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1128. Perimento totale o parziale dell'edificio

Art.1128. Perimento totale o parziale dell'edificio.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Comproprieta' indivisa - tabelle millesimali – Cass. n. 21716/2020
Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) – scioglimento - Ricostruzione, in maniera difforme, di un edificio condominiale andato distrutto - Approvazione delle relative tabelle millesimali - Unanimità - Necessità - Fondamento - Mancato raggiungimento - Conseguenze. La redazione delle tabelle millesimali, conseguente allo scioglimento della comunione ordinaria derivante dalla ricostruzione, in maniera difforme dal passato, di un edificio andato distrutto, richiede l'unanimità dei consensi, trattandosi non già di individuare un criterio strumentale all'ordinato svolgimento della vita condominiale quanto, piuttosto, di accertare l'entità dei diritti vantati dai singoli (ex) condomini sul nuovo edificio, onde procedere allo scioglimento della comunione su di esso. Ove a tale esito non possa addivenirsi in via stragiudiziale, è specifico compito del giudice, chiamato a frazionare la proprietà indivisa, procedere autonomamente alla fissazione dei criteri sulla scorta dei quali procedere all'uopo. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21716 del 08/10/2020 (Rv. 659324 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1128, Cod_Civ_art_1108, Cod_Civ_art_1111 corte cassazione 21716 2020 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di ricostruzione (ripartizione) - perimento dell'edificio - parziale o totale – Cass. n. 15482/2012
Perimento integrale o parziale dell'edificio condominiale - Conseguenze - Ricostruzione delle parti comuni - Diritto spettante a ciascuno condomino- - Contenuto - Diritto di superficie - Esclusione - Facoltà inerenti al diritto di proprietà - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Prescrizione per non uso - Operatività - Esclusione. In ipotesi di perimento totale o parziale dell'edificio in condominio, anche inferiore ai tre quarti del suo valore, ciascun condòmino ha il potere di ricostruire le parti comuni del fabbricato, che siano andate distrutte e che siano indispensabili per ripristinare l'esistenza e il godimento del bene di dominio individuale, nell'esercizio non di un diritto di superficie, ma di facoltà inerenti alla proprietà esclusiva ed a quella condominiale, in quanto tali non suscettibili di prescrizione per non uso. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15482 del 14/09/2012 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 15482 2012   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23333 del 30/10/2006
Perimento dell'edificio - Totale o parziale - Disciplina dell'art. 1128 cod. civ. - Applicabilità in ogni caso - Rifiuto di un condomino di partecipare alla ricostruzione - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie. Nell'ipotesi di perimento dell'edificio in condominio, il rifiuto del condomino a partecipare alla ricostruzione, quale presupposto per ottenere, da parte degli altri condomini, la cessione coattiva della sua quota, ai sensi dell'art. 1128, quarto comma, cod. civ. - norma applicabile non solo all'ipotesi di perimento totale, ma anche a quella di perimento parziale - deve manifestarsi o nella richiesta di vendita del suolo o in una netta opposizione a ricostruire l'edificio ed a sopportare la relativa spesa, non essendo sufficiente, a tal fine, un comportamento meramente inerte o una semplice divergenza in ordine alle caratteristiche del nuovo edificio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva escluso che la volontà del condomino di procedere alla ricostruzione soltanto a condizione che essa fosse conforme all'edificio preesistente e sulla base di un preciso preventivo di spesa integrasse un rifiuto alla ricostruzione, tale da legittimare gli altri condomini alla richiesta di cessione coattiva). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23333 del 30/10/2006   …...

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