione promossa nei confronti del condominio relativamente alle aree esterne a esso - legittimazione passiva dell'amministratore del condominio - sussistenza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22911 del 26/09/2018
>>> La legittimazione passiva dell'amministratore del condominio, ex art. 1131, comma 2, c.c. non incontra limiti e sussiste - anche in ordine all'interposizione d'ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario - in relazione a ogni tipo d'azione, anche reale o possessoria, promossa da terzi o da un singolo condòmino nei confronti del condominio medesimo relativamente alle parti comuni dello stabile condominiale (tali dovendo estensivamente ritenersi anche quelle esterne, purché adibite all'uso comune di tutti i condòmini), trovando ragione nell'esigenza di facilitare l'evocazione in giudizio del condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condòmini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, negata la natura condominiale di un'area cortilizia, esterna al fabbricato ma adibita ad uso comune, aveva escluso la legittimazione passiva dell'amministratore rispetto a un'"actio negatoria" proposta da un condomino relativamente a tale area).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22911 del 26/09/2018 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 20612 del 31/08/2017Impugnazione di delibera condominiale - Controversia sulla titolarità esclusiva dei beni su cui quella abbia inciso - Natura dell'accertamento - Carattere meramente incidentale - Ammissibilità - Fondamento.
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere.
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio in genere.
In tema di condominio negli edifici, esula dai limiti della legittimazione passiva dell'amministratore una domanda volta ad ottenere l'accertamento, in capo ad un singolo, della proprietà esclusiva su di un bene altrimenti comune, ex art. 1117 c.c., giacché tale domanda impone il litisconsorzio necessario di tutti i condomini; ne consegue che, nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., in cui la legittimazione passiva spetta all'amministratore, l'allegazione, ad opera del ricorrente, della proprietà esclusiva del bene su cui detta delibera abbia inciso (nella specie, l'area cortilizia antistante il fabbricato, oggetto di assegnazione assembleare quale spazio a parcheggio per le autovetture dei condomini), può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell’atto collegiale ma privo di efficacia di giudicato in ordine all’estensione dei diritti reali dei singoli.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 20612 del 31/08/2017
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18207 del 24/07/2017Azione volta alla demolizione della sopraelevazione eseguita dal condomino sull'ultimo piano dell'edificio, alterando l'estetica del medesimo - Legittimazione attiva dell'amministratore, ex art. 1130, n. 4, c.c. - Sussistenza - Fondamento.
L'amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la demolizione della sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, costruita dal condomino alterandone l'estetica della facciata, perché tale atto, diretto a conservare l'esistenza delle parti comuni condominiali, rientra fra quelli conservativi dei diritti di cui all'art. 1130, n. 4, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18207 del 24/07/2017
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5832 del 08/03/2Contratto di assicurazione stipulato dal condominio - Azione per conseguire l’indennizzo - Legittimazione dell’amministratore - Sussistenza.
Nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal condominio, l’amministratore condominiale è legittimato ad agire giudizialmente per il conseguimento dell’indennizzo, ai sensi degli artt. 1130, comma 1, n. 4, e 1131 c.c., senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea dei condomini.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5832 del 08/03/2017
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - rendiconto - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 3892 del 14/02/2017Credito dell’amministratore per anticipazioni – Prova - Contabilità regolare – Necessità - Presupposti e fondamento.
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rimborso delle spese anticipate - dall'amministratore In genere.
Il credito dell'amministratore di condominio per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale del rendiconto consuntivo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 3892 del 14/02/2017
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 27352 del 29/12/2016Notificazione nei confronti del condominio - Eseguita non a mani dell'amministratore ma nella portineria dello stabile condominiale - Validità – Condizioni - Fattispecie.
La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicchè, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni. (Nella specie, la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al condominio, siccome nulla, giacché effettuata a mezzo posta con consegna al portiere, senza che dall'avviso di ricevimento della relativa raccomandata risultasse l'esistenza, nello stabile, di locali a servizio dell'amministrazione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 27352 del 29/12/2016
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16260 del 03/08/2016Opposizione a decreto ingiuntivo - Legittimazione - Amministratore di condominio - Autorizzazione o ratifica da parte dell'assemblea - Necessità - Esclusione - Condizioni.
L'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16260 del 03/08/2016
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16562 del 06/08/2015Giudizio di impugnazione della delibera di gestione di un servizio comune - Legittimazione del condomino ad impugnare la sentenza emessa nei confronti dell'amministratore e da lui non impugnata - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16562 del 06/08/2015
Nel giudizio di impugnazione della delibera dell'assemblea di condominio, il singolo condomino è legittimato ad impugnare la sentenza emessa nei confronti dell'amministratore e da questi non impugnata, anche qualora la delibera controversa persegua finalità di gestione di un servizio comune ed incida sull'interesse esclusivo del condomino soltanto in via mediata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16562 del 06/08/2015
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ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - azioni giudiziarie Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4209 del 21/02/2014Legittimazione dell'amministratore ad agire contro un comunista - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4209 del 21/02/2014
L'amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell'art. 1106 cod. civ., non essendo applicabile analogicamente - per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati - la regola contenuta nel primo comma dell'art. 1131 cod. civ., la quale attribuisce all'amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4209 del 21/02/2014
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE
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azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015Azioni a tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio - Esperibilità nei confronti dei condomini o di terzi - Legittimazione dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015
In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, cod. civ.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art.1131, primo comma, cod. civ., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 stesso codice.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015
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azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18168 del 25/08/2014Responsabilità civile - rovina di edificio - Edificio condominiale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18168 del 25/08/2014
In materia di condominio di edifici, la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal cedimento di strutture condominiali spetta al condominio, in persona dell'amministratore quale rappresentante di tutti i condomini obbligati - e non già al singolo condomino che può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, ovvero allorché i danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva -, poiché la responsabilità delineata dall'art. 2053 cod. civ. si fonda sulla proprietà del bene, la cui rovina è cagione del danno, e va imputata a chi abbia la possibilità di ovviare ad un vizio di costruzione o di provvedere alla manutenzione del bene, ossia - per le strutture condominiali - al condominio.Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18168 del 25/08/2014
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responsabilità civile - rovina di edificio - in genere - edificio condominiale - legittimazione passiva esclusiva del condominio - corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 18168 del 25/08/2014azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - in genere - corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 18168 del 25/08/2014
In materia di condominio di edifici, la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal cedimento di strutture condominiali spetta al condominio, in persona dell'amministratore quale rappresentante di tutti i condomini obbligati - e non già al singolo condomino che può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, ovvero allorché i danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva -, poiché la responsabilità delineata dall'art. 2053 cod. civ. si fonda sulla proprietà del bene, la cui rovina è cagione del danno, e va imputata a chi abbia la possibilità di ovviare ad un vizio di costruzione o di provvedere alla manutenzione del bene, ossia - per le strutture condominiali - al condominio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18168 del 25/08/2014 …...
Amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - responsabilità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014condominio negli edifici -Esecuzione di lavori su parti comuni - Danni lamentati da un singolo condomino - Asserita omessa vigilanza da parte del condominio - Titolarità dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria - Individuazione.Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014
In tema di risarcimento danni per l'esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il condòmino che ritenga di essere stato danneggiato da un'omessa vigilanza da parte del condominio nell'esecuzione dei lavori dovrà rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell'amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, il quale, a sua volta, valuterà se agire in rivalsa contro l'amministratore stesso.Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051Massime precedenti Vedi: N. 25251 del 2008, N. 177 del 2012, N. 12911 del 2012 …...
Azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015condominio negli edifici - legittimazione dell'amministratore - Azioni a tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio - Esperibilità nei confronti dei condomini o di terzi - Legittimazione dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015
In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, cod. civ.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art.1131, primo comma, cod. civ., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 stesso codice.Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_948, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136Massime precedenti Conformi: N. 5147 del 2003, N. 3044 del 2009
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amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8339 del 09/04/2014Erogazione della spesa per i servizi comuni - Responsabilità dell'amministratore per fatto del sostituto - Fondamento. - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8339 del 09/04/2014
L'amministratore è mandatario del condominio nell'erogazione della spesa per i servizi comuni, sicché egli, qualora sostituisca altri a se stesso nell'esecuzione di tale attività, senza esservi autorizzato dall'assemblea e senza che sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato del sostituto, a norma dell'art. 1717, primo comma, cod. civ., non rilevando che la sostituzione sia conforme a una prassi nota ai condomini, fatto che, di per sé, non esprime la volontà del condominio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8339 del 09/04/2014 …...
azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 24/02/2014Delibera assembleare che autorizza genericamente l'amministratore a "coltivare" il contenzioso - Validità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 24/02/2014
In tema di condominio negli edifici, è valida la deliberazione assembleare che autorizza genericamente l'amministratore a "coltivare" la lite con un determinato difensore, essendo rimessa a quest'ultimo la scelta tecnica di modulare le difese, limitandosi a resistere all'altrui ricorso per cassazione ovvero proponendo ricorso incidentale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 24/02/2014
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amministratore - nomina e revoca - Revoca giudiziale - Statuizione sulle spese - Legittimità Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18487 del 01/09/2014Fondamento - Ripetizione del condomino vittorioso nei confronti del condominio - Disciplina antecedente alla modifica dell'art. 1129 cod. civ. conseguente alla legge n. 220 del 2012 - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18487 del 01/09/2014
Il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 cod. proc. civ., dovendosi escludere, nella disciplina antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1129, undicesimo comma, cod. civ., come introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, che queste possano essere ripetibili nel rapporto interno tra il condomino vittorioso che le ha anticipate e il condominio, nei cui confronti pure si producono gli effetti della decisione, in quanto è nel rapporto processuale tra le parti del giudizio che le spese trovano la loro esclusiva regola di riparto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18487 del 01/09/2014
Riferimenti normativi:Cod. Proc. Civ. art. 91Cod. Civ. art. 1129Cod. Civ. art. 1131
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responsabilità civile - cose in custodia - obbligo di custodia - condominio negli edifici - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - responsabilità Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17983 del 14/08/2014Danni a terzi derivanti dalle parti comuni dell'edificio condominiale - Responsabilità dell'ex art. 2051 cod. civ. del condominio - Posizione dell'amministratore - Responsabilità ex art. 1218 cod. civ. nei confronti del condominio - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17983 del 14/08/2014
Il condominio risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni subiti da terzi estranei ed originati da parti comuni dell'edificio, mentre l'amministratore, in quanto tenuto a provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia delle stesse, è soggetto, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., solo all'azione di rivalsa eventualmente esercitata dal condominio per il recupero delle somme che esso abbia versato ai terzi danneggiati.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17983 del 14/08/2014
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amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8339 del 09/04/2014Erogazione della spesa per i servizi comuni - Responsabilità dell'amministratore per fatto del sostituto - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8339 del 09/04/2014
L'amministratore è mandatario del condominio nell'erogazione della spesa per i servizi comuni, sicché egli, qualora sostituisca altri a se stesso nell'esecuzione di tale attività, senza esservi autorizzato dall'assemblea e senza che sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato del sostituto, a norma dell'art. 1717, primo comma, cod. civ., non rilevando che la sostituzione sia conforme a una prassi nota ai condomini, fatto che, di per sé, non esprime la volontà del condominio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8339 del 09/04/2014
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - azioni giudiziarie - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4209 del 21/02/2014Legittimazione dell'amministratore ad agire contro un comunista - Condizioni - Fondamento.
L'amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell'art. 1106 cod. civ., non essendo applicabile analogicamente - per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati - la regola contenuta nel primo comma dell'art. 1131 cod. civ., la quale attribuisce all'amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4209 del 21/02/2014
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comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - in genere - Cass. n. 3636/2014Obblighi assunti per la conservazione delle cose comuni - Pagamento "pro quota" eseguito dal condomino a mani del creditore del condominio - Effetto estintivo - Insussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3636 del 17/02/2014
Il condominio si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l'amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti. Ne consegue che non è idoneo ad estinguere il debito "pro quota" il pagamento eseguito dal condomino direttamente a mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3636 del 17/02/2014
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
3636
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azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14899 del 13/06/2013Condominio convenzionale ex art. 15 del d.lgs. n. 76 del 1990 - Controversie relative ai lavori di ricostruzione o riparazione degli immobili colpiti dagli eventi sismici - Legittimazione passiva dell'amministratore - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14899 del 13/06/2013
L'amministratore del condominio costituito convenzionalmente, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici di cui al medesimo decreto, è legittimato passivamente in relazione alle controversie concernenti l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione oggetto delle delibere adottate dal condominio stesso, essendo ciò conforme alle ragioni acceleratrici della normativa sulla ricostruzione, che postulano un amministratore munito dei poteri di rappresentanza di cui all'art. 1131 cod. civ. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14899 del 13/06/2013
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 177 del 11/01/2012Condominio - Natura - Rappresentanza da parte dell'amministratore - Contenuto - Giudizio di impugnazione di delibera assembleare - Notifica della sentenza all'amministratore - Idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione anche rispetto ai condomini non costituiti - Sussistenza - Litisconsorzio processuale - Configurabilità - Esclusione.
Il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, i quali sono rappresentati dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultimo; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado emessa in un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare sia stata notificata all'amministratore, tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione anche rispetto ai condomini che non erano costituiti nel giudizio di primo grado, né la sentenza d'appello è censurabile per non aver disposto l'integrazione del contraddittorio, non essendo configurabile alcuna ipotesi di litisconsorzio processuale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 177 del 11/01/2012
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Condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008Impugnazione di delibera assembleare - Erroneo riparto delle spese - Modifica della tabella millesimale - Necessità - Esclusione - Legittimazione passiva del solo amministratore - Sussistenza.
Ove un condomino impugni una delibera assembleare con la quale gli siano state addebitate spese in misura asseritamente eccedente rispetto alla propria quota millesimale, tale giudizio non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella - che deve avvenire con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell'autorità giudiziaria - né, di conseguenza, la necessaria estensione del contraddittorio a tutti i condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008
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Condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008Impugnazione di delibera assembleare - Erroneo riparto delle spese - Modifica della tabella millesimale - Necessità - Esclusione - Legittimazione passiva del solo amministratore - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008
Ove un condomino impugni una delibera assembleare con la quale gli siano state addebitate spese in misura asseritamente eccedente rispetto alla propria quota millesimale, tale giudizio non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella - che deve avvenire con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell'autorità giudiziaria - né, di conseguenza, la necessaria estensione del contraddittorio a tutti i condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008
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notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11303 del 16/05/2007Atto indirizzato ad un condominio - Notificazione eseguita non a mani dell'amministratore ma nello stabile condominiale - Validità - Condizioni - Esistenza in loco di un "ufficio" dell'amministratore - Necessità - Mancanza - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11303 del 16/05/2007
La notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione dellle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un "ufficio" dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest'ultimo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11303 del 16/05/2007
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
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Procedimento civile - capacità processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - società ed altri enti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27450 del 13/12/2005Amministratore di condominio - Difetto di legittimazione processuale - Incidenza sulla valida costituzione del rapporto processuale e sulla legittimità del contraddittorio - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio - Limiti.
Il difetto di legittimazione processuale (nella specie dell'amministratore di un condominio), attenendo alla legittimità del contraddittorio, nonché alla validità della sua costituzione, determina la nullità degli atti processuali compiuti ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con l'unico limite del giudicato formatosi sul punto, se la relativa eccezione è stata disattesa dal primo giudice e non riproposta in appello.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27450 del 13/12/2005
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - sottotetti, soffitti, solai – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1225 del 28/01/2003Manutenzione o ricostruzione del solaio divisorio comune - Giudizio tra i proprietari dei piani divisi dal solaio - Legittimazione passiva anche del condominio - Esclusione.
Nel giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 1225 cod. civ., per la divisione delle spese di manutenzione o ricostruzione del solaio divisorio comune, dal proprietario del piano sovrastante nei confronti del proprietario di quello inferiore o viceversa, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri soggetti e, specificamente, del condominio, in quanto il rapporto dedotto in giudizio è afferente solo alla titolarità del diritto di proprietà dei piani divisi dal solaio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1225 del 28/01/2003
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - azioni giudiziarie - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2170 del 25/02/1995Esercizio da parte dell'amministratore nei confronti di uno dei comunisti - Inammissibilità - Limiti - Applicabilità - In via analogica dell'art. 1131, primo comma, cod. civ. - Esclusione.
L'amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell'art. 1106 cod. civ., non essendo applicabile analogicamente - per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati - la regola contenuta nel primo comma dell'art. 1131 cod. civ., la quale attribuisce all'amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2170 del 25/02/1995
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