Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali – Cass. n. 9839/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Sindacabilità della nullità o annullabilità della sottostante delibera assembleare - Ammissibilità - Condizioni.
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Civ_art_1137 …...
Documenti attinenti all'adempimento degli obblighi assunti dall'amministratore – Cass. n. 5443/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - Documenti attinenti all'adempimento degli obblighi assunti dall'amministratore per la gestione collegiale di interessi individuali - Diritto del condomino alla relativa acquisizione - Sussistenza - Onere di specificazione delle ragioni della richiesta - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
In materia condominiale, ciascun condomino ha diritto di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall'amministratore dei documenti attinenti all'adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali (nella specie, finalizzati al compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni quali una diffida inoltrata per far cessare la realizzazione di lavori abusivi su aree condominiali), senza avere l'onere di specificare ulteriormente le ragioni della richiesta, purché l'esercizio di tale diritto non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5443 del 26/02/2021 (Rv. 660451 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1 …...
Impugnazione di una delibera assembleare – Cass. n. 2636/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Impugnazione di delibera condominiale - Intervento in giudizio degli altri condomini - Ammissibilità - Limiti. Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore. Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - In genere.
Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest'ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all'intervento, ove questo sia a favore del condominio, siccome volto a sostenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell'amministratore nei giudizi relativi all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2636 del 04/02/2021 (Rv. 660316 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_105 …...
Legittimazione dell'amministratore – Cass. n. 2635/2021Comunione dei diritti reali – condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Tabella millesimale meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge - Giudizio di revisione ex art. 69 disp. att. c.c., instaurato anteriormente alla novella "ex lege" n. 220 del 2012 - Litisconsorzio necessario tra tutti i condomini - Esclusione - Legittimazione passiva del solo amministratore - Sussistenza - Fondamento.
La legittimazione passiva rispetto alla domanda, proposta in un giudizio pendente anteriormente alla l. n. 220 del 2012, volta alla determinazione o, come nella specie, alla revisione, ex art. 69 disp. att. c.c., della tabella millesimale, in applicazione aritmetica dei criteri legali, spetta all'amministratore, senza alcuna necessità di litisconsorzio tra tutti i condomini, trattandosi di controversia rientrante tra le attribuzioni allo stesso riconosciute dall'art. 1130 c.c. e nei correlati poteri rappresentativi processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2635 del 04/02/2021 (Rv. 660247 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1123_1 …...
Condominio negli edifici - Legittimazione passiva dell'amministratore di condominio - Cass. n. 25782/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Azione di reintegrazione nel possesso di parti comuni - Legittimazione passiva dell'amministratore di condominio - Sussistenza.
In tema di condominio, così come va riconosciuta la legittimazione attiva dell'amministratore - in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 1130, n. 4), c.c. - ad esercitare l'azione di reintegrazione nel possesso, allo stesso modo deve riconoscersi la sua legittimazione passiva, qualora un'azione relativa alle parti comuni venga svolta nei confronti del condominio e si tratti di compiere atti conservativi sui beni di proprietà comune del condominio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25782 del 13/11/2020 (Rv. 659677 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1168, Cod_Civ_art_1131
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Regolamento contrattuale - Azione di nullità - Cass. n. 24957/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - Regolamento contrattuale - Azione di nullità - Legittimazione a contraddire del condominio in persona dell'amministratore - Esclusione - Litisconsorzio necessario di tutti i condomini - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Il regolamento di condominio cosiddetto contrattuale, quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento della sua efficacia, si configura, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioè pluralità di parti e scopo comune; ne consegue che l'azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile non nei confronti del condominio (e, quindi, dell'amministratore), carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, versandosi in una situazione di litisconsorzio necessario.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha condiviso la decisione della Corte di merito che, una volta escluso che il riscontro della eventuale nullità del regolamento costituisse l'oggetto di un accertamento incidentale - nel qual caso non sarebbe stata imposta la necessaria partecipazione di tutti i condomini - aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per la mancata partecipazione al giudizio di tutti i condomini).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24957 del 09/11/2020 (Rv. 659703 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1138, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131
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Condominio negli edifici - Domanda di usucapione nell'interesse del condominio - Cass. N. 25014/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Domanda di usucapione nell'interesse del condominio - Legittimazione attiva dell'amministratore - Sussistenza - Condizioni - Mandato speciale di ciascun condomino - Necessità - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, la proposizione di una domanda diretta alla estensione della proprietà comune mediante declaratoria di appartenenza al condominio di un'area adiacente al fabbricato condominiale, siccome acquistata per usucapione, implicando non solo l'accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati, esorbita dai poteri deliberativi dell'assemblea e dai poteri di rappresentanza dell'amministratore, il quale può esercitare la relativa azione solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascun condomino.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25014 del 09/11/2020 (Rv. 659671 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1158
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Rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore – Cass. n. 21533/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Azioni a tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio fuori dal novero degli atti conservativi - Esperibilità nei confronti dei condomini o di terzi - Legittimazione dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità.
In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, comma 1, c.c., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21533 del 07/10/2020 (Rv. 659375 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136
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Ingiunzione per contributi condominiali - Opposizione - Cass. n. 18129/2020 Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Ingiunzione per contributi condominiali - Opposizione - Annullamento della delibera sottesa all'originario decreto - Conseguenze - Accertamento sul merito della pretesa - Ammissibilità - Fondamento.
INGIUNZIONE
CONTRIBUTI CONDOMINIALI
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore; ne consegue che l'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole ove l'amministratore dimostri che il credito azionato sussiste, è esigibile ed il condominio ne è titolare, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 18129 del 31/08/2020 (Rv. 658949 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) – Cass. n. 10846/2020)Dilazione di pagamento o accordo transattivo relativo al pagamento degli oneri condominiali - Attribuzione dell'amministratore - Esclusione - Fondamento.
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione).
Non rientra tra le attribuzioni dell'amministratore il potere di pattuire con i condomini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi, spettando all'assemblea il potere di approvare una transazione riguardante spese d'interesse comune, ovvero di delegare l'amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10846 del 08/06/2020 (Rv. 657890 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1135
corte
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10846
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3846 del 17/02/2020 (Rv. 6571Azione risarcitoria "ex" art_ 1669 c.c. - Legittimazione attiva dell'amministratore di condominio - Limiti - Fondamento.
In tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore a promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art_ 1669 c.c., nei confronti del costruttore, a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, non può estendersi, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, anche alla proposizione delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, relative ai danni subiti dai condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3846 del 17/02/2020 (Rv. 657104 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1669, Cod_Proc_Civ_art_081
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
AZIONI GIUDIZIARIE
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Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Giudizio promosso dall'amministratore del condominio a difesa della proprietà comune - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8695 del 28/03/2019Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Giudizio promosso dall'amministratore del condominio a difesa della proprietà comune - Intervento del singolo condomino - Natura giuridica - Litisconsorzio processuale necessario - procedimento civile - litisconsorzio - necessario.
Nei giudizi promossi dall'amministratore a tutela delle parti comuni, l'intervento del singolo condomino si connota come intervento adesivo autonomo, ovvero quale costituzione di una delle parti originarie in senso sostanziale, determinatasi a far valere le proprie ragioni direttamente e non più tramite il rappresentante comune, sicché, configurandosi un unico giudizio con pluralità di parti, si determina tra queste ultime un litisconsorzio processuale necessario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8695 del 28/03/2019
Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_105
CONDOMINIO
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Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - Illegittimità della nomina - Conseguenze in tema di poteri di rappresentanza dei condomini e di conferimento di procura alle liti -Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - Illegittimità della nomina - Conseguenze in tema di poteri di rappresentanza dei condomini e di conferimento di procura alle liti - Validità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca od annullamento della delibera di nomina dell'amministratore, e tanto più in mancanza di una dichiarazione d'invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, ben potendo egli conferire procura ad un difensore al fine della costituzione in giudizio, sul presupposto della presunzione di conformità alla volontà dei condomini e dell'interesse del condominio alla continuità dell'amministrazione. L'accertamento della legittimazione di tale amministratore è rimesso al controllo d'ufficio del giudice e non è soggetto ad eccezione di parte perché inerente alla regolare instaurazione del rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura alle liti rilasciata, con riferimento ad un ricorso per decreto ingiuntivo, dall'amministratore di un condominio, nonostante la sua nomina fosse stata contestata per violazione dell'art. 1129, comma 13, c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7699 del 19/03/2019
Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130
CONDOMINIO
AMMINISTRATORE NOMINA REVOCA …...