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1129. Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore

Art.1129. Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore.

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Condominio negli edifici - amministratore - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025 (Rv. 675877 - 01)
Attribuzioni (doveri e poteri) - rappresentanza negoziale - Manutenzione straordinaria dell'edificio - Contratto di appalto - Incarico alla stipula conferito dall'assemblea all'amministratore - Suoi poteri di rappresentanza e conseguenti responsabilità. In tema di condominio, ove l'assemblea dia incarico all'amministratore di stipulare, in nome e per conto del condominio, un contratto d'appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, con previsione di un compenso aggiuntivo, i poteri di rappresentanza dello stesso amministratore e le conseguenti responsabilità, ex artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., riguardano l'assunzione della difesa dei comuni interessi dei condomini e, quindi, l'esercizio di tutte le facoltà e l'adempimento di tutti gli obblighi finalizzati a rendere effettiva e completa la tutela degli interessi condominiali nei rapporti con l'appaltatore. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025 (Rv. 675877 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131 …...
Condominio negli edifici - amministratore - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025 (Rv. 675877 - 02)
Attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Lavori alle parti comuni dell'edificio - Speciale remunerazione dell'amministratore - Causa - Attività eccedenti rispetto alle ordinarie attribuzioni. In tema di condominio, la speciale remunerazione stabilita dall'assemblea per l'amministratore in relazione ai lavori alle parti comuni dell'edificio condominiale trova causa nello svolgimento di attività eccedenti rispetto alle ordinarie attribuzioni conferitegli dalla legge. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025 (Rv. 675877 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130 …...
Amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025 (Rv. 675877 - 01)
Rappresentanza negoziale - Manutenzione straordinaria dell'edificio - Contratto di appalto - Incarico alla stipula conferito dall'assemblea all'amministratore - Suoi poteri di rappresentanza e conseguenti responsabilità. In tema di condominio, ove l'assemblea dia incarico all'amministratore di stipulare, in nome e per conto del condominio, un contratto d'appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, con previsione di un compenso aggiuntivo, i poteri di rappresentanza dello stesso amministratore e le conseguenti responsabilità, ex artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., riguardano l'assunzione della difesa dei comuni interessi dei condomini e, quindi, l'esercizio di tutte le facoltà e l'adempimento di tutti gli obblighi finalizzati a rendere effettiva e completa la tutela degli interessi condominiali nei rapporti con l'appaltatore. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025 (Rv. 675877 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131 …...
Amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025 (Rv. 675877 - 02)
Retribuzione - Lavori alle parti comuni dell'edificio - Speciale remunerazione dell'amministratore - Causa - Attività eccedenti rispetto alle ordinarie attribuzioni. In tema di condominio, la speciale remunerazione stabilita dall'assemblea per l'amministratore in relazione ai lavori alle parti comuni dell'edificio condominiale trova causa nello svolgimento di attività eccedenti rispetto alle ordinarie attribuzioni conferitegli dalla legge. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025 (Rv. 675877 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130 …...
Condominio negli edifici - amministratore - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737-01)
Attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - condominio - Specificazione analitica dell’importo dovuto all’amministratore ex art. 1129, comma 14, c.c. - Modalità di determinazione globale ex artt. 1130 e 1129, comma 10, c.c. - Ammissibilità. In tema di condominio negli edifici, l'obbligo previsto dall'art. 1129, comma 14, c.c. di specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta dall'amministratore non impone di determinare la remunerazione per singola prestazione, ma consente alle parti del contratto di amministrazione condominiale il riferimento a un importo globale, comprensivo di tutte le attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. e in relazione all'intera durata dell'incarico. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130 …...
Condominio negli edifici - amministratore - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737-03)
Attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Attività dell'amministratore non esorbitante dal mandato - Compenso - Inclusione nel corrispettivo riconosciuto al momento del conferimento del mandato - Possibilità per l’assemblea di determinare un compenso aggiuntivo - Sussistenza - Condizioni. In tema di condominio, l'attività dell'amministratore, connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dalle attribuzioni ex art. 1130 c.c., deve presumersi remunerata dal compenso stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, potendo tuttavia l'assemblea dei condomini riconoscere, con una specifica delibera e anche in sede di approvazione del rendiconto, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, nel caso in cui non si ritenga sufficiente il compenso forfettario in precedenza determinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la determinazione di un compenso straordinario per l'assistenza fiscale e commerciale fornita ai condomini, in quanto attività estranea agli adempimenti dovuti in forza del rapporto ordinario di amministrazione). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737-03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1709, Cod_Civ_art_2233 …...
Condominio negli edifici - amministratore - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14424 del 29/05/2025 (Rv. 674587-02)
Attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Approvazione del consuntivo da parte dell’assemblea - Facoltà di contestazione delle voci di entrata e di uscita - Preclusione - Limiti. L'approvazione del consuntivo da parte dell'assemblea preclude ai condomini la facoltà di contestare le voci di entrata e di uscita sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14424 del 29/05/2025 (Rv. 674587-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129 …...
Condominio negli edifici - amministratore - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14424 del 29/05/2025 (Rv. 674587-01)
Attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Delibera di approvazione del rendiconto contenente il compenso dell'amministratore, non analiticamente indicato nell'atto di nomina - Nullità ex art. 1129, comma 14 c.c. - Rilevabilità in appello anche d'ufficio - Fondamento. La deliberazione dell'assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale, includendovi l'importo dovuto all'amministratore a titolo di compenso per l'attività svolta, ove tale importo non sia stato analiticamente indicato all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, é affetta da nullità, rilevabile in appello anche d'ufficio, per contrarietà all'art. 1129, comma 14 c.c., non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14424 del 29/05/2025 (Rv. 674587-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14424 del 29/05/2025 (Rv. 674587 - 02)
Amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Approvazione del consuntivo da parte dell’assemblea - Facoltà di contestazione delle voci di entrata e di uscita - Preclusione - Limiti. L'approvazione del consuntivo da parte dell'assemblea preclude ai condomini la facoltà di contestare le voci di entrata e di uscita sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14424 del 29/05/2025 (Rv. 674587 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14424 del 29/05/2025 (Rv. 674587 - 01)
Amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Delibera di approvazione del rendiconto contenente il compenso dell'amministratore, non analiticamente indicato nell'atto di nomina - Nullità ex art. 1129, comma 14 c.c. - Rilevabilità in appello anche d'ufficio - Fondamento. La deliberazione dell'assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale, includendovi l'importo dovuto all'amministratore a titolo di compenso per l'attività svolta, ove tale importo non sia stato analiticamente indicato all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, é affetta da nullità, rilevabile in appello anche d'ufficio, per contrarietà all'art. 1129, comma 14 c.c., non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14424 del 29/05/2025 (Rv. 674587 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737 - 03)
Amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Attività dell'amministratore non esorbitante dal mandato - Compenso - Inclusione nel corrispettivo riconosciuto al momento del conferimento del mandato - Possibilità per l’assemblea di determinare un compenso aggiuntivo - Sussistenza - Condizioni. In tema di condominio, l'attività dell'amministratore, connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dalle attribuzioni ex art. 1130 c.c., deve presumersi remunerata dal compenso stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, potendo tuttavia l'assemblea dei condomini riconoscere, con una specifica delibera e anche in sede di approvazione del rendiconto, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, nel caso in cui non si ritenga sufficiente il compenso forfettario in precedenza determinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la determinazione di un compenso straordinario per l'assistenza fiscale e commerciale fornita ai condomini, in quanto attività estranea agli adempimenti dovuti in forza del rapporto ordinario di amministrazione). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1709, Cod_Civ_art_2233 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737 - 02)
Amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Amministratore di condominio - Art. 1129, comma 14, c.c. - Determinazione di un compenso globale - Presunzione di comprensione nell’importo dell’IVA, dei contributi previdenziali professionali e della ritenuta d’acconto dovuti per l’attività dell’amministratore - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità. In tema di condominio negli edifici, ove il compenso dell'amministratore sia assoggettabile a IVA, perché inerente ad attività espletata con l'impiego di mezzi organizzati (ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972) l'importo specificato ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c. deve ritenersi già comprensivo dell'imposta, salvo diverso accertamento della volontà delle parti; analogo principio trova applicazione anche in relazione all'inerenza del compenso ai contributi previdenziali professionali o di ritenuta d'acconto dovuti per l'attività dell'amministratore, senza che la mancata autonoma specificazione di tali accessori, in sede di determinazione del compenso globale, incida sulla validità della deliberazione agli effetti dell'art. 1129, comma 14, c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737 - 01)
Amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Condominio - Specificazione analitica dell’importo dovuto all’amministratore ex art. 1129, comma 14, c.c. - Modalità di determinazione globale ex artt. 1130 e 1129, comma 10, c.c. - Ammissibilità. In tema di condominio negli edifici, l'obbligo previsto dall'art. 1129, comma 14, c.c. di specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta dall'amministratore non impone di determinare la remunerazione per singola prestazione, ma consente alle parti del contratto di amministrazione condominiale il riferimento a un importo globale, comprensivo di tutte le attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. e in relazione all'intera durata dell'incarico. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14039 del 26/05/2025 (Rv. 674974-01)
Amministratore - nomina e revoca - Condominio negli edifici - Amministratore in prorogatio - Domanda di revoca giudiziale - Carenza di interesse – Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità. In tema di condominio negli edifici, è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda dell'assemblea o di ciascun condomino, ex art. 1129 comma 11, c.c., diretta ad ottenere la revoca dell'amministratore cessato dall'incarico per la decorrenza di due anni dalla nomina, essendo questi tenuto, ai sensi dell'ottavo comma dello stesso articolo, soltanto a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a ulteriori compensi. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14039 del 26/05/2025 (Rv. 674974-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129 …...
Condominio negli edifici - amministratore - nomina e revoca - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14039 del 26/05/2025 (Rv. 674974 - 01)
Condominio negli edifici - Amministratore in prorogatio - Domanda di revoca giudiziale - Carenza di interesse - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità. In tema di condominio negli edifici, è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda dell'assemblea o di ciascun condomino, ex art. 1129 comma 11, c.c., diretta ad ottenere la revoca dell'amministratore cessato dall'incarico per la decorrenza di due anni dalla nomina, essendo questi tenuto, ai sensi dell'ottavo comma dello stesso articolo, soltanto a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a ulteriori compensi. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14039 del 26/05/2025 (Rv. 674974 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1002 del 15/01/2025 (Rv. 673482-01)
Attribuzioni (doveri e poteri) - Art. 63 disp. att. c.c. - Obbligo di comunicazione dei dati relativi ai condomini morosi - Spettanza - In capo all'amministratore in proprio - Fondamento - Violazione - Conseguenze - Responsabilità aquiliana. L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1002 del 15/01/2025 (Rv. 673482-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_2043 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1569 del 16/01/2024 (Rv. 669933-01)
Condominio - Riforma ex lege n. 220 del 2012 - Decreto di revoca amministratore condominiale - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Divieto per l'assemblea di nominare l'amministratore revocato - Irrilevanza - Fondamento. In tema di condominio negli edifici, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012, il decreto di revoca dell'amministratore adottato dalla Corte d'appello, su reclamo dell'interessato, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo del carattere decisorio e definitivo, non rilevando, in senso contrario, il divieto per l'assemblea di nominare l'amministratore revocato; divieto che è temporaneo e che rileva soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1569 del 16/01/2024 (Rv. 669933-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129 …...
Conferimento a persona giuridica – Cass. n. 10865/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Conferimento a persona giuridica - Ammissibilità - Fondamento.  L'incarico di amministratore del condominio può essere conferito, oltre che a una persona fisica, anche a una persona giuridica, tenuto conto che quest'ultima non soffre di limitazioni di capacità, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e che essa è in grado di offrire, quanto all'adempimento della relativa obbligazione ed all'imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10865 del 24/04/2023 (Rv. 667689 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131   Corte Cassazione 10865 2023 …...
Richiesta di convocazione di almeno due condòmini – Cass. n. 5319/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Condominio - Richiesta di convocazione di almeno due condòmini - Forma solenne - Esclusione - Indirizzo di recapito - Residenza o domicilio dell'amministratore - Necessità - Esclusione.   La richiesta di convocazione dell'assemblea condominiale può provenire da due condòmini, che rappresentino un sesto del valore dell'edifico, e non richiede alcuna forma solenne, ex art. 66 disp. att. c.c., essendo sufficiente che giunga presso l'indirizzo indicato dall'amministratore al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero presso l'indirizzo affisso sul luogo di accesso al condominio, il quale non coincide necessariamente con la residenza o il domicilio. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5319 del 21/02/2023 (Rv. 667008 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1129   Corte Cassazione 5319 2023 …...
Sussistenza di documento contenente il preventivo approvato dall'assemblea – Cass. n. 12927/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Condominio - Compenso dell'amministratore - Sussistenza di documento contenente il preventivo approvato dall'assemblea - Necessità - Indicazione implicita nell'approvazione del rendiconto - Sufficienza - Esclusione.   Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12927 del 22/04/2022 (Rv. 664643 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_11294   Corte Cassazione 12927 2022 …...
Disciplina delle modalità d'uso delle parti comuni – Cass. n. 11502/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - in genere - Regolamento di condominio - Prescrizione di tipo organizzativo - Disciplina delle modalità d'uso delle parti comuni - Interpretazione - Criteri - Comportamento dei condòmini anche successivo all'approvazione del regolamento - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.   In tema di condominio negli edifici, il regolamento condominiale può porre limitazioni ai poteri ed alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti comuni, imponendo la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica ed all'aspetto generale dell'edificio. L'interpretazione delle clausole di un regolamento contrattuale contenenti limiti nel godimento delle cose comuni deve avvenire secondo le regole legali di ermeneutica contrattuale; inoltre, le prescrizioni del regolamento aventi natura solo organizzativa, come quelle che disciplinano le modalità d'uso delle parti comuni, possono essere interpretate, giusta l'art. 1362, comma 2, c.c., altresì alla luce della condotta tenuta dai comproprietari posteriormente alla relativa approvazione ed anche "per facta concludenza", in virtù di comportamento univoco. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che da un lato, a fronte di una clausola del regolamento che imponeva il divieto di intraprendere "alcuna operazione esterna che modifichi l'architettura, l'estetica o simmetria del fabbricato", aveva ritenuto che la trasformazione dell'unità immobiliare destinata a negozio di alimentari in cinque autorimesse, con aperture basculanti al posto delle vetrine preesistenti, fosse lesiva del decoro architettonico per il forte impatto visivo sull'armonia degli elementi strutturali della facciata, dall'altro aveva affermato che altra clausola del medesimo regolamento condominiale, che poneva il divieto di ingombro del cortile comune, non precludesse l'utilizzo di parte dello stesso cortile come parcheggio, stante anche il comportamento tenuto dai condomini che posteriormente alla redazione del medesimo regolamento avevano sempre ivi parcheggiato). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11502 del 08/04/2022 (Rv. 664438 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1129, …...
Conseguente intimazione di pagamento nei confronti del condomino destinatario – Cass. n. 5811/2022
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - tardiva - Esecuzione forzata - opposizioni - Condominio - Decreto ingiuntivo non opposto in favore del condominio - Conseguente intimazione di pagamento nei confronti del condomino destinatario - Rimedi in favore di quest'ultimo - Opposizione a precetto e opposizione tardiva a decreto - Distinzioni tra i due.   Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto, potendosi far valere, rispettivamente, mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare e con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022 (Rv. 664185 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_650   Corte Cassazione 5811 2022 …...
Procedimento di volontaria giurisdizione – Cass. n. 1799/2022
Giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - Amministratore di condominio - Nomina giudiziale - Procedimento di volontaria giurisdizione - Pronuncia sulle spese - Esclusione - Provvedimento su reclamo contenente regolamento delle spese - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sul capo delle spese - Ammissibilità - Fondamento.   Il procedimento per la nomina giudiziale di un amministratore di condominio, appartenendo all'ambito della volontaria giurisdizione ed essendo di natura non contenziosa, sfocia in un provvedimento che non deve regolare le spese, con la conseguenza che il decreto della corte di appello, pronunciato in sede di reclamo, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., in relazione alla parte in cui, regolando le spese, incide in maniera processualmente definitiva su situazioni di diritto soggettivo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1799 del 20/01/2022 (Rv. 663813 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1129, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_737 , Cod_Proc_Civ_art_093   Corte Cassazione 1799 2022 …...
Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale all'amministratore subentrante – Cass. n. 40134/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - rendiconto - Cessazione dall'incarico - Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale all'amministratore subentrante - Riparto dell'onere della prova.   È onere del nuovo amministratore del condominio indicare in modo specifico i documenti che chiede in consegna e specificare l'inerenza dei medesimi all'esercizio della gestione del bene comune, mentre spetta al precedente amministratore eccepire l'estraneità della documentazione agli adempimenti ed agli obblighi posti a carico dell'amministratore ovvero provare il verificarsi di fatti impeditivi o estintivi. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40134 del 15/12/2021 (Rv. 663392 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_1713   Corte Cassazione 40134 2021 …...
Cessazione dall'incarico di un amministratore di condominio – Cass. n. 40134/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) – rendiconto - Cessazione dall'incarico - Disciplina anteriore alla l. n. 220 del 2012 - Obbligo di consegna di tutta la documentazione posseduta - Sussistenza - Fondamento.   L'amministratore, alla cessazione dell'incarico, è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini compresa quella nella disponibilità dei singoli condomini; tale obbligo era configurabile anche prima della riforma disposta con l. n. 220 del 2012, sebbene non espressamente previsto dalla legge ma discendente dal dovere di diligenza posto a carico del mandatario, che comprende anche il dovere di collaborazione con il nuovo amministratore. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40134 del 15/12/2021 (Rv. 663392 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_1713   Corte Cassazione 40134 2021 …...
Determinazione giudiziale del compenso dell'amministratore – Cass. n. 36430/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Determinazione giudiziale del compenso dell'amministratore - Competenza del giudice del lavoro - Esclusione - Fondamento.   Le controversie sulla determinazione del compenso dell'amministratore di condominio rientrano nella competenza del giudice ordinario e non in quella del giudice del lavoro, giacché il rapporto tra quello ed il condominio non solo è qualificabile in termini di mandato (le cui disposizioni sono applicabili ex art. 1129, comma 15, c.c., per quanto non disciplinato in modo specifico da detta norma), ma è, altresì, privo del requisito della coordinazione ed ingerenza caratterizzante la parasubordinazione ex art. 409, comma 1, n. 3., c.p.c., stante la particolare natura del condominio (soggetto sostanzialmente privo di organizzazione ed avente come unico fine la gestione dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva), la quale esclude sia qualsiasi inserimento dell'amministratore in una qualche organizzazione esterna, che un potere continuo e diffuso di intervento ed intromissione del preponente, tanto più considerato che la l. n. 220 del 2012 ha ulteriormente delineato l’attività dell'amministratore in termini di professionalità e autonomia. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 36430 del 24/11/2021 (Rv. 663019 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1720, Cod_Proc_Civ_art_409   Corte Cassazione 36430 2021 …...
Amministratore revocato giudizialmente – Cass. n. 19436/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - Amministratore revocato giudizialmente - Obbligo di rendiconto - Sussistenza - Regime di "prorogatio" o "perpetuatio" dell'amministrazione revocato - Esclusione - Fondamento.   L'amministratore del condominio, che sia stato revocato dall'autorità giudiziaria, è tenuto, ai sensi dell'art. 1713 c.c., a rendere il conto della sua gestione e a rimettere ai condomini tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono, ancorché non operi, in tal caso, alcuna "perpetuatio" o "prorogatio" di poteri in capo ad esso, non essendo ravvisabile una presunta volontà conforme dei condomini in tal senso ed essendo anzi la revoca espressione di una volontà contraria alla conservazione dei poteri di gestione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19436 del 08/07/2021 (Rv. 661697 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1713, Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137   Corte Cassazione 19436 2021 …...
Cessazione dell'incarico di un amministratore – Cass. n. 18185/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) – rendiconto - Cessazione dell'incarico - Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale all'amministratore subentrante - Mancata nomina del nuovo amministratore - Irrilevanza - Conseguenze - Consegna al singolo condomino che ne faccia richiesta - Fondamento.   L'amministratore condominiale che sia cessato dall'incarico è tenuto a restituire tutta la documentazione in suo possesso ed afferente alla gestione condominiale, mediante riconsegna all'amministratore subentrante, ove l'assemblea abbia provveduto alla sua designazione - spiegando la relativa delibera di nomina efficacia anche nei confronti dei terzi, ai fini della rappresentanza sostanziale del condominio - ovvero al singolo condomino che gliene faccia richiesta, nel caso di mancata nomina del nuovo amministratore, non legittimando siffatta evenienza uno "ius retinendi" rispetto a detta documentazione, né un esonero dal rendiconto, stante la già avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e ciascuno dei condomini e potendosi presumere che l'istanza di uno di essi interessi egualmente tutti gli altri, in quanto affare agli stessi comune. Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18185 del 24/06/2021 (Rv. 661728 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1130   corte cassazione 18185 2021 …...
Amministratore nominato dall'autorità giudiziaria – Cass. n. 11717/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Amministratore nominato dall'autorità giudiziaria - Natura e funzione - Differenze dall'amministratore nominato dall'assemblea - Conseguenze - Fattispecie. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca In genere. In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129 c.c., in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, sebbene non rivesta la qualità di ausiliario del giudice ma instauri, con i condomini, un rapporto di mandato, non può essere equiparato all'amministratore nominato dall'assemblea, in quanto la sua nomina non trova fondamento in un atto fiduciario dei condomini ma nell'esigenza di ovviare all'inerzia del condominio ed è finalizzata al mero compimento degli atti o dell'attività non compiuta; pertanto, il termine di un anno previsto dall'art.1129 c.c. non costituisce il limite minimo di durata del suo incarico ma piuttosto il limite massimo di durata dell'ufficio, il quale può cessare anche prima se vengono meno le ragioni presiedenti la nomina (nella specie, per l'avvenuta nomina dell'amministratore fiduciario), restando applicabile, ai fini della determinazione del compenso, l'art.1709 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11717 del 05/05/2021 (Rv. 661321 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1709 …...
Revoca dell’ammimstratore prima della scadenza del termine – Cass. n. 7874/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Revoca dell’ammimstratore prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina - Diritto al risarcimento dei danni - Sussistenza - Limiti. L'amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall'assemblea prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina, ha diritto, oltre al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, anche al risarcimento dei danni, in applicazione dell'art. 1725, comma 1, c.c., salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7874 del 19/03/2021 (Rv. 661043 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1725, Cod_Civ_art_2043 …...
Revoca dell'amministratore di condominio - Cass. n. 25682/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') – decreti - Revoca dell'amministratore di condominio - Decreto della corte d'appello sul reclamo avverso il provvedimento del tribunale - Statuizione sulle spese processuali - Ricorso per cassazione - Ammissibilità. Avverso il decreto con il quale la Corte d'appello, nel decidere sull’istanza di modifica o revoca del decreto in tema di revoca di un amministratore di condominio, condanna una parte al pagamento delle spese è ammissibile il ricorso per cassazione, in applicazione del criterio generale della soccombenza, il quale si riferisce ad ogni tipo di processo senza distinzioni di natura e di rito e, pertanto, anche al procedimento camerale azionato in base agli artt. 1129, comma 11, c.c. e 64 disp. att. c.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25682 del 13/11/2020 (Rv. 659707 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Proc_Civ_art_091 Revoca amministratore di condominio corte  cassazione 25682 2020 …...
Diritto del condomino di esaminare ed ottenere copia dei registri condominiali - Cass. n. 15996/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) – rendiconto - Diritto del condomino di esaminare ed ottenere copia dei registri condominiali ex artt. 1129, comma 2 e 1130-bis c.c., come novellati dalla l. n. 220 del 2012 - Corrispondente obbligo di rendiconto dell'amministratore - Condizioni - Onere della prova. Gli artt. 1129, comma 2, c.c. e 1130-bis c.c., come novellati dalla l. n. 220 del 2012, prevedono la facoltà dei condomini di ottenere l'esibizione di registri e documenti contabili condominiali in qualsiasi tempo, non necessariamente in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, semprechè l'esercizio del diritto di accesso non si risolva in un intralcio all'amministrazione, ponendosi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c.; al condomino istante - il quale non è tenuto a specificare le ragioni della richiesta - fa capo l'onere di dimostrare che l'amministratore non gli abbia consentito l'esercizio della facoltà in parola. Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15996 del 28/07/2020 (Rv. 658788 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130_2 corte cassazione 15996 2020 …...
Domanda di revoca dell'amministratore ex art. 1129 c.c. - Cass. n. 15995/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Domanda di revoca dell'amministratore ex art. 1129 c.c. - Statuizione adottata in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti – Fondamento - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') – decreti  . In tema di condominio negli edifici, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, abbia provveduto sulla domanda di revoca dell'amministratore, al fine di proporre, sotto forma di vizi "in iudicando" o "in procedendo", censure che rimettano in discussione la sussistenza o meno di gravi irregolarità nella gestione (nella specie, riconducibili alla mancata convocazione dell'assemblea), perché tale statuizione, adottata all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è priva di efficacia decisoria e non incide su situazioni sostanziali di diritti o "status", potendo invece il decreto essere impugnato davanti al giudice di legittimità limitatamente alla statuizione sulle spese di giudizio, concernente posizioni giuridiche soggettive di debito e credito, che discendono da un autonomo rapporto obbligatorio. Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15995 del 28/07/2020 (Rv. 658464 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Proc_Civ_art_742_1 corte cassazione 15995 2020 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) – Cass. n. 10846/2020)
Dilazione di pagamento o accordo transattivo relativo al pagamento degli oneri condominiali - Attribuzione dell'amministratore - Esclusione - Fondamento. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione). Non rientra tra le attribuzioni dell'amministratore il potere di pattuire con i condomini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi, spettando all'assemblea il potere di approvare una transazione riguardante spese d'interesse comune, ovvero di delegare l'amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10846 del 08/06/2020 (Rv. 657890 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1135 corte cassazione 10846 2020 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 21/02/2020 (Rv. 657259 - 01)
Procedimento di revoca dell'amministratore - Legittimazione passiva - Spettanza al solo amministratore - Conseguenze - Intervento adesivo del condominio o di singoli condomini - Inammissibilità - Conseguenze in tema di spese. Il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio riveste carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore. Tali essendo le caratteristiche del giudizio, non è pertanto ammissibile, in esso, l'intervento adesivo del condominio ovvero di altri condomini rispetto a quello istante, uniche parti legittimate a parteciparvi e contraddirvi essendo il ricorrente e l'amministratore, con la conseguenza che gli effetti del regolamento delle spese ex art_ 91 c.p.c. devono esaurirsi nel rapporto tra costoro. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 21/02/2020 (Rv. 657259 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_737 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI CONDOMINIO NEGLI EDIFICI AMMINISTRATORE   …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - Illegittimità della nomina - Conseguenze in tema di poteri di rappresentanza dei condomini e di conferimento di procura alle liti -
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - Illegittimità della nomina - Conseguenze in tema di poteri di rappresentanza dei condomini e di conferimento di procura alle liti - Validità - Fondamento - Fattispecie. In tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca od annullamento della delibera di nomina dell'amministratore, e tanto più in mancanza di una dichiarazione d'invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, ben potendo egli conferire procura ad un difensore al fine della costituzione in giudizio, sul presupposto della presunzione di conformità alla volontà dei condomini e dell'interesse del condominio alla continuità dell'amministrazione. L'accertamento della legittimazione di tale amministratore è rimesso al controllo d'ufficio del giudice e non è soggetto ad eccezione di parte perché inerente alla regolare instaurazione del rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura alle liti rilasciata, con riferimento ad un ricorso per decreto ingiuntivo, dall'amministratore di un condominio, nonostante la sua nomina fosse stata contestata per violazione dell'art. 1129, comma 13, c.c.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7699 del 19/03/2019 Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130 CONDOMINIO AMMINISTRATORE NOMINA REVOCA …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Provvedimento - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7623 del 18/03/2019
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Provvedimento - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Revoca o modifica - Ammissibilità - Condizioni - Competenza - Individuazione - Criteri. In tema di condominio di edifici, il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo in ordine alla domanda di revoca dell'amministratore non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., perché privo dei caratteri di definitività e decisorietà; ai sensi dell'art. 742 c.p.c., tuttavia, può essere revocato o modificato dalla stessa corte di appello per preesistenti vizi di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo, mentre resta attribuita al tribunale, quale giudice di primo grado, la competenza a disporne la revisione sulla base di fatti sopravvenuti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7623 del 18/03/2019 Cod_Civ_art_1129, Cod_Proc_Civ_art_742 CONDOMINIO AMMINISTRATORE NOMINA REVOCA …...
Giuramento sulla qualità di amministratore condominiale
Prova civile - giuramento - ammissibilità - oggetto - in genere - giuramento sulla qualità di amministratore condominiale - ammissibilità - esclusione - fondamento - difetto di storicità. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27086 del 25/10/2018 >>> Il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza. Non può pertanto costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27086 del 25/10/2018 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) – amministratore -cessazione carica amministratore condominio per scadenza del termine o per dimissioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12120 del 17/05/2018
"Prorogatio" dei poteri fino alla sostituzione - Delibera contraria dell'assemblea condominiale - Conseguenze. La "perpetuatio" di poteri in capo all'amministratore di condominio uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta "perpetuatio" all'interesse ed alla volontà dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore cessato dall'incarico. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12120 del 17/05/2018   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5014 del 02/03/2018
Attività dell'amministratore non esorbitante dal mandato - Compenso - Inclusione nel corrispettivo riconosciuto al momento del conferimento del mandato - Delibera di riconoscimento di un compenso straordinario – Ammissibilità. In tema di condominio, per quanto l'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, debba tendenzialmente ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, rientra nelle competenze dell'assemblea quella di riconoscergli, con una specifica delibera, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, non ravvisando sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5014 del 02/03/2018   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017
Amministratore nominato dall'autorità giudiziaria - Natura - Ausiliario del giudice - Esclusione - Mandatario dei condomini - Configurabilità - Conseguenze - Determinazione del compenso ai sensi dell'art. 1709 c.c. - Fattispecie. In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129, comma 1, c.c., in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, non riveste la qualità di ausiliario del giudice né muta la propria posizione rispetto ai condomini, con i quali instaura, benché designato dall'autorità giudiziaria, un rapporto di mandato: in conseguenza, lo stesso deve rendere conto del proprio operato soltanto all'assemblea e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall'art. 1709 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto legittima la deliberazione assembleare di approvazione, tra le voci del rendiconto consuntivo, del compenso in favore dell'amministratore nominato dal tribunale). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017 (bis)
Compenso dell'amministratore di condominio - Indicazione della voce di spesa nell'ordine del giorno - Necessità - Esclusione - Fondamento.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017 (bis) In tema di condominio, la mancata specifica indicazione, tra gli argomenti oggetto dell’ordine del giorno dell’assemblea, dell’approvazione del compenso a favore dell’amministratore non determina la violazione del diritto di informazione preventiva dei convocati e, dunque, l’invalidità della delibera, atteso che tale compenso rappresenta, ai sensi dell’art. 1129, comma 14, c.c., una spesa a carico del condominio e, dunque, una voce del relativo bilancio, suscettibile di approvazione in sede di deliberazione concernente il consuntivo spese. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017   …...
Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - intervento degli aventi causa e creditori - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20071 del 11/08/2017
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di nomina dell'amministratore e di approvazione di regolamento di condominio. Instaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali e riscontrandosi la medesima situazione nel condominio cd. "minimo", ne discende che anche rispetto a quest'ultimo trova applicazione, sia per l'organizzazione interna dell'assemblea che per le situazioni soggettive dei partecipanti, la disciplina di cui agli artt. 1117 e ss. c.c., potendo pertanto in tal caso i condomini, in applicazione del principio maggioritario ed anche se in numero inferiore, rispettivamente, a quattro e dieci, nominare un amministratore ed approvare un regolamento. (Principio reso in fattispecie regolata, "ratione temporis", dalla disciplina anteriore a quella introdotta dalla l. n. 220 del 2012). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20071 del 11/08/2017 CONDOMINIO COMPROPRIETA' INDIVISA …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16608 del 05/07/2017
Condominio negli edifici - Malfunzionamento degli impianti condominiali - Condanna del condominio alla riparazione o ripristino - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Il singolo condomino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura sinallagmatica relativo al buon funzionamento degli impianti condominiali (nella specie, l'impianto elettrico comune), che possa essere esercitato mediante un'azione di condanna della stessa gestione condominiale all'adempimento corretto della relativa prestazione contrattuale, trovando causa l'uso dell'impianto che ciascun partecipante vanta nel rapporto di comproprietà delineato negli artt. 1117 e ss. c.c. Ne consegue che il condomino non ha azione per richiedere la messa a norma dell'impianto medesimo, potendo al più avanzare, verso il condominio, una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione nella sua riparazione o adeguamento, ovvero sperimentare altri strumenti di reazione e di tutela, quali, ad esempio, le impugnazioni delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c., i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministratore ex art. 1133 c.c., la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ex art. 1129, comma 11, c.c., o il ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'art. 1105, comma 4, c.c. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16608 del 05/07/2017 CONDOMINIO PARTI COMUNI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017
Amministratore di condominio - Revoca giudiziale - Procedimento - Difesa tecnica - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Nel giudizio di revoca dell'amministratore di condominio non è richiesto il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ex art. 82, comma 3, c.p.c., trattandosi di un procedimento camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o "status". Pertanto, ove si difenda personalmente e non rivesta anche la qualità di avvocato, il condomino che agisca per la revoca può richiedere, indicandole in apposita nota, unicamente il rimborso delle spese vive concretamente sopportate e non anche la liquidazione del compenso professionale, che spetta solo al difensore legalmente esercente. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017 CONDOMINIO AMMINISTRATORE NOMINA REVOCA   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12579 del 18/05/2017
Condominio - Facoltà del singolo condomino di ottenere l'esibizione dei documenti contabili - Specifica clausola regolamentare disciplinante le modalità attuative - Interpretazione - Prassi successiva all'approvazione - Rilevanza - Fattispecie. In tema di condominio negli edifici, le prescrizioni del regolamento aventi natura solo organizzativa, come quelle che disciplinano la facoltà di accesso ai documenti contabili, possono essere interpretate, giusta l'art. 1362, comma 2, c.c., anche alla luce della condotta tenuta dai comproprietari posteriormente alla relativa approvazione ed anche "per facta concludentia", in virtù di comportamento univoco. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, a fronte di una clausola del regolamento che imponeva all’amministratore di trasmettere ad ogni condomino, almeno dieci giorni prima della riunione convocata per la relativa approvazione, copia dei preventivi e dei rendiconti, nonché di tenere a disposizione, per lo stesso periodo, documenti e giustificativi di cassa, ne aveva ritenuto legittima l'interpretazione consistente nella fissazione, nell'avviso di convocazione, di un unico giorno per consentire, previo appuntamento, la visione della contabilità, siccome conforme alla prassi tenuta dagli amministratori avvicendatisi nell'ultimo decennio). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12579 del 18/05/2017 CONDOMINIO REGOLAMENTO DI CONDOMINIO   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8656 del 04/04/2017
Amministratore di condominio - Revoca giudiziale - Regolamento di competenza avverso il decreto della corte di appello in sede di reclamo - Inammissibilità - Fondamento. È inammissibile il regolamento di competenza avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, ex artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, privo, pertanto, dei caratteri di decisorietà e definitività. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8656 del 04/04/2017 Cod_Civ_art_1129 CONDOMINIO AMMINISTRATORE NOMINA REVOCA …...
prova civile - giuramento - ammissibilità - oggetto - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013
Giuramento sulla qualità di amministratore condominiale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Difetto di storicità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013 Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, sicché non può costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, essa implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013   …...
amministratore - nomina e revoca - Revoca giudiziale - Statuizione sulle spese - Legittimità Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18487 del 01/09/2014
Fondamento - Ripetizione del condomino vittorioso nei confronti del condominio - Disciplina antecedente alla modifica dell'art. 1129 cod. civ. conseguente alla legge n. 220 del 2012 - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18487 del 01/09/2014 Il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 cod. proc. civ., dovendosi escludere, nella disciplina antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1129, undicesimo comma, cod. civ., come introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, che queste possano essere ripetibili nel rapporto interno tra il condomino vittorioso che le ha anticipate e il condominio, nei cui confronti pure si producono gli effetti della decisione, in quanto è nel rapporto processuale tra le parti del giudizio che le spese trovano la loro esclusiva regola di riparto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18487 del 01/09/2014 Riferimenti normativi:Cod. Proc. Civ. art. 91Cod. Civ. art. 1129Cod. Civ. art. 1131 CONDOMINIO AMMINISTRATORE NOMINA REVOCA …...
amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16698 del 22/07/2014
Amministratore nominato dall'autorità giudiziaria - Natura - Ausiliario del giudice - Esclusione - Mandatario dei condomini - Configurabilità - Conseguenze - Determinazione del compenso ai sensi dell'art. 1709 cod. civ. - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16698 del 22/07/2014 In tema di condominio negli edifici, il decreto emesso ai sensi dell'art. 1129, primo comma, cod. civ. ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell'amministratore da parte del tribunale, in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, senza che però muti la posizione dell'amministratore stesso, il quale, benché designato dall'autorità giudiziaria, instaura con i condomini un rapporto di mandato e non riveste la qualità di ausiliario del giudice. Ne consegue che l'amministratore nominato dal tribunale deve rendere conto del suo operato soltanto all'assemblea, e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall'art. 1709 cod. civ. (Fattispecie anteriore alle modifiche dell'art. 1129 cod. civ., operate con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, inapplicabile "ratione temporis"). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16698 del 22/07/2014   …...
Prova civile - giuramento - ammissibilità - oggetto - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013
Giuramento sulla qualità di amministratore condominiale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Difetto di storicità. Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, sicché non può costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, essa implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013   …...
Amministratore - "Prorogatio" Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18660 del 30/10/2012
Fondamento - Ambito di applicazione - Annullamento della nomina - Inclusione - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio della "legitimatio ad processum" dell'amministratore prorogato - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18660 del 30/10/2012 In tema di condominio negli edifici, la "prorogatio imperii" dell'amministratore - che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del condominio alla continuità dell'amministrazione - si applica in ogni caso in cui il condominio rimanga privo dell'opera dell'amministratore e, quindi, non solo nelle ipotesi di scadenza del termine di cui all'art. 1129, secondo comma, cod. civ. o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina.  Ne consegue che l'amministratore condominiale, la cui nomina sia stata dichiarata invalida, continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l'accertamento di detta "prorogatio" rimesso al controllo d'ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto sia inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18660 del 30/10/2012     …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - amministratore - nomina e revoca – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11155 del 24/12/1994
Pluralità di amministratori - Ammissibilità - Rappresentanza del condominio anche nei rapporti con i terzi - Attribuzione a tutti gli amministratori - Disposizione dell'art. 1106 cod. civ. - Applicabilità al condominio - Conseguenze - Società di fatto - Attribuzione della qualità di amministratore di un condominio - Ammissibilità. Società - di persone fisiche - società semplice - rapporti tra soci - amministrazione - disgiuntiva - Società di Fatto - Attribuzione della qualità di amministratore di un condominio - Ammissibilità. Le norme del codice civile sulla nomina, la revoca e l'attività dell'amministratore del condominio negli edifici (art. 1129 cod. civ. 64 e 65 disp. att. cod. civ.) non escludono la possibilità che l'amministrazione del condominio sia affidata ad una pluralità di amministratori dato che, per un verso, la carenza di una specifica disposizione per l'individuazione tra i diversi amministratori di quello tenuto a rappresentare il condominio nei rapporti con i terzi comporta solo, ai sensi dell'art. 1131 cod. civ., che, l'attribuzione a tutti del potere di rappresentanza anche nei confronti di terzi e che, per altro verso, grazie al rinvio alle norme sulla comunione, operato dall'art. 1139 cod. civ., deve ritenersi applicabile al condominio negli edifici l'art. 1106 cod. civ., che, per una esigenza di tutela degli interessi dei comproprietari e di razionalizzazione delle amministrazioni particolarmente complesse, comune anche al condominio negli edifici, espressamente consente la delega per l'amministrazione della cosa comune ad uno o più partecipanti o anche ad un estraneo. Ne consegue la possibilità che l'amministrazione del condominio sia affidata anche ad una società di fatto in cui la disciplina del potere di amministrazione come derivante da un rapporto di mandato fra la collettività dei soci amministratori (art. 2260 cod. civ.) e l'attribuzione, nei rapporti esterni, della rappresentanza del socio amministratore (art. 2266 cod. civ.) presenta un notevole parallelismo con quella dell'art. 1131 cod. civ., alla quale aggiunge la predisposizione di regole legali per la risoluzione del conflitto tra gli amministratori (art. 2257), dovendosi escludere che la possibilità di inserimento di nuovi soci, nelle società di persone, si rilevi …...

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